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24 marzo 2026 - Aggiornato alle 11:37
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Ferito dal portellone dell'ambulanza nel 2019: infermiere ottiene indennità che l'Inail gli aveva negato

Il Tribunale di Gela riconosce il nesso causale e ordina il pagamento dell'indennità dopo sette anni a un catanese

24 Marzo 2026, 11:05

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Ferito dal portellone dell'ambulanza nel 2019: infermiere ottiene indennità che l'Inail gli aveva negato

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La storia quasi paradossale è avvenuta nel 2019. Un infermiere, durante il turno di lavoro in ambulanza, si ferisce. Il portellone del mezzo di soccorso si chiude improvvisamente e l’operatore sanitario subisce un grave trauma al dito della mano destra che provoca un periodo di inagibilità. L’Inail però gli nega l’indennità in quando «l’evento che ha determinato l’inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia».

L’infermiere decide all’avvocato Luigi Randazzo, con la collaborazione dell’avvocato Angelo Bruno, dello Studio Gierrelex. Dopo sette anni il Tribunale di Gela ha ribaltato la tesi dell’Inail, che nel corso dell’istruttoria ha chiesto ai giudici di rigettare per difetto di «causa violenta». Una tesi che è stata contestata dai legali dell’infermiere che hanno insistito nel riconoscimento dell’indennità in quanto «l’inabilità al lavoro è derivata da un’azione propedeutica allo svolgimento delle mansioni lavorative consistente nella chiusura dello sportello dell’ambulanza, avente i caratteri dell’intensità, rapidità, efficienza ed esteriorità, del tutto incompatibile con la definizione di malattia».

Il Tribunale ha nominato un consulente (Ctu) che ha sancito un «evidente» nesso di causalità tra l’evento traumatico e la sintomatologia presentata dall’attore, oltre al nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività lavorativa. E inoltre ha quantificato «un’invalidità temporanea al 100% di venticinque giorni; un’invalidità temporanea al 50% in trenta giorni».

Il Tribunale di Gela ha accolto quindi la domanda dell’infermiere riconoscendo l’indennità temporanea dovuta e ha condannato l’Istituto a pagare al ricorrente gli importi dovuti in conseguenza dell’inabilità temporanea, oltre agli interessi legali, le spese di lite e di Ctu.