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La concessione di Mondello, le aziende e il «rapporto fiduciario» venuto a mancare: cosa dice l'ordinanza del Tar su Italo Belga
I giudici amministrativi respingono la sospensiva, ma la società annuncia appello alla Cga
Lo stop per Italo Belga è pesantissimo: con l'ordinanza cautelare pubblicata oggi il Tar ha stabilito che non è valido il ricorso dell'azienda contro la revoca della concessione da parte della Regione. Italo Belga dunque dovrà lasciare l'area di Mondello entro sessanta giorni dalla data della revoca del 26 febbraio. La stagione balneare sarà quindi gestita dai concessionari provvisori che verranno individuati con i bandi emessi la settimana scorsa dall'assessorato al Territorio.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale segue due diversi filoni per argomentare il rifiuto della sospensiva a Italo Belga. In primo luogo i giudici verificano che in effetti la società avesse diritto a ricorrere, cosa che per il Tar non è scontata. Nel linguaggio dell'ordinanza, «non può in ogni caso pretermettersi la verifica della legittimazione attiva della ricorrente consistente nella titolarità del rapporto controverso». Il quale rapporto deve essere «disapplicato», per usare il termine che compare nell'ordinanza: le richieste di proroghe generalizzate delle concessioni balneari escono di scena perché in contrasto con la normativa europea. Sono concessi solo regimi di proroga tecnica ma solo se c'è in vista «l’indizione di una procedura selettiva o della sua indizione in tempi brevissimi sulla base di espressi atti di indirizzo».
I giudici entrano poi nel merito della revoca da parte della Regione e del ricorso di Italo Belga, soprattutto per la rottura del rapporto di fiducia con cui l'assessorato aveva motivato il proprio atto. Tra i motivi riportati dalla Regione c'era l'avere fatto lavorare nella concessione la Gm Edil, società poi risultata legata a persone vicine a un boss mafioso. La società si era difesa dicendo che era stato un semplice affidamento di servizi, ma come scrive il Tar la società ha «svolto numerose attività connesse all’avvio e alla conclusione delle stagioni balneari 2023, 2024 e 2025 che non possono essere ricondotte all’autorizzazione limitata alla pulizia della spiaggia». Gm Edil in altre parole avrebbe svolto dei lavori sulla concessione che andavano ben oltre la semplice pulizia a cui era autorizzata, con un rapporto che, scrivono i giudici, non era temporaneo: «Italo Belga - si legge - non si è trovata a fruire temporaneamente di un operatore terzo, ma ha delegato a quest’ultimo molte delle attività di allestimento e disallestimento dei lidi con contratti vigenti per buona parte della stagione balneare». I quali, proseguono i giudici, «non potevano essere fatti senza l'autorizzazione da parte della Regione». Un'autorizzazione che serve per verificare che «il bene pubblico sia in concreto utilizzato da soggetti idonei».
Non è servito, alla Italo Belga, dimostrare che la società è sotto interdittiva antimafia e che i rapporti di lavoro si sono conclusi subito dopo l'emissione del provvedimento da parte del Prefetto. Scrivono i giudici amministrativi che «l'Amministrazione regionale ha tenuto conto della durata, della reiterazione e della complessità delle attività svolte dalla GM Edil per motivare la decadenza delle concessioni».
L'altro capo del problema "fiduciario", quello di Mida, è affrontato dal Tar in pochi paragrafi, in cui di fatto smentisce la tesi della società Italo Belga che la scadenza degli affidamenti di servizi a Mida potesse essere considerata prorogata dopo il dicembre 2023.
Un grosso pezzo dell'ordinanza del Tar è dedicato agli atti svolti dalla regione per arrivare alla revoca. L'amministrazione regionale, scrivono i giudici, non si è limitata a recepire gli atti della Commissione antimafia dell'Ars ma ha lavorato in autonomia. Anche quando, poco meno di un mese prima l'emissione del provvedimento di revoca, la Regione ha autorizzato la società Italo Belga a pulire la spiaggia colpita dal ciclone Harry, non c'era nessuna contraddizione dato che era necessario svolgere i lavori: era «normale - scrivono i giudici - che a fronte dei danni causati dal maltempo l’amministrazione abbia consentito al soggetto da essa ritenuto concessionario di provvedere alla pulizia dell’arenile».
L'ordinanza di oggi respinge la sospensiva chiesta da Italo Belga, ma non esclude la discussione di merito né il ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa sulla stessa vicenda. Che è già annunciato dalla società nella prima reazione a caldo: «La Mondello Immobiliare Italo Belga - si legge in una nota - prende atto del provvedimento con cui il Tar non ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società. La società si riserva di esaminare integralmente il contenuto dell’ordinanza insieme ai propri legali. La Mondello Immobiliare Italo Belga continua a ritenere il decreto impugnato non aderente alla realtà dei fatti e sproporzionato rispetto agli effetti prodotti, anche con riferimento ai profili economici, reputazionali e occupazionali. La tutela della società proseguirà dunque attraverso l'immediata proposizione dell'appello innanzi al Cga».