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27 marzo 2026 - Aggiornato alle 21:19
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LA SENTENZA

Aborto, la Consulta stoppa i concorsi della Sicilia per medici “solo non obiettori”

La Corte costituzionale ha deciso il ricorso promosso dallo Stato contro l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2025

27 Marzo 2026, 18:27

18:30

Aborto, la Consulta stoppa i concorsi della Sicilia per medici “solo non obiettori”

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Con la sentenza n. 42, depositata oggi, la Corte costituzionale ha deciso il ricorso promosso dallo Stato contro l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2025. Il Governo aveva censurato la norma poiché, a suo avviso, “consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza”.

La Consulta ha precisato che “in tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario”. Ciononostante, ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo possibile e doverosa una lettura restrittiva della disposizione, “orientata alla conformità alla Costituzione”. In particolare, i giudici delle leggi hanno sottolineato che bandi riservati ai soli non obiettori risultano incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall’articolo 9, quarto comma, della legge n. 194 del 1978, che escludono implicitamente tale evenienza.

La Corte ha inoltre richiamato l’impianto della legge n. 194 del 1978, “dalla forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza –”, per evidenziare come non sia possibile, all’interno di tale cornice normativa, raggiungere con concorsi riservati “il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza”, poiché il lavoratore mantiene la facoltà di una obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto. Secondo una nota della stessa Consulta, la previsione di concorsi riservati “non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza”.

Il quarto comma dell’articolo 9, quando utilizza il termine “anche” in riferimento alla mobilità, “deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti libero-professionali, connotati dalla parasubordinazione”.

In conclusione, prosegue la nota, la decisione offre un interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata — lettura peraltro sostenuta dalla Regione Siciliana nel proprio atto di costituzione — escludendo che essa introduca concorsi riservati. La disposizione va intesa come intervento meramente organizzativo per l’assegnazione del personale alle unità operative, senza incidere sulle modalità di accesso ai concorsi pubblici, che restano immutate e dunque aperte anche agli obiettori.