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il caso

Aborto e concorsi: la Consulta dice no ai bandi per soli "non obiettori" (ma salva la norma siciliana)

Sentenza n. 42: la Corte costituzionale salva la legge siciliana sull'IVG, esclude i concorsi riservati ai non obiettori e invita a un'interpretazione organizzativa per garantire l'accesso alle prestazioni.

27 Marzo 2026, 22:20

Aborto e concorsi: la Consulta dice no ai bandi per soli "non obiettori" (ma salva la norma siciliana)

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La Corte costituzionale è intervenuta su uno dei temi più sensibili del sistema sanitario e dei diritti civili: l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e il ruolo dei medici obiettori.

Con la sentenza n. 42, depositata oggi, la Consulta si è pronunciata sul ricorso promosso dallo Stato contro l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2025.

Il cuore della controversia riguardava l’asserita facoltà, attribuita alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, di emanare bandi di concorso espressamente riservati al personale medico “non obiettore di coscienza”, per presidiare le unità dedicate all’IVG.

Il Governo aveva impugnato la disposizione, ritenendo inammissibile che una convinzione etica diventasse un requisito escludente per l’accesso a un pubblico concorso finalizzato al reclutamento di personale sanitario.

La Corte ha dichiarato le questioni “non fondate”, ma solo a seguito di un’interpretazione rigorosa e “orientata alla conformità alla Costituzione” della norma regionale.

I giudici hanno chiarito che procedure selettive riservate esclusivamente ai non obiettori risultano incompatibili con i principi desumibili dalla legge 194 del 1978.

La disciplina nazionale, infatti, attribuisce particolare rilievo all’obiezione di coscienza, che il medico può dichiarare in qualunque momento del rapporto di lavoro, senza subire conseguenze.

Di conseguenza, il reclutamento tramite concorsi limitati ai non obiettori non garantirebbe comunque la presenza stabile di professionisti disponibili a praticare l’IVG, poiché il lavoratore potrebbe avvalersi di un’obiezione “successiva” all’assunzione.

Quanto alla tutela del diritto delle donne ad accedere alle prestazioni previste dalla legge, la Consulta osserva che il ricorso a bandi esclusivi “non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi”.

Per colmare le criticità organizzative, l’ordinamento già mette a disposizione altri strumenti: oltre alla mobilità del personale, sono previste specifiche convenzioni con strutture sanitarie diverse e la possibilità di attivare rapporti con medici specialisti ambulatoriali esterni, che instaurano con il Servizio sanitario relazioni libero-professionali.

In conclusione, la sentenza “salva” la legge siciliana a condizione che sia interpretata correttamente: la disposizione non introduce, né può introdurre, concorsi riservati. La sua portata va intesa esclusivamente sul piano organizzativo, come sostenuto dalla stessa Regione nel proprio atto di costituzione. La norma serve unicamente a gestire l’assegnazione del personale alle unità operative interessate, senza incidere sulle procedure concorsuali, che restano invariate e, pertanto, aperte anche ai medici obiettori.