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3 aprile 2026 - Aggiornato alle 14:23
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LA CONSULTA

Inchiesta Pandora, legittime le intercettazioni nella segretaria politica di Sammartino e Sudano

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dal Senato

03 Aprile 2026, 14:11

14:20

Palazzo-Giustizia-Tribunale-Catania

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 depositata oggi, ha dichiarato legittime le intercettazioni ambientali disposte ed eseguite dalla Procura di Catania in locali utilizzati dal vicepresidente della Regione Luca Sammartino, situati all’interno di un’unità immobiliare in via Gabriele D'Annunzio che ospitava anche la segreteria politica della compagna senatrice Valeria Sudano.

Il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dal Senato è stato pertanto respinto. Palazzo Madama sosteneva che l’ufficio requirente avesse violato l’articolo 68 della Costituzione sotto due profili: da un lato, effettuando captazioni a carico della parlamentare senza la previa autorizzazione del Senato, come previsto dal terzo comma; dall’altro, realizzando una «perquisizione» dei locali nella disponibilità della senatrice al momento dell’installazione delle microspie, in assenza dell’autorizzazione prescritta dal secondo comma dello stesso articolo.

I giudici costituzionali hanno innanzitutto escluso che le intercettazioni fossero direttamente indirizzate alla senatrice. L’immobile, circa 350 metri quadri suddivisi in una dozzina di ambienti, era stato concesso in comodato, con due distinti contratti, sia alla parlamentare sia all’indagato, ed entrambi lo avevano adibito a segreteria politica. La Consulta ha osservato che la sola titolarità, da parte di un parlamentare, di un contratto di comodato sull’intero bene non può, di per sé, impedire l’attivazione di captazioni in singole stanze di fatto utilizzate esclusivamente dal non parlamentare, al fine di «evitare l'ovvio rischio che la contemporanea presenza di altrui titoli di godimento sulla stessa, ovvero il suo uso in comune con altre persone, possano porre anche il non parlamentare al riparo da atti di indagine esperibili nei confronti di qualunque consociato che non goda della guarentigia».

Nel caso concreto, le attività di ascolto si sono svolte soltanto in tre locali utilizzati in via esclusiva dall’indagato per la propria attività politica. La voce della senatrice è stata registrata in un numero assai limitato di circostanze, a fronte di numerose conversazioni attribuibili al soggetto sotto indagine.

La Corte ha inoltre escluso che l’intento dell’autorità giudiziaria fosse quello di monitorare indirettamente la parlamentare, rimasta del tutto estranea al procedimento. La prevedibilità, in ragione della sua relazione affettiva con l’indagato, che qualche sua conversazione potesse essere incidentalmente captata non basta, secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di articolo 68, a far sorgere l’obbligo di previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Tale obbligo sussiste solo quando il reale destinatario dell’atto investigativo sia il parlamentare: eventualità da escludere nel caso di specie. Infine, i giudici hanno ritenuto che l’accesso notturno compiuto per collocare i dispositivi di ascolto non integri una perquisizione dei locali riferibili alla senatrice. Dagli atti emerge che la polizia giudiziaria si è limitata alle operazioni strettamente necessarie a individuare gli ambienti nella disponibilità esclusiva dell’indagato, nei quali sono state poi effettuate le intercettazioni, regolarmente autorizzate dal Gip competente.