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14 aprile 2026 - Aggiornato alle 22:58
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giudiziaria

Procura generale contro i pm di Caltanissetta: nessuna anomalia nell'ordinanza sulla "pista nera", la Corte di Cassazione decide il 21 aprile

La Procura generale chiede il rigetto del ricorso ritenendo non “abnorme” l’ordinanza del gip Luparello

14 Aprile 2026, 18:22

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La strage di Capaci

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La Procura generale presso la Corte di Cassazione smentisce i pubblici ministeri di Caltanissetta, che avevano impugnato per “abnormità” il provvedimento con cui, per la seconda volta, il gip ha respinto l'istanza di archiviazione dell'indagine sulla cosiddetta pista nera nelle stragi del 1992.

Nel parere depositato, il procuratore generale sollecita il rigetto del gravame: “L'ordinanza impugnata non appare connotata da profili di patologica anomalia, né avulsa dai paradigmi normativi del sistema processuale, - scrive il procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso - avendo fornito, nel rispetto dei legittimi poteri conferiti al giudice per le indagini preliminari dalla legge, indicazioni di impulso (e non di delega) al pm, che rimane comunque libero di scegliere lo strumento più idoneo per approfondire i temi indicati dal giudice”.

E ancora: “Né può ritenersi che gli atti in questione abbiano provocato stasi di nessun genere, giacché il pm è rimasto 'dominus' del procedimento e non ha certamente visto preclusi i poteri d'iniziativa investigativa e processuale che la legge gli attribuisce”, conclude il parere.

Sull'impugnazione dell'ufficio requirente nisseno interviene anche il legale di Salvatore Borsellino, l'avvocato Fabio Repici, che definisce il ricorso “la prova del dolo premeditato con il quale la Procura della Repubblica ha operato preventivamente al fine di praticare il vero e proprio ammutinamento posto in essere contro l'ordinanza del gip”.

La Procura della Repubblica, infatti, - aggiunge - in quel passo ha letteralmente confessato di aver trasmesso al Gip, dopo che quel giudice aveva assunto la riserva della decisione all’esito dell’udienza del 22 settembre 2025 (ed evidentemente nel timore che l’ordinanza rigettasse la richiesta di archiviazione e per ostacolarla con tale espediente), in forma privatistica ed extraprocedimentale, un atto (la richiesta di archiviazione del procedimento contro Paolo Bellini) e imprecisati altri così stuprando nuovamente il principio del contraddittorio”.

La Suprema Corte si esprimerà sulla questione il 21 aprile.