quirinale
Altre tre grazie firmate dal presidente Mattarella: sono i tre "perdonati" dal Colle
Da chi ha risarcito i vecchi creditori a chi ha dimostrato di essere un uomo nuovo in cella
Sul crinale in cui l’astrattezza del diritto penale incontra la complessità delle vite individuali si collocano i tre decreti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 15 aprile 2026. Non una sanatoria generalizzata, bensì l’esercizio puntuale di una prerogativa costituzionale che, caso per caso, valuta circostanze umane e giuridiche meritevoli di clemenza.
I destinatari del provvedimento, tutti muniti del parere favorevole del Ministro della Giustizia a conclusione della necessaria istruttoria, sono Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman. Tre vicende differenti per reati e pene, unite da un punto fermo: l’intervento del Capo dello Stato non riscrive le sentenze né cancella i reati, ma incide in modo mirato sull’esecuzione della pena in presenza di elementi straordinari.
Per Antonio Russo, classe 1938, condannato a 12 anni per omicidio volontario, è stata concessa una grazia parziale che estingue 2 anni e 6 mesi di reclusione ancora da espiare. La decisione è maturata alla luce dell’età avanzata, delle precarie condizioni di salute e del peculiare contesto familiare del fatto, maturato dopo un’aggressione precedentemente subita dallo stesso condannato.
Diverso il percorso di Giuseppe Porcelli, nato nel 1975 e condannato a 3 anni per bancarotta. Per lui il Quirinale ha disposto l’estinzione dell’intera pena residua, allo scopo di valorizzare il radicale “mutamento di vita”. Porcelli si è trasferito all’estero con la famiglia per avviare una nuova attività imprenditoriale e ha dato prova di condotta riparatoria concreta, mettendo a disposizione dei creditori fallimentari l’esatta somma per la quale era stato originariamente condannato.
Il terzo decreto riguarda Aly Soliman, classe 1960, condannato a 6 anni per estorsione, al quale sono stati cancellati i restanti 2 anni e 5 mesi. In questo caso pesa in modo decisivo il richiamo alla funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione: il provvedimento muove dall’ottima condotta tenuta sia in carcere sia durante l’affidamento in prova.
Come ribadito dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, la grazia è un istituto eccezionale e marginale: non uno strumento di politica criminale né un “colpo di spugna”. Spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica l’ultima parola per mitigare la sanzione in presenza di ragioni umanitarie straordinarie; la controfirma del Guardasigilli ne attesta la regolarità senza configurare un potere di veto.