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16 aprile 2026 - Aggiornato alle 18:59
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il pronunciamento

Schiaffo all'ASP di Ragusa: il TAR cancella il "bollino nero" dell'Anac, così l'impresa di Favara ha battuto l'Anticorruzione

Quando l'errore è della Stazione Appaltante. I giudici amministrativi bloccano gli effetti paralizzanti del Casellario informatico e rimettono in gioco la società. l caso del cantiere di Pozzallo fissa un nuovo principio di diritto: le informative dell'Autorità sono sempre sindacabili

16 Aprile 2026, 18:38

Schiaffo all'ASP di Ragusa: il TAR cancella il "bollino nero" dell'Anac, così l'impresa di Favara ha battuto l'Anticorruzione

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Con ordinanza n. 2193/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio segna un passaggio decisivo nella tutela delle imprese impegnate nel settore dei contratti pubblici. Il TAR ha accolto la domanda cautelare presentata da una impresa di Favara, difesa dall’avvocato Giovanni Puntarello, Partner di Legalit Avvocati Associati, disponendo la sospensione dell’annotazione disposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’area B del Casellario informatico.

La vicenda nasce dall’aggiudicazione, da parte dell’impresa, di un appalto dell’Asp di Ragusa del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, relativo alla realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) nel comune di Pozzallo. Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa ha riscontrato che il progetto predisposto dalla stazione appaltante era radicalmente erroneo e gravemente sottostimato, al punto da rendere impossibile la realizzazione dell’opera in condizioni di sicurezza.

Le verifiche tecniche hanno evidenziato, ad esempio: incongruenze nelle quantità di acciaio, errori nella carpenteria metallica e costi non conformi al prezzario regionale, con scostamenti tali da compromettere la stabilità strutturale dell’edificio. Nonostante le ripetute segnalazioni dell’impresa e la richiesta di procedere alla necessaria perizia di variante, l’ASP di Ragusa ha risolto il contratto e ha segnalato l’impresa all’ANAC, determinando l’iscrizione nel Casellario informatico.

Il TAR Lazio ha ritenuto che le censure sollevate dall’impresa non fossero affatto infondate, rilevando un evidente profilo di difetto di istruttoria e motivazione nel provvedimento ANAC. In particolare, i giudici hanno sottolineato come l’Autorità non avesse adeguatamente considerato quanto emerso nella consulenza tecnica svolta in sede di ATP, secondo cui la Stazione Appaltante aveva sottostimato l’importo dell’appalto di oltre 396.000 euro.

Per questi motivi il TAR ha disposto: la sospensione del provvedimento Anac, l’oscuramento dell’annotazione nel casellario e la fissazione dell’udienza di merito per novembre 2026. La pronuncia assume un rilievo giuridico significativo: il TAR ribadisce che le annotazioni Anac, pur non essendo formalmente sanzioni, sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, poiché incidono in modo diretto e rilevante sulla capacità delle imprese di operare nel mercato degli appalti pubblici.

Si tratta di un principio che rafforza l’equilibrio tra i poteri dell’Autorità e le garanzie difensive degli operatori economici, soprattutto quando l’annotazione deriva da segnalazioni non adeguatamente istruite o da valutazioni unilaterali della Stazione Appaltante. Grazie all’ordinanza ottenuta dall’avvocato Giovanni Puntarello, l’impresa favarese potrà continuare a partecipare senza alcun pregiudizio alle gare di appalto, evitando gli effetti paralizzanti che un’annotazione nel Casellario Anac comporta per la reputazione e l’operatività delle aziende del settore.

“Questa decisione”, dichiara l’avvocato Giovanni Puntarello, “conferma l’importanza del diritto alla tutela effettiva nei confronti di provvedimenti che, seppur formalmente informativi, possono incidere gravemente sulla vita aziendale e sulla partecipazione al mercato pubblico”. L’ordinanza del TAR Lazio rappresenta dunque un precedente significativo per tutte le imprese che si trovano a fronteggiare provvedimenti ANAC adottati senza un’adeguata istruttoria, riaffermando che legalità, proporzionalità e diritto di difesa restano principi cardine dell’ordinamento.