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Palazzo Vermexio

Cassazione: il Comune non paga il debito dei dipendenti, annullata la sentenza d’appello

Ribaltata la decisione della Corte d’appello di Catania: esclusa la responsabilità dell’ente nel prestito tra dipendenti e finanziaria

27 Aprile 2026, 21:46

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Cassazione: il Comune non paga il debito dei dipendenti, annullata la sentenza d’appello

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Il Comune non pagherà il debito di 282mila euro che due suoi dipendenti, marito e moglie, avevano contratto con una finanziaria per un prestito mai onorato: la Cassazione ha annullato la sentenza del 7 novembre 2024, con cui la Corte d’appello di Catania condannava l’ente a sborsare le somme in solido con i due e con l’eventualità, in riferimento all’obbligo di solidarietà, di essere pure “chiamato all’adempimento per la totalità della somma”.

La vicenda fece molto clamore quando arrivò in Consiglio comunale nell’ambito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In pratica, secondo una vicenda giudiziaria giunta a sentenza del tribunale civile, un dipendente del Comune di Siracusa tra gli anni 2008 e 2010, insieme con la moglie, aveva chiesto, e ottenuto, diversi prestiti a una finanziaria, con l’affermata garanzia del datore di lavoro (il Comune). Debiti estinguibili “mediante cessione del quinto dello stipendio” e “delega di pagamento al datore di lavoro”. Dopo la corresponsione delle prime rate mensili, la coppia aveva iniziato a ritardare i pagamenti, “cessati poi del tutto a partire dal 30 novembre 2009”. La sentenza di secondo grado aveva condannato anche il Comune, in solido con gli altri due. La Corte d’appello aveva riconosciuto valide le doglianze della finanziaria secondo cui “il contratto di finanziamento era stato regolarmente notificato al Comune” e che il Comune aveva “regolarmente versato le prime rate mensili”.

Ora la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata dal Comune, senza nemmeno rinviare la decisione, ma decidendo nel merito. “Emerge chiaramente – scrivono i giudici della Cassazione - come al caso in esame non si applichi lo schema disciplinato dall’art. 1228 c.c. (richiamato invece dalla Corte d’appello al fine di giustificare la responsabilità del Comune) secondo cui “Salvo diversa volontà delle parti, il debitore che, nell’adempimento della propria obbligazione, si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro””. Secondo la Cassazione i fatti hanno dimostrato che il Comune “non sia stato parte del rapporto obbligatorio con la finanziaria e che, nell’esecuzione di tale rapporto, si sia avvalso dell’opera” dei due dipendenti. Ritenuti fondati, dunque, i primi due motivi del ricorso dei legali del Comune e “il loro accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti”.

Cassata la sentenza impugnata, condannata la finanziaria al pagamento in favore del Comune delle spese di lite (13.400 euro per il primo grado, 11mila per il secondo e 7.300 per il giudizio di legittimità”.