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il pronunciamento

Open Arms, nessun sequestro, "solo" un no allo sbarco: perché Salvini è stato assolto definitivamente

La Cassazione chiude il caso della nave della ong e deposita le motivazioni: per i supremi giudici all'ex Ministro dell'Interno non è imputabile alcuna illegittima privazione della libertà dei 147 migranti

05 Maggio 2026, 14:23

14:30

Nessun sequestro, "solo" un no allo sbarco: perché Salvini è stato assolto definitivamente

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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, nelle motivazioni della sentenza che il 17 dicembre ha reso definitiva l’assoluzione del ministro Matteo Salvini nel caso Open Arms, esclude la configurabilità del reato di sequestro di persona. "

La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di ministro dell’Interno e e abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l’illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, come ricostruita dal Tribunale nel lasso di tempo in imputazione, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero impugnante".

Il 20 dicembre 2024 Salvini era stato assolto dal Tribunale di Palermo "perché il fatto non sussiste" dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, per non avere consentito, nell’agosto 2019, lo sbarco della nave Ong spagnola rimasta in mare 19 giorni con 147 migranti a bordo. Contro quella decisione, la Procura di Palermo aveva proposto a luglio un ricorso per saltum, impugnando direttamente in Cassazione. La Procura generale della Suprema Corte, con i sostituti procuratori generali Antonietta Picardi e Luigi Giordano, al termine della requisitoria aveva chiesto la conferma dell’assoluzione e il rigetto del gravame dei pm siciliani. Istanza accolta dal collegio di legittimità.

Nelle 77 pagine delle motivazioni si legge: "Risulta, infatti, che ai migranti (giunti nelle acque territoriali nelle prime ore del 15 agosto 2029 a bordo della Open Arms) sia stato impedito l’ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco; tuttavia, a costoro non è stato impedito dall’Autorità italiana, e segnatamente da Matteo Salvini tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell’Interno, di far rotta in altra direzione".

I giudici rilevano inoltre che "è stato indicato dal Regno di Spagna (Stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all’atto dei salvataggi) un porto per sbarcare (Il 18 agosto 2019), modificato (nel senso che ne era stato indicato uno più prossimo in quello di Palma di Maiorca) proprio per limitare nel tempo la permanenza a bordo dei migranti (rispetto a quello, più distante, dapprima indicato in Ceuta), in adesione alla richiesta del comandante della nave".

Viene poi ricordato che "sono stati messi a disposizione altri due natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole scortando la Open Arms, raggiungendo la nave militare spagnola che si sarebbe pure approssimata alla Open Arms; e ciò era conforme a quanto pure richiesto dal comandante della nave che, tuttavia, non ha risposto ai ripetuti inviti dell’Autorità italiana di indicare le dotazioni necessarie a tal fine".

"In altri termini – precisano i supremi giudici – quel che non è stato consentito alla nave Open Arms, o meglio a coloro che erano ancora a bordo, è stata una condotta determinata, rappresentata dallo sbarco su suolo italiano, ma non ha avuto luogo, secondo la stessa prospettazione accusatoria, una limitazione della libertà di locomozione".

Quanto alla contestazione per rifiuto di atti d’ufficio, la Corte osserva: "La contestazione del delitto di rifiuto di atti di ufficio ha assunto che la richiesta di Pos avrebbe dovuto essere esitata positivamente, senza ritardo, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità. Tuttavia, il ricorso non indica in alcun modo in che termini il rifiuto dell’atto abbia avuto incidenza sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, che, rispetto ai poteri e ai doveri delle autorità italiane, non può correlarsi ex se a una nave che batteva bandiera del Regno di Spagna, rispetto a fatti che abbiano rilevanza solo all’interno della comunità che viaggia sulla stessa".