Vitivinicolo
DOP Salaparuta vince in Cassazione: il nome del territorio prevale sul marchio Duca di Salaparuta
La Corte di Cassazione chiude la disputa: seguendo l'orientamento della Corte di Giustizia UE viene conferma la prevalenza della denominazione di origine Salaparuta
La Corte di Cassazione ha messo la parola fine ad una delle controversie più delicate del panorama vitivinicolo siciliano: il conflitto tra il marchio storico Duca di Salaparuta e la Denominazione di Origine Controllata Salaparuta. Con una decisione che fa propri i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della cantina e confermato la piena validità della DOP, riconoscendo la prevalenza della denominazione geografica sul marchio anteriore secondo il regime normativo applicabile all’epoca dei fatti. La sentenza stabilisce che il nome “Salaparuta”, in quanto riferimento a un territorio specifico, non può essere sottratto alla denominazione di origine, anche in presenza di un marchio aziendale noto e precedente.
Il caso nasce da una tensione strutturale che attraversa il sistema del vino italiano: il rapporto, talvolta virtuoso e conflittuale, tra marchi aziendali e brand territoriali. Da un lato, le cantine storiche che hanno costruito nel tempo un’identità forte; dall’altro, le denominazioni che tutelano un territorio e la sua produzione. La disputa su “Salaparuta” è stato un esempio emblematico.
La Duca di Salaparuta, fondata nel 1824 e oggi parte del gruppo Ilva di Saronno, è una delle realtà più note del vino siciliano. Il nome aziendale, radicato nella storia enologica dell’isola, precede di oltre un secolo la nascita della denominazione.
Nel 2006 il Ministero riconosce la DOC Salaparuta, che tutela i vini prodotti nel territorio comunale omonimo del piccolo centro della Valle del Belìce noto perché gravemente danneggiato e ricostruito dopo il terremoto del 1968. Da qui nasce il conflitto: l’azienda chiede l’inibizione dell’uso del nome “Salaparuta” per i vini della DOC, sostenendo che possa generare confusione e danno economico.
La questione ruota attorno a un principio cardine del diritto europeo: il nome geografico appartiene al territorio, non a un singolo operatore economico. La Corte di Giustizia UE, chiamata a esprimersi, ha chiarito che per i casi sorti prima dell’attuale normativa si applica il regolamento 1493/1999, che prevede la prevalenza della denominazione di origine sul marchio anteriore; obbligo di coesistenza tra i due segni; impossibilità di valutare l’ingannevolezza basandosi solo sulla notorietà del marchio.
Accogliendo integralmente l’orientamento europeo, la Cassazione ha rigettato il ricorso della cantina storica; confermato la legittimità della DOP “Salaparuta”; ribadito che il marchio non viene cancellato, ma deve coesistere con la denominazione e riconosciuto che il nome geografico è tutelato come bene collettivo.
Il Consorzio DOC Salaparuta, attraverso il suo presidente Pietro Scalia, ha sottolineato come “la sentenza arrivi proprio nell’anno del ventennale del riconoscimento ministeriale della DOP, un passaggio simbolico che rafforza l’identità del territorio e dei suoi produttori”.