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13 maggio 2026 - Aggiornato alle 13:26
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la sentenza

Antenne 5G, il Tar Sicilia dà ragione a Iliad: sbloccata l’installazione a San Leone

Il tribunale bacchetta la Regione Siciliana per il ritardo nel rispondere all'istanza della società di telecomunicazioni. La sentenza chiarisce che le stazioni radio base non possono essere equiparate a costruzioni edilizie civili, sbloccando il cantiere in viale dei Pini

13 Maggio 2026, 09:51

10:02

Antenna via Rizzo 1

Ancora una volta i “big” delle comunicazioni vincono contro i Comuni e gli enti pubblici rispetto al posizionamento di antenne per telefonia mobile, anche in zone vincolate.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nei giorni scorsi ha emesso una sentenza significativa in merito alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche in aree sottoposte a vincolo. I giudici hanno accolto il ricorso di Iliad Italia S.p.A. contro la Regione Siciliana, sbloccando la costruzione di un’antenna in piena zona balneare.

La vicenda trae origine dal diniego opposto dalla Soprintendenza di Agrigento all’installazione di una stazione radio base nella località balneare di San Leone, precisamente in viale dei Pini. La società ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento emesso nel febbraio 2026, evidenziando una serie di vizi procedurali e di merito: il primo pilastro della decisione risiede nella violazione dei termini procedimentali. Secondo i magistrati, il titolo abilitativo si era già perfezionato per silenzio-assenso.

L’istanza, presentata nel maggio 2024, avrebbe dovuto ricevere una risposta entro sessanta giorni; il diniego tardivo della Soprintendenza, giunto oltre un anno e mezzo dopo la scadenza del termine previsto per legge è stato quindi giudicato inefficace. Sotto il profilo del merito, il TAR ha censurato il "difetto di istruttoria" dell'autorità paesaggistica, sostenendo che la Soprintendenza aveva negato l'autorizzazione classificando l'impianto come "nuova costruzione" edilizia, applicando automaticamente i limiti del Piano Paesaggistico.

La sentenza chiarisce invece che le infrastrutture di comunicazione sono opere di urbanizzazione primaria di pubblica utilità e non possono essere equiparate a civili abitazioni. La tutela del paesaggio, insomma, non deve trasformarsi in un divieto "per categoria", ma richiede una valutazione concreta che bilanci il valore estetico con l'interesse pubblico alla copertura di rete.

La Regione è stata condannata al pagamento delle spese legali, fissate in 2.500 euro.