Servizio idrico
Aretusacque, il Tar Catania apre a possibili effetti sugli atti di costituzione
I giudici amministrativi non rigettano i ricorsi dei Comuni di Portopalo e Francofonte e impongono l’integrazione del contraddittorio. Un passaggio che lascia aperta la possibilità di ricadute sull’intero impianto societario
Le ordinanze del Tar Catania potrebbero essere il preludio a un periodo complicato per il servizio idrico dell’intero ambito provinciale, fino alla possibile perdita di efficacia della costituzione di Aretusacque. I giudici amministrativi, infatti, non hanno rigettato i ricorsi dei Comuni di Portopalo e Francofonte contro i decreti con cui l’assessore regionale all’Energia aveva nominato un commissario affinché provvedesse, sostituendosi a sindaco, giunta e organo consiliare, agli adempimenti propedeutici alla costituzione della società mista. E questo è già un fatto. Ma hanno disposto l’integrazione del contraddittorio ad Aretusacque.
Proprio perché hanno ritenuto che un accoglimento dei ricorsi determinerebbe “un effetto caducante sugli atti relativi alla sua costituzione”, scrivono gli stessi giudici: che vuol dire l’annullamento.
Al di là dei tecnicismi, questo fa ragionevolmente pensare che se i giudici del Tar avessero trovato sostanza per respingere i ricorsi avrebbero potuto farlo, senza alcun bisogno di porsi il problema del coinvolgimento di altri “controinteressati”. Chiedere un’integrazione del contraddittorio nei confronti di Aretusacque, fa pensare a un orientamento opposto. Altrimenti non avrebbe senso porsi il problema che un accoglimento avrebbe un effetto negativo sulla costituzione della società che dovrà gestire il servizio idrico del nostro ambito provinciale per i prossimi trent’anni, e quindi sul servizio stesso. E ordinarne il coinvolgimento.
Nella sostanza dei ricorsi, tra le altre cose, i due Comuni (rappresentati dagli avvocati Giuseppe e Ottavio Vaccaro per Francofonte; Paolo Amenta per Portopalo) lamentano che il decreto di commissariamento sia stato adottato dall’assessore regionale, anziché dal presidente della Regione: “Non vi è base normativa per l’esercizio di un potere sostitutivo dell’assessore nei confronti dei Comuni”. Commissariamento ritenuto irragionevole “in quanto anticipatorio e non conseguente a inadempienze accertate”. Contestata anche la “illegittima estensione del commissariamento sino alla fase di costituzione societaria e di nomina della governance” per la violazione di norme e principi riguardanti l’autonomia degli enti locali e l’assetto delle società partecipate. I ricorsi erano stati presentati contro assessorato regionale e Ati: adesso i ricorrenti hanno trenta giorni per estenderlo ad Aretusacque e quindici successivi per depositare la documentazione relativa all’intervenuta integrazione del contraddittorio. La decisione della causa è stata rinviata alla nuova udienza del 3 dicembre.