la diatriba
La guerra a carte bollate per l'eterno riposo, il caso della cappella gentilizia arriva al Presidente della Regione
La morte della proprietaria, l'eredità e la pretesa giudiziaria conclusa con un nulla di fatto
Si chiude con una pronuncia di inammissibilità la lunga controversia tra due nuclei familiari per la titolarità di una storica cappella gentilizia nel cimitero monumentale di Castelvetrano. Con il decreto decisorio n. 89/2026, il Presidente della Regione Siciliana ha posto fine alla disputa, recependo il parere vincolante del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA).
La vicenda prende avvio nel marzo 2022, quando il dottor M.G. presenta istanza per l’aggiornamento dell’intestazione dell’edicola funeraria, originariamente attribuita a una donna deceduta nel 1964, rivendicando il diritto di subentro quale erede universale. All’esito degli accertamenti, il Comune di Castelvetrano dispone la voltura in suo favore con una determina dirigenziale del dicembre 2023.
Nell’aprile 2024, due fratelli, G.I. e G.I., sostenendo di aver acquisito la cappella per successione dal padre – a sua volta erede testamentario della fondatrice – chiedono all’Amministrazione comunale la revoca in autotutela della voltura. Il Comune respinge l’istanza con provvedimento del giugno 2024; i ricorrenti si rivolgono quindi al Presidente della Regione Siciliana, denunciando asserite violazioni del regolamento cimiteriale e dei principi di partecipazione procedimentale.
Nella propria memoria difensiva, il sig. M.G., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, solleva plurime eccezioni preliminari: i ricorrenti non avrebbero correttamente attivato le procedure di subentro previste dal regolamento comunale e, soprattutto, avrebbero indirizzato l’impugnazione contro l’atto errato, contestando il diniego della revoca in autotutela invece della determina originaria di voltura, atto non autonomamente lesivo.
Anche il Comune di Castelvetrano, rappresentato dall’avvocato Francesco Vasile, chiede la declaratoria di inammissibilità del gravame, in subordine il suo rigetto. Il CGA, con parere n. 99/2026, accoglie la linea difensiva degli avvocati Rubino, De Marco Capizzi e Vasile, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario poiché i fratelli non hanno impugnato tempestivamente la determina che disponeva il subentro del nuovo titolare.
Il Consiglio ribadisce, inoltre, l’assenza di un obbligo per la Pubblica Amministrazione di pronunciarsi su istanze di autotutela proposte contro atti ormai divenuti inoppugnabili. Sulla scorta di tale parere, il Presidente della Regione dichiara inammissibile il ricorso, confermando la legittimità dell’operato del Comune di Castelvetrano e la titolarità della cappella gentilizia in capo a M.G.. Il caso, molto seguito a livello locale, si configura come un precedente esemplificativo del delicato equilibrio tra diritti successori-familiari e disciplina amministrativa in materia cimiteriale.