il caso
Colpito dal crollo della traversa del campo di calcio a Mascalucia, la Cassazione: «La colpa è del Comune»
La storia di Nicolas (nome di fantasia) che oggi ha 31 anni. Nel 2009 l'incidente e adesso la sentenza che ribalta i primi due gradi di giudizio
C’è una storia che sembrava caduta nel dimenticatoio, quella di Nicolas (nome di fantasia) un ragazzino di anni 14 che nel luglio del 2009 è rimasto vittima di un grave incidente. Mentre giocava al pallone con gli amici, all’esultanza per un goal, la traversa della porta del campo di calcio a cui si era aggrappato gli è crollata addosso, causandogli gravi lesioni con cui a distanza di 17 anni è ancora costretto a fare i conti.
Oggi quel ragazzino, di anni ne ha 31. In primo e secondo grado di giudizio era stato ritenuto responsabile. Ma una recente sentenza della Cassazione, conferma la responsabilità del Comune di Mascalucia per l’omessa vigilanza e per il controllo delle condizioni di sicurezza. Per lui e la sua famiglia è stato previsto un risarcimento. Ancora da quantificare.
Torniamo all’estate del 2009. Nicolas era stato ammesso a partecipare a un progetto educativo di prevenzione della devianza minorile attraverso attività educative e ludico ricreative a cui aveva aderito il Comune di Mascalucia. Durante la partita di calcio l’infortunio: il tutto nell’assenza totale degli educatori, che avrebbero dovuto vigilare sui minori. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto che il gesto del 14enne costituisse un evento imprevedibile e anomalo, tale da integrare il caso fortuito, così da escludere la responsabilità dell’ente richiamando le norme sulla responsabilità extracontrattuale.
Ma per la difesa di Nicolas, sostenuta dall’avvocato Luigi Bonanno Feldmann, le questioni sono altre. Come ad esempio il fatto che la responsabilità dell’ente è di natura contrattuale e non extracontrattuale, con conseguente inversione dell’onere della prova, gravando cioè sul Comune l’onere di dimostrare che l’inadempimento fosse determinato da causa non imputabile al 14enne.
Inoltre, come documentato dalle indagini, i minori al momento dell’incidente erano soli, senza alcuna sorveglianza degli operatori/educatori, che avrebbero dovuto vigilare garantendo l’ordinato svolgimento della partita di calcio e il rispetto delle norme di comportamento.
Adesso la Cassazione, dopo il doppio rigetto ha accolto il ricorso, precisando che “il giudice d’appello, come già quello di primo grado, ha del tutto precluso alla parte l’accesso alla dimostrazione di profili di responsabilità contrattuale a carico dell’ente territoriale, in una non consentita ottica di preconcetto di sfavore per la parte attrice”.
Per la Suprema corte, poi, “le prove articolate e non ammesse avevano effettivamente lo scopo di dimostrare che la traversa della porta del campo di calcio alla quale si appese il giovanissimo giocatore non era adeguatamente stabilizzata, che la porta stessa non era ancorata adeguatamente al suolo e che, verosimilmente, al momento dell’esultanza non vi era alcun addetto dell’organizzazione o dei dipendenti comunali incaricati di seguire il progetto educativo che potesse accorrere o intervenire per evitare che il gesto di esultanza trasmodasse”.
E ancora, per i giudici ermellini: “il giudizio di inammissibilità delle prove testimoniali, ribadito dalla Corte d’appello, è del tutto apodittico ed esso non fa alcun riferimento alla mancata considerazione della responsabilità contrattuale del Comune”.
«Si è trattato - dice a La Sicilia l’avvocato Bonanno Feldamann - di un calvario giudiziario dopo due batoste in primo e secondo grado. In Cassazione ha trionfato non solo il diritto, ma anche la giustizia, soprattutto laddove si è stigmatizzato il preconcetto di sfavore da parte dei giudici di primo e secondo grado per la parte attrice».
Adesso, a seguito dell’annullamento della sentenza d’appello, la causa proseguirà con il giudizio di rinvio in Corte d’appello che sarà chiamata ad ammettere la prova testimoniale negata e ad applicare correttamente i principi di diritto sulla responsabilità contrattuale.