Polemica
Selinunte, il sindaco adibisce immobile confiscato a deposito di rifiuti: residente ricorre al Tar
La destinazione a deposito dei mastelli dei commercianti del centro solleva la reazione di residenti e di un legale che contestano violazioni dell'articolo 48 e la mancata gara in una zona turistica
E’ polemica a Selinunte borgo turistico marinaro ai piedi dei templi dorici per la decisione del sindaco di Castelvetrano (Trapani) Giovanni Lentini di adibire un immobile inagibile a deposito dei contenitori dei rifiuti dei commercianti del centro.
La struttura incompleta era stata confiscata a Giuseppe Grigoli, prestanome e cassiere del boss mafioso trapanese Matteo Mesisna Denaro.
Una residente nella via Marco Polo, il corso di Selinunte che la sera si trasforma in zona di passeggio e di movida, dove si affaccia l'immobile, ha presentato un'istanza di revoca in autotutela della concessione del sindaco che è stata però respinta dal Comune, e ora si appresta a fare ricorso al Tar.
Secondo la donna, e tanti altri residenti nel borgo, la struttura non è adatta a ospitare rifiuti soprattutto d'estate in una strada che si affaccia sul mare percorsa ogni giorno da migliaia di persone tra cui tanti turisti.
Tra i motivi dell'istanza vi è secondo la donna che l' art. 48 del codice delle leggi antimafia dispone che i beni immobili confiscati trasferiti al patrimonio degli enti locali debbano essere destinati esclusivamente a finalità istituzionali o sociali.
«Tale vincolo - scrive il legale della signora Vincenzo Dafne Alastra - non è meramente programmatico, ma costituisce un limite inderogabile all'esercizio di qualsiasi potere dispositivo dell'ente sul bene. Nel caso di specie, la destinazione dell'immobile a «deposito dei mastelli e dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle attività economiche» non integra in alcun modo una finalità sociale o istituzionale. Si tratta, nella sostanza, di una mera funzione logistica e operativa a esclusivo vantaggio di un gruppo di operatori economici privati».
Inoltre sostiene il legale «l'illegittimità del provvedimento non riguarda soltanto la destinazione sostanziale del bene, ma anche la modalità della sua assegnazione. L'art. 48 prevede che, ove l'ente non utilizzi direttamente il bene confiscato, possa procedere all'assegnazione in concessione gratuita unicamente nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, e a favore di categorie soggettive tassativamente indicate dalla legge (comunità, associazioni di volontariato, cooperative sociali)».
Il Tar Campania - prosegue - ha statuito con nitidezza: 'se l'ente non utilizza direttamente il bene immobile, può provvedere all'assegnazione in concessione a titolo gratuito, scegliendo il beneficiario tra le categorie ammesse dalla legge, con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e quindi mediante un procedimento di evidenza pubblica che stabilisca, in particolare, i requisiti dei candidati ed i criteri della selezione'.
"Nel caso di specie - scrive il legale - l'Amministrazione ha proceduto a un' assegnazione diretta in favore di alcuni titolari e gestori di attività economiche private, sulla base di una mera istanza protocollata il medesimo giorno del provvedimento senza: alcun avviso pubblico o procedura competitiva; comparazione tra soggetti potenzialmente interessati verifica dell'appartenenza dei beneficiari alle categorie legittimate dalla legge antimafia; convenzione disciplinante durata certa, modalità di uso, controlli e cause di decadenza, come prescritto dall' art. 48. Ne discende un autonomo e assorbente vizio di violazione di legge, nonché di eccesso di potere per disparità di trattamento".