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il caso

Tar per la Sicilia sospende l'ordinanza del sindaco: stop al deposito rifiuti nell'immobile confiscato a Grigoli a Castelvetrano

L'immobile del prestanome di Matteo Messina Denaro diventato una discarica: rischi igienico-sanitari e vincolo antimafia

03 Luglio 2026, 16:00

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Il Tar Sicilia ha accolto la richiesta cautelare presentata da una residente di Selinunte, sospendendo l’ordinanza con cui il sindaco di Castelvetrano aveva destinato a deposito dei contenitori dei rifiuti, per gli esercenti del centro, un immobile dichiarato inagibile.

La trattazione collegiale è stata fissata in camera di consiglio per il 10 settembre.

Nel borgo marinaro era scoppiata una vivace polemica dopo la decisione del primo cittadino, Giovanni Lentini, di utilizzare una struttura incompleta confiscata a Giuseppe Grigoli, ritenuto prestanome e cassiere del boss trapanese Matteo Messina Denaro, come ricovero per mastelli e cassonetti.

Una residente di via Marco Polo, il corso di Selinunte che la sera diventa area di passeggio e movida e sul quale si affaccia l’immobile, aveva chiesto in autotutela la revoca del provvedimento; istanza respinta dal Comune, contro la quale la donna ha poi proposto ricorso al Tar.

Secondo la ricorrente, posizione condivisa da molti abitanti della zona, la struttura non sarebbe idonea a ospitare rifiuti, soprattutto nel periodo estivo, lungo una strada sul mare percorsa quotidianamente da migliaia di persone, tra cui numerosi turisti.

Tra i motivi addotti figura anche il richiamo all’articolo 48 del Codice delle leggi antimafia, che prevede la destinazione dei beni immobili confiscati e trasferiti al patrimonio degli enti locali esclusivamente a finalità istituzionali o sociali.

Nel provvedimento, il Tar ha rilevato che, “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, anche in considerazione delle alte temperature nella stagione estiva, non appare coerente con il dichiarato intento del provvedimento di tutelare l’igiene pubblica, la destinazione a 'deposito di mastelli e contenitori per la raccolta differenziata' di un locale chiuso e prima facie privo delle necessarie condizioni per tale peculiare utilizzo”.