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La vicenda

Manca la seconda chiave, l’assicurazione non paga ma il tribunale di Palermo la condanna all'indennizzo

Un uomo ha subito il furto del suv, parcheggiato nel cortile del condominio, durante la pandemia Covid

14 Luglio 2026, 07:00

07:10

Il tribunale di Palermo

Il tribunale di Palermo

La pandemia Covid aveva creato qualche problemino alla concessionaria nella consegna delle seconde chiavi all’acquirente di un lussuoso Suv. Il titolare dell’auto, certo, non poteva pensare che questo inghippo - risolto con l’invio di un’altra chiave da parte della casa madre - sarebbe stato d’ostacolo per ottenere l’indennizzo dopo aver subito il furto della costosa macchina. Eppure è successo.

Oltre al danno la beffa. La macchina è stata rubata nel febbraio 2021. L’uomo, dopo aver parcheggiato l’auto nel cortile condominiale ed essere salito a casa per sbrigare alcune faccende, aveva rilevato la scomparsa dell’auto intorno alle 9 di sera e aveva pensato: meno male che sono assicurato. Ma la compagnia ha negato il rimborso perché nel kit non aveva consegnato la seconda chiave originale, ma una copia. Il proprietario si è rivolto all’avvocato catanese Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex che, con il supporto dell’avvocato Angelo Bruno, ha avviato una causa davanti al Tribunale civile di Palermo. La sentenza ha dato ragione alla vittima del furto. I giudici hanno ritenuto che il ricorrente «abbia dimostrato che la mancata consegna della seconda chiave non fosse imputabile a lui, ma fosse dipesa dal particolare periodo emergenziale». La chiave consegnata in un secondo momento dal rivenditore - per i giudici - è da considerarsi a tutti gli effetti una chiave originale. Il Tribunale ha quindi condannato la società assicurativa a «corrispondere l’indennizzo in conseguenza del furto subito, quantificato in 52.909,68, euro» e di pagare anche le spese di lite.

L’avvocato Randazzo evidenzia in una nota come questa decisione potrà fare giurisprudenza: «La mancata consegna della seconda chiave non esclude il diritto all’indennizzo quando l’assicurato dimostra che tale circostanza non gli è imputabile». Randazzo aggiunge: «Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadendo che la clausola che impone la consegna delle doppie chiavi ha lo scopo di evitare che venga invocata la garanzia per un furto agevolato dall’aver lasciato le chiavi inserite nel quadro di accensione. Si tratta di una clausola - chiosa l’avvocato - che non realizza una limitazione di responsabilità dell’assicurato, ma individua e delimita l’oggetto stesso del contratto ed il rischio assunto dall’assicuratore».