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La sentenza

Il Comune di Catania "sgombera" la sinagoga: la concessione per il Castello di Leucatia è scaduta dal 2024

«La destinazione religiosa non attribuisce un diritto perpetuo di permanenza», scrivono i giudici amministrativi, stabilendo che il comportamento del Comune è legittimo

26 Luglio 2026, 07:00

Il Comune di Catania "sgombera" la sinagoga: la concessione per il Castello di Leucatia è scaduta dal 2024

Occupano un bene pubblico. Il Comune dice che devono andarsene, perché quel bene deve essere restituito alla fruizione dei cittadini; ma loro non vogliono lasciarlo. Solo che chi occupa, in questo caso, è l’Istituto internazionale di cultura ebraica di Catania, che al Castello di Leucatia ha la sinagoga e gli uffici del rabbino. Su cui pende un’ordinanza di sgombero del Comune, il 24 luglio ritenuta legittima anche dal Tar di Catania.

Il 26 giugno 2017, il municipio etneo e l’Istituto internazionale di cultura ebraica firmano un «atto d’intesa» che permette all’organizzazione religiosa di fruire, a titolo gratuito e per sei anni (a decorrere dalla consegna del bene), del secondo piano del Castello di Leucatia. L’obiettivo dell’accordo è «pervenire alla migliore integrazione sociale dei cittadini di fede ebraica». Il 17 ottobre 2018 avviene la concessione del bene e, da allora, nella sinagoga di via Leucatia cominciano una serie di eventi culturali organizzati dalla comunità ebraica catanese.

I sei anni scadono a ottobre 2024, ma l’amministrazione comunale non chiede l’immobile indietro. Fino all’1 marzo 2026, quando la direzione Patrimonio scrive all’Istituto e lo diffida affinchè lasci immediatamente l’immobile, rimettendolo nella disponibilità di Palazzo degli Elefanti. Cosa che non accade.

Ciò che succede, invece, è che parte un contenzioso di natura amministrativa. Secondo l’Istituto di cultura ebraica, innanzitutto, a chiedere lo sgombero non avrebbero certo potuto essere gli uffici municipali: la decisione, dicono loro, avrebbe dovuto essere presa dalla giunta comunale. Inoltre, insiste ancora l’Istituto, citando la legge che regola i rapporti tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche, «gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente». E loro il consenso ad abbandonare la sinagoga non l’hanno dato.

Secondo i giudici amministrativi, però, i motivi del ricorso non sono fondati. Per il Tar, lo sgombero è un «provvedimento privo di contenuto politico» e quindi deve essere preso dagli uffici, non dalla giunta. È, dunque, di competenza dei dirigenti. Che bene hanno fatto, nei mesi, a insistere affinché l’Istituto lasciasse i locali. Del resto, aggiungono ancora i giudici: «L'edificio risulta già destinato, nelle sue ulteriori porzioni, alla biblioteca centro culturale comunale “Rosario Livatino” nonché ad uffici della delegazione comunale. La volontà di mantenere l'uso pubblico del bene e di porre fine a “una situazione di illegalità che deve essere rimossa nell'interesse pubblico”, emerge, pertanto, per tabulas, anche dalla natura delle ulteriori attività in svolgimento nell'edificio di proprietà comunale».

Afferma ancora il Tar: «Non può ritenersi che la disciplina di favor riservata dalla legge ordinaria agli “edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico” privi l'ente pubblico titolare della proprietà di un bene immobile di riappropriarsi dello stesso alla scadenza del periodo di durata del rapporto di concessione mediante cui un istituto religioso ha goduto del bene per il perseguimento delle proprie finalità».

Tradotto: «La destinazione religiosa non attribuisce un diritto perpetuo di permanenza dopo la scadenza del titolo concessorio e, quindi, se il titolo è cessato, il Comune conserva il diritto di riacquistare la disponibilità giuridica e materiale del bene». Anche sfrattando la sinagoga, se è necessario.