Aggiungi La Sicilia come fonte preferita English Version Translated by Ai
7 agosto 2026 - Aggiornato alle 12:46
Aggiungi La Sicilia come fonte preferita su Google
×

Portopalo di Capo Passero

"Gara illegittima": Comune condannato a risarcire 11mila euro

Il Tar riconosce a Eco Fap la perdita della chance di partecipare al bando per affidamento del servizio

07 Agosto 2026, 10:21

10:30

Due euro incassa, Comune sull’orlo del dissesto

Il Comune di Portopalo di Capo Passero è stato condannato dal Tar di Catania a risarcire con 11mila euro la società Eco Fap Srl per la perdita della possibilità di partecipare alla gara per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. La sentenza chiude un contenzioso per l'affidamento del servizio attraverso una procedura negoziata senza bando, già dichiarata illegittima dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con una decisione passata in giudicato.

Nel 2022 il Comune aveva affidato il servizio invitando cinque operatori economici, escludendo Eco Fap, gestore uscente, in applicazione del principio di rotazione. L'azienda aveva contestato la scelta dell'amministrazione, sostenendo che il valore dell'appalto fosse stato calcolato in modo errato, considerando soltanto il periodo iniziale di quattro mesi e non anche i successivi rinnovi previsti dalla stessa documentazione di gara. In primo grado il Tar aveva respinto il ricorso, ma il Cga ha successivamente ribaltato quella decisione, stabilendo che i periodi successivi non costituivano semplici proroghe tecniche, ma veri e propri rinnovi contrattuali.

Di conseguenza il valore complessivo dell'appalto superava la soglia che avrebbe imposto una procedura aperta con pubblicazione del bando. Pur riconoscendo l'illegittimità dell'affidamento, il giudice d'appello non aveva annullato il contratto già in esecuzione, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla continuità del servizio.

Da qui la successiva azione risarcitoria proposta da Eco.Fap.Il Tar ha riconosciuto che l'azienda ha subito un danno da perdita di chance, ossia la perdita della concreta possibilità di competere per l'aggiudicazione dell'appalto. Secondo i giudici, la società, in qualità di gestore uscente, disponeva dell'esperienza, della conoscenza del territorio e dell'organizzazione necessarie per avere concrete possibilità di successo in una gara regolare. Il collegio ha tuttavia escluso che potesse essere riconosciuto l'intero utile economico derivante dall'appalto, evidenziando che non vi era la certezza che Eco.Fap avrebbe vinto la gara.