il caso
Alunni stranieri in classe, che cosa dicevano le circolari di Mattarella e che cosa vuole cambiare Valditara
Dai cinque alunni dello stesso gruppo linguistico indicati nel 1990 al 30% di oggi: che cosa prevedono davvero i documenti e dove potrebbe cambiare la regola
Il confronto politico si è acceso intorno a un numero: 30%. È la soglia oltre la quale il governo vorrebbe intervenire sulla composizione delle classi frequentate da alunni stranieri. Per sostenere la proposta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha richiamato due circolari firmate da Sergio Mattarella quando era ministro della Pubblica istruzione. Quei documenti, però, vanno letti per ciò che disponevano e nel contesto in cui furono scritti: miravano a evitare concentrazioni all’interno delle classi, non introducevano una procedura per assegnare gli iscritti ad altri istituti. La differenza è al centro del dibattito sul provvedimento annunciato dal ministro Giuseppe Valditara.
Che cosa prevedevano le circolari di Mattarella
La prima circolare, la n. 301 dell’8 settembre 1989, affrontava l’inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo e il coordinamento delle iniziative necessarie a garantire loro il diritto allo studio. La seconda, la n. 205 del 26 luglio 1990, aggiungeva indicazioni operative sull’accoglienza, sull’assegnazione alle classi e sull’insegnamento della lingua italiana. È quest’ultimo testo a contenere il riferimento numerico oggi più citato: non più di cinque alunni dello stesso gruppo linguistico per classe, ove possibile. La cifra non riguardava dunque tutti gli studenti con cittadinanza straniera presenti in un’aula, indipendentemente dalla lingua parlata.
La formulazione tiene insieme due esigenze. Da un lato, consentire ad alcuni bambini di condividere la propria lingua, soprattutto nella fase iniziale dell’inserimento. Dall’altro, evitare che un’intera classe si organizzi attorno a un solo gruppo, riducendo le occasioni di usare l’italiano con i compagni. Per questo la circolare suggeriva di distribuire gli alunni stranieri in piccoli numeri nelle diverse classi e ammetteva gruppi più ampi durante attività linguistiche specifiche. Non descriveva quei bambini come una categoria indistinta: la risposta didattica doveva tenere conto della loro storia scolastica, delle competenze e delle necessità individuali.
C’è poi un limite territoriale decisivo per capire il confronto con la proposta attuale. Nella scuola elementare, il raggruppamento indicato dalla circolare del 1990 era riferito agli alunni iscritti nello stesso plesso. Il documento non prevedeva di trasferire un bambino da una sede all’altra per ottenere una determinata composizione delle classi, né stabiliva un meccanismo di assegnazione ad altre scuole. Leggere oggi quel riferimento ai cinque come l’equivalente di un tetto generale agli alunni stranieri significa confondere un criterio legato alla lingua e all’organizzazione didattica con una percentuale calcolata sulla classe.
Il testo del 1990 insisteva anche su ciò che doveva accompagnare la distribuzione degli iscritti: interventi di sostegno linguistico, laboratori, collaborazione con le famiglie e valorizzazione delle lingue d’origine. Avvertiva inoltre che collocare un alunno in una classe inferiore soltanto perché non padroneggia ancora l’italiano poteva penalizzarlo. È un punto importante: la collocazione in classe non esaurisce il lavoro di inclusione. Una distribuzione equilibrata può creare condizioni migliori, ma senza insegnamento mirato della lingua e attenzione al percorso del singolo rischia di restare un’operazione amministrativa.
Il 30% non nasce con la proposta di Valditara
Tra le circolari di Mattarella e il provvedimento annunciato dal governo c’è un passaggio successivo che non può essere saltato. La circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 ha introdotto il criterio secondo cui gli alunni con cittadinanza non italiana non dovrebbero superare, di norma, il 30% degli iscritti in ciascuna classe. La sua applicazione era prevista gradualmente a partire dall’anno scolastico 2010-2011. Il documento non concepiva la percentuale come un divieto assoluto: prevedeva che l’ufficio scolastico regionale potesse innalzare il limite in presenza di alunni con adeguate competenze linguistiche, oppure ridurlo in situazioni particolarmente complesse.
Quella circolare contemplava già il coordinamento tra scuole dello stesso territorio. Invitava uffici scolastici, dirigenti ed enti locali a programmare le iscrizioni, costruire intese e gestire insieme le situazioni oltre soglia. Precisava, nello stesso tempo, che si trattava di criteri organizzativi e non di vincoli posti direttamente ai genitori al momento dell’iscrizione. Il quadro oggi esistente, quindi, non si riduce alla scelta interna tra due sezioni di un istituto. Per capire la novità prospettata da Valditara occorre guardare non solo alla cifra del 30%, già presente nelle indicazioni del 2010, ma alla procedura e al grado di obbligatorietà che il nuovo testo potrebbe introdurre.
Esiste anche una norma di rango regolamentare che orienta la formazione delle classi. L’articolo 45 del Dpr 394/1999 stabilisce che l’iscrizione dei minori stranieri avvenga secondo le modalità previste per i minori italiani e affida alla scuola il compito di evitare classi nelle quali la presenza di alunni stranieri risulti predominante. La disposizione non fissa una soglia numerica universale. È la cornice entro cui le indicazioni amministrative hanno cercato, negli anni, di rendere più equilibrata la distribuzione degli studenti senza separare il tema delle iscrizioni da quello del diritto allo studio.
La proposta annunciata: che cosa è noto e che cosa resta da chiarire
Al 23 settembre 2026, il testo definitivo del provvedimento annunciato da Valditara non è ancora disponibile. Il ministro ha dichiarato di voler rendere più incisivo il criterio del 30%, affidando agli uffici scolastici regionali un ruolo di coordinamento nella distribuzione degli alunni anche fra istituti vicini. Secondo le anticipazioni, i dirigenti dovrebbero segnalare le situazioni oltre soglia per consentire eventuali assegnazioni ad altre scuole. Non sarebbe quindi corretto descrivere tutte le modalità applicative come già approvate: il funzionamento concreto dipenderà dalla formulazione finale.
Le anticipazioni più recenti indicano, inoltre, che la misura potrebbe concentrarsi sugli studenti appena arrivati che non conoscono l’italiano, anziché su tutti gli alunni privi di cittadinanza italiana. Sono state prospettate deroghe dove la concentrazione degli iscritti è elevata o dove mancano scuole alternative nelle vicinanze. Valditara ha parlato anche di 14 milioni di euro a regime per rafforzare l’insegnamento dell’italiano nei contesti in cui non fosse possibile una diversa distribuzione. Si tratta, anche in questo caso, di contenuti riferiti prima dell’adozione del provvedimento: sarà il testo approvato a stabilire destinatari, risorse e condizioni delle deroghe.
Da qui nasce una domanda pratica, prima ancora che politica: chi verrebbe conteggiato nel 30%? Le circolari storiche distinguono un gruppo linguistico; quella del 2010 considera la cittadinanza, pur ammettendo deroghe legate alla conoscenza dell’italiano; le anticipazioni del nuovo intervento mettono invece al centro la difficoltà linguistica dei neoarrivati. Sono criteri diversi. Un ragazzo senza cittadinanza italiana che ha frequentato per anni le scuole del Paese non si trova necessariamente nella stessa situazione di uno studente entrato da poco nel sistema scolastico. Confondere i due casi renderebbe meno chiaro il problema che la misura dichiara di voler affrontare.
Non è ancora chiarito pubblicamente neppure come si sceglierebbero, in una classe oltre soglia, gli alunni da indirizzare altrove; se l’eventuale riassegnazione riguarderebbe soltanto i nuovi iscritti; quale peso avrebbero la distanza da casa, i fratelli già presenti nell’istituto e la disponibilità effettiva di posti. Non sono dettagli secondari. Una soglia fissata sulla carta diventa applicabile solo quando esiste un’altra scuola raggiungibile, capace di accogliere lo studente e di offrirgli il sostegno necessario. In assenza di queste condizioni, la deroga annunciata non sarebbe un’eccezione marginale, ma una parte essenziale del funzionamento della misura.
La scuola aperta a tutti, oltre la disputa sui precedenti
Il 21 settembre 2026, inaugurando l’anno scolastico ad Amatrice, Mattarella ha richiamato l’articolo 34 della Costituzione: la scuola è aperta a tutti. Ha indicato fra i suoi compiti quello di creare legami, conquistare la fiducia delle famiglie e impedire la formazione di ghetti e barriere. Il discorso non conteneva una valutazione tecnica del testo governativo, non ancora definito. Offre però un criterio per leggere tanto le circolari di ieri quanto la proposta di oggi: l’organizzazione delle classi va giudicata per la sua capacità di garantire apprendimento e partecipazione, non soltanto per il rispetto di una percentuale.
Sarebbe dunque impreciso sostenere che Mattarella non abbia mai indicato un limite nella composizione delle classi: la circolare del 1990 menzionava esplicitamente i cinque alunni dello stesso gruppo linguistico. Sarebbe altrettanto impreciso attribuirle il meccanismo di distribuzione fra scuole oggi prospettato. Nel mezzo c’è la circolare del 2010, che ha già introdotto il riferimento al 30% e il coordinamento territoriale, lasciando spazio a deroghe. Tenere distinti questi tre passaggi non attenua il confronto: permette di discutere quale problema ciascuna regola provi a risolvere e quali conseguenze possa avere per gli studenti.
Per le famiglie e per le scuole, il punto da verificare sarà la combinazione fra criteri di assegnazione, possibilità di deroga e strumenti didattici. Distribuire gli iscritti può aiutare a evitare concentrazioni, ma non insegna da solo l’italiano a chi ne ha bisogno; mantenere un alunno nella scuola vicina tutela la continuità quotidiana, ma richiede sostegni adeguati quando le difficoltà linguistiche sono numerose. È su questo equilibrio concreto — e sul testo che verrà effettivamente approvato — che si misurerà la distanza fra un principio condivisibile e una regola utile nelle aule.