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Coincidenza persa per il ritardo del primo volo: ITA Airways condannata dal Giudice di Pace di Catania

Non basta giustificare il disservizio con la rotazione degli aerei se mancano le prove ufficiali rilasciate dalle autorità competenti

10 Ottobre 2026, 13:05

13:10

Coincidenza persa per il ritardo del primo volo: ITA Airways condannata dal Giudice di Pace di Catania

Un ritardo sulla prima tratta, la coincidenza sfumata durante lo scalo e l’obbligo di acquistare a proprie spese un nuovo biglietto per raggiungere la meta. Il Giudice di Pace di Catania ha accolto integralmente il ricorso di una passeggera, assistita dalla claim company ItaliaRimborso, condannando ITA Airways al pagamento della compensazione pecuniaria e al rimborso totale delle spese aggiuntive sostenute.

I fatti risalgono al 15 novembre 2024. La viaggiatrice aveva pianificato un itinerario in due segmenti: partenza da Venezia Marco Polo, scalo a Roma Fiumicino e arrivo a Catania. Il volo iniziale da Venezia ha accumulato un ritardo tale da impedirle l’imbarco sulla coincidenza per la Sicilia. Bloccata a Fiumicino e priva di una soluzione tempestiva proposta dal vettore, la passeggera ha dovuto acquistare un titolo di viaggio alternativo con un’altra compagnia, sostenendo un esborso di 225,38 euro.

Nel corso del giudizio, ITA Airways ha tentato di sottrarsi a responsabilità affermando che il disservizio fosse riconducibile all’arrivo tardivo dell’aeromobile dalla precedente rotazione. La linea difensiva è stata respinta: nella sentenza si precisa che la documentazione prodotta — un mero report interno — non è idonea a dimostrare la sussistenza di “circostanze eccezionali”.

Per escludere la responsabilità del vettore, ha chiarito il giudice, occorrono riscontri ufficiali e terzi, provenienti da autorità competenti. In tema di onere della prova, il Giudice di Pace ha ribadito un principio consolidato nel diritto dei trasporti: al passeggero spetta dimostrare l’esistenza del contratto (il biglietto) e allegare il disservizio; incombe invece sulla compagnia aerea provare l’esatto adempimento o l’inevitabilità dell’evento, ove riconducibile a cause di forza maggiore.

Prova che, nel caso concreto, è del tutto mancata. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che equipara i ritardi prolungati alle cancellazioni ai fini dell’indennizzo, il giudice ha accertato la responsabilità contrattuale di ITA Airways. La Compagnia è stata condannata a versare alla passeggera 475,38 euro complessivi, così ripartiti: 250,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo e la perdita di coincidenza; 225,38 euro quale rimborso della somma spesa per il biglietto alternativo.