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Coltivare la cannabis a casa: ecco cosa è permesso (e cosa no) secondo l’ultima sentenza della Cassazione

Di Redazione |

ROMA – E’ un via libera sottoposto a molte condizioni quello contenuto nella massima di diritto della Cassazione – resa nota ieri, in attesa del deposito della sentenza – sulla “depenalizzazione” della coltivazione domestica che si riferisce alle «piante stupefacenti» in generale, e non solo alla cannabis. Ad esempio, come emerge dalla massima redatta dalle Sezioni Unite degli “ermellini”, l’unico utilizzatore del prodotto “homemade” può essere solo la persona che materialmente si dedica alla cura delle piante e non è ammessa la destinazione anche ad eventuali componenti del nucleo familiare, o il consumo di gruppo. Inoltre, le piante devono essere coltivale solo con «tecniche rudimentali» – il buon vecchio innaffiatoio – per cui già la presenza di un impianto di irrigazione a goccia può far venire i sospetti sullo spaccio, per non parlare del possesso di eventuali bilancini o strumenti di precisione per pesare in grammi.

Per rendersi conto dei “paletti” fissati dalla Suprema Corte nell’udienza dello scorso 19 dicembre basta leggere la massima di diritto. «Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente», questo il “preambolo” di stampo tradizionalmente “proibizionista” della massima.

«Devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, – prosegue il principio di diritto pubblicato sul sito della Cassazione – le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».

Inoltre, sottolineando che il quantitativo di prodotto stupefacente ricavabile dalla coltivazione domestica deve essere «modestissimo», i supremi giudici danno una indicazione molto tranchant che prescinde dal concreto “livello” drogante e da qualunque riferimento ad altri parametri come quello della salute pubblica e del mercato della droga che pure erano presenti nel quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, qui di seguito riportato.

«Se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, – chiede alle Sezioni Unite l’ordinanza di rimessione 35436 della Terza sezione penale – a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato». COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA


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