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Salvini e il processo di Catania: ecco cosa rischia il leader della Lega

Di Redazione |

CATANIA – Iter con rito ordinario giudiziario a Catania. E’ quello del procedimento a carico dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona aggravato per il ritardo nello sbarco di 131 migranti che erano a bordo della nave Gregoretti. Dopo l’autorizzazione a procedere concessa dall’Aula del Senato, la Procura distrettuale di Catania, che aveva chiesto al Tribunale dei ministri l’archiviazione del fascicolo, ha depositato nella segreteria del Giudice dell’indagine preliminare la richiesta di fissazione dell’udienza preliminare per il rinvio a giudizio approvato da Palazzo Madama. Dopo alcuni rinvii, legati al Covid-19, il Gup di Catania ha fissato la prima udienza per il 3 ottobre e che potrà decidere per il proscioglimento o disporre il processo che, eventualmente, si terrebbe davanti al Tribunale di Catania, col rito ordinario e con tre gradi di giudizio.

L’applicazione della legge Costituzionale n. 1 del 16 gennaio del 1986 prevedeva che il Tribunale dei ministri avesse le stesse funzioni del giudice istruttore del codice penale del 1930 e, inizialmente, era escluso il ricorso al Gup, entrato in vigore successivamente. Questa procedura, secondo pareri interpretativi successivi della Cassazione, avrebbe però “diminuito le garanzie» dell’indagato, al quale sarebbe ad esempio impedito di essere processato con il rito abbreviato.

A presiedere l’udienza, in qualità di Gup, sarà il presidente dell’ufficio, Nunzio Sarpietro. In sede di udienza sarà possibile per la Procura e per la difesa dell’ex ministro chiedere al giudice attività istruttoria o depositare atti, documenti e memorie. Sarà possibile anche avanzare richieste di costituzione di parte civile dalle parti lese, vale a dire i 131 migranti, compresi i legali rappresentanti di minorenni, associazioni o enti pubblici.

Durante l’udienza la Procura distrettuale di Catania sarà libera di chiedere, in base al convincimento maturato in aula, il proscioglimento dell’imputato (come già fatto nella prima fase del procedimento) o il processo per l’ex ministro dell’Interno. Un processo ordinario, con tre gradi di giudizio, ma col rischio di una condanna più alta se dovesse ricorrere il caso previsto dall’articolo 4 della norma: «per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze l’eccezionale gravità del reato». Il rischio per Salvini è che in caso di condanna in primo grado scatti la legge Severino, con conseguente sospensione o decadenza dalla carica di senatore.

La normativa prevede infatti la sospensione e l’incandidabilità per le cariche politiche condannate per alcuni reati. E’ stata applicata per Silvio Berlusconi, decaduto e poi riabilitato a maggio 2018. La legge prevede la sospensione degli amministratori pubblici in caso di condanna, anche solo in primo grado, per un periodo di almeno 18 mesi. Il reintegro è possibile solo in caso di sentenza di appello favorevole. L’incognita sulla sospensione, però, resta per deputati e senatori e per gli incarichi di governo. Salvini potrebbe, in caso di condanna in primo grado, essere ugualmente eletto, perché non sarebbe incandidabile in caso di nuove elezioni. Poi però rischierebbe di essere sospeso dalla carica. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA


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