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Il canale Passo di Rigano non è un fiume, dal Tar la sentenza che rende più semplice cosatruire

Di Redazione |

Una buona notizia per l’attività edilizia e per coloro che vorranno accedere ai nuovi incentivi Superbonus 110%, i quali non avranno più l’aggravio tecnico amministrativo di dover sottoporre al parere della Soprintendenza tutti gli interventi sugli esterni, dalle verande, ai pannelli solari, al cappotto termico.

Una rilevante sentenza del Tar di Palermo rende infatti più snello l’iter amministrativo per ottenere i permessi edilizi, perché lo libera dal passaggio procedimentale dell’autorizzazione della Soprintendenza. La decisione del Tar sconfessa infatti la tesi sostenuta dalla Soprintendenza e dalla Polizia Municipale di Palermo, secondo la quale il canale Passo di Rigano – sebbene sia stato “trasformato in una mera conduttura appartenente al sistema fognario”, come ha evidenziato il Tar – sarebbe stato ancora qualificabile come un corso d’acqua e dunque tutelato dal relativo vincolo, che assoggetta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza qualunque tipo di intervento modificativo sui terreni e sui fabbricati limitrofi.

Il canale Passo di Rigano, interrato sin dagli anni Sessanta, non può essere quindi considerato come un corso d’acqua e, di conseguenza, le aree che ricadono entro i 150 metri dal suo tracciato non sono soggette al vincolo paesaggistico. Questo principio è stato affermato dal Tar che con un recente pronunciamento ha annullato l’ordine di riduzione in pristino degli interventi di potatura eseguiti dal proprietario di un terreno compreso nel perimetro del parco di Villa Turrisi.

“Questa sentenza – sottolinea il legale che ha patrocinato il ricorso accolto dal Tribunale amministrativo, l’avvocato Carmelo Restivo – avrà un impatto notevole, perché il vincolo di cui è stata esclusa la sussistenza avrebbe investito un’area molto estesa del territorio di Palermo. Peraltro il principio sancito dal Tar ha una portata generale perché il Canale Passo di Rigano non è l’unico corso d’acqua oggi interrato che un tempo attraversava la Conca d’oro”.

La portata della decisione del Tar è rappresentata dal fatto che se fosse stata avallata la tesi della Polizia municipale di Palermo e della Soprintendenza dei Beni Culturali migliaia di edifici, posti a 150 metri a sinistra e a destra dei canali Passo di Rigano, Paradiso, Luparello, Celona, Mortillaro, Boccadifalco, Favara, Vadduneddo, Kemonia e Papireto, rischiavano, sol per questo motivo, di essere gravati di un vincolo paesaggistico che di fatto non esiste.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA