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Rottamazione e saldo e stralcio chiudono i battenti il 30 aprile

Di Mimma Cociuffa e Tonino Morina |

Professionisti e contribuenti sotto pressione per presentare la domanda per le definizioni agevolate delle cartelle di pagamento entro fine mese. Salvo proroghe dell’ultima ora, scade infatti il 30 aprile 2019 il termine per presentare la domanda per la terza rottamazione o per il saldo e stralcio. Con la terza rottamazione, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive.

Con il “saldo e stralcio” si beneficia della cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. Si esegue il pagamento in unica soluzione o in più rate, del capitale e degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell’Isee) e delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.

Rottamazione – Primo o unico pagamento entro il 31 luglio

La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017 si esegue, versando integralmente le somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

I “ripescati” delle precedenti rottamazioni

Possono accedere alla terza rottamazione anche i contribuenti che non hanno versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per le precedenti rottamazioni. Per accedere alla rottamazione ter, essi devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019. Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo. Resta fermo che, così come per gli altri contribuenti che intendono avvalersi della terza rottamazione, si deve presentare la domanda all’agente della Riscossione entro il 30 aprile 2019.

Le regole per il “saldo e stralcio”

Le persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, con Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, possono estinguere i debiti tributari e contributivi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La definizione a saldo e stralcio riguarda i debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi Inps dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni autonomi Inps, artigiani o commercianti. Questi carichi possono essere definiti versando una somma determinata, che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive. Si possono definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Per accedere al saldo e stralcio deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l’Isee del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro. Si ricorda che l’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Possibile abbandonare le vecchie rottamazioni

Le persone fisiche, che possono accedere al saldo e stralcio, con sconti variabili dal 65 al 90%, possono anche “abbandonare” le precedenti rottamazioni che non si sono ancora perfezionate con il versamento delle somme dovute. E’ infatti stabilito che possono essere estinti, anche se già compresi nelle precedenti rottamazioni, i debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, o dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento.

Sconti dal 65 al 90% per il saldo e stralcio

Le persone fisiche che accedono alla rottamazione a saldo e stralcio devono pagare:a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:al 16%, se l’Isee del nucleo familiare non supera l’importo di 8.500 euro;al 20%, se l’Isee supera l’importo di 8.500 euro, ma non supera 12.500 euro;al 35%, se l’Isee è superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro;b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si trovano, in ogni caso, in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche per le quali è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, cioè al 30 aprile 2019, la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Si tratta delle persone che si trovano in stato di sovra indebitamento, che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni. Queste persone potranno estinguere i loro debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento.

I respinti dal saldo e stralcio alla rottamazione

I debitori che presentano, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione per accedere alla speciale definizione a saldo e stralcio possono essere “respinti” perché non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o per la presenza di debiti diversi da quelli definibili in base alle norme sulla speciale definizione, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo il saldo e stralcio. Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. Il debito può essere estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Può anche essere ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

I “respinti” dal saldo e stralcio che passano alla rottamazione

I contribuenti “respinti” dal saldo e stralcio possono “passare” alla terza rottamazione, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato eseguito l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018. In questo caso, le somme da pagare relative alle precedenti rottamazioni, devono essere versate in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30%, entro il 30 novembre 2019. Il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA


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