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il caso

Ryanair sotto accusa: la maxi‑multa dell’Antitrust che riscrive i rapporti tra compagnie aeree e agenzie

Un provvedimento senza precedenti scuote il mercato: perché l’Autorità ha colpito la compagnia irlandese, cosa cambia per agenzie e viaggiatori, e quali scenari si aprono ora

Redazione La Sicilia

24 Dicembre 2025, 11:16

Ryanair sotto accusa: la maxi‑multa dell’Antitrust che riscrive i rapporti tra compagnie aeree e agenzie

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato a Ryanair una sanzione da oltre 255 milioni di euro, ravvisando un «abuso di posizione dominante» ai danni degli intermediari. Non è solo l’importo – tra i più alti mai irrogati dall’Antitrust italiano nel trasporto aereo – a fare notizia. È il perimetro del caso: una strategia ritenuta «abusiva» che, tra riconoscimento facciale, blocchi selettivi dei pagamenti, cancellazioni di account e accordi restrittivi di partnership, avrebbe reso «tecnicamente ed economicamente gravoso» per le OTA e le agenzie tradizionali acquistare e rivendere biglietti Ryanair come parte dei propri pacchetti. La compagnia respinge le accuse, parla di provvedimento «bizzarro e infondato» e annuncia ricorso. Ma il segnale ai mercati è forte: la distribuzione dei voli in Europa entra in una nuova fase di regolazione e conflitto.

Cosa dice il provvedimento dell’Antitrust

Secondo il comunicato ufficiale dell’AGCM (caso A568), dal mese di aprile 2023 ad almeno aprile 2025 Ryanair DAC, in solido con Ryanair Holdings plc, avrebbe attuato una «complessa strategia» per ostacolare le agenzie di viaggio – online e fisiche – che utilizzano i voli del vettore come input per l’offerta di servizi turistici (voli, pacchetti dinamici, combinazioni con hotel e altri servizi ancillari). L’Autorità quantifica la sanzione in 255.761.692 euro e motiva la decisione richiamando la posizione «dominante» del gruppo sulla rete di rotte da/per l’Italia, con quote stimate intorno al 38–40% dei passeggeri trasportati e una distanza crescente rispetto ai principali concorrenti.

Tra le condotte contestate spiccano tre pilastri:

l’introduzione di procedure di riconoscimento facciale e di verifiche aggiuntive per i clienti finali che avessero acquistato biglietti tramite agenzia, procedure non richieste ai clienti che comprano direttamente sul sito Ryanair;

la limitazione dell’accesso alle prenotazioni da parte delle OTA, con interruzioni o blocchi nell’uso di metodi di pagamento e con cancellazioni massicce di account collegati agli intermediari;

l’uso della pressione così esercitata per spingere partnership con condizioni ritenute restrittive, che avrebbero ridotto la capacità delle agenzie di combinare i voli Ryanair con altri servizi.

Per l’Antitrust, la concatenazione di misure tecniche e contrattuali avrebbe mirato a un obiettivo chiaro: spostare la distribuzione verso i canali diretti della compagnia, comprimendo la possibilità, per gli intermediari, di offrire scelta, confronto e integrazione tra voli e servizi di terzi a beneficio dei consumatori.

Una cronologia che parte prima della multa

La vicenda, esplosa mediaticamente a fine 2025, affonda le radici tra la fine del 2022 e l’estate 2023. In quel periodo, secondo le ricostruzioni, alcune OTA – tra cui, secondo fonti di stampa internazionale, Booking.com, eDreams e Lastminute.com – avrebbero presentato segnalazioni all’AGCM riguardo a ostacoli crescenti nell’accesso ai voli Ryanair e nella gestione delle prenotazioni. L’istruttoria formale viene avviata nel settembre 2023 e si concentra su un insieme di misure progressive, intensificatesi nel 2024 e nel 2025: dai test di biometria facciale alla gestione dei pagamenti, fino alla rinegoziazione di accordi di distribuzione.

Il quadro regolatorio si muove sullo sfondo di un’Europa che discute sempre più di tecnologie biometriche e tutela dei dati: pochi mesi prima della sanzione, il Garante privacy italiano ha, ad esempio, sospeso una sperimentazione di faceboarding all’aeroporto di Milano Linate, segnale di una sensibilità crescente sul tema dell’uso del riconoscimento facciale in ambito pubblico e commerciale (un caso distinto, ma indicativo del clima).

Perché la quota di mercato conta

La valutazione dell’AGCM poggia anche su un’analisi dei numeri. Il 38–40% dei passeggeri su rotte da/per l’Italia attribuito a Ryanair non è solo una cifra: è il fattore che consente, secondo l’Autorità, di parlare di input essenziale per chi costruisce pacchetti turistici. In altri termini, se i voli del principale vettore diventano meno accessibili agli intermediari, questi ultimi perdono la possibilità di offrire combinazioni competitive – per esempio un city break con volo low cost e hotel – e l’intero ecosistema del turismo organizzato si indebolisce, con ricadute su prezzi, scelta e qualità del servizio al cliente.

Le contestazioni punto per punto

Riconoscimento facciale: secondo l’Autorità, l’obbligo – applicato in modo selettivo alle prenotazioni passate per agenzia – avrebbe introdotto un onere aggiuntivo non giustificato, con impatti su tempi, costi e affidabilità del processo di acquisto. Ryanair ha sempre sostenuto, nelle sue comunicazioni, che tali misure mirassero a proteggere i consumatori da pratiche opache e commissioni nascoste imputate a certe OTA.

Blocco dei pagamenti e cancellazioni di account: l’AGCM documenta interventi tecnici che avrebbero reso instabili o impraticabili le transazioni riconducibili a operatori terzi, fino alla rimozione di profili legati alle agenzie. Un comportamento che, nel disegno dell’Autorità, non integra la normale concorrenza “per il mercato” ma somiglia a una chiusura dell’accesso al bene di input.

Accordi di partnership “sbilanciati”: in più casi, sostiene l’Antitrust, le condizioni offerte agli intermediari avrebbero vincolato la presentazione e la combinazione dei voli Ryanair, scoraggiando l’abbinamento con altri servizi e impedendo alle agenzie di competere su bundle e servizi ancillari.

La difesa di Ryanair

La replica della compagnia è arrivata a stretto giro: Ryanair definisce la decisione «bizzarra» e annuncia ricorso, sostenendo che il proprio modello distributivo diretto riduce i costi, evita sovrapprezzi applicati da alcuni intermediari e tutela i clienti da pratiche scorrette. La società richiama anche precedenti pronunce di tribunali italiani favorevoli alla vendita diretta, come un passaggio del Tribunale di Milano del gennaio 2024 citato dalla stampa, che valorizzava i presunti benefici per il consumatore legati alla disintermediazione. Resta il fatto che, per l’Antitrust, il tema non è la legittimità della vendita diretta in sé, ma l’uso della posizione di mercato per condizionare l’operatività altrui.

Non è il primo confronto tra la compagnia e l’Autorità: nel 2025 Ryanair aveva già attaccato pubblicamente un’altra sanzione – 1,34 milioni di euro – definendola «priva di fondamento». Il contenzioso, insomma, è parte di una relazione conflittuale e stratificata con i regolatori italiani.

Cosa succede adesso: ricorso, tempi, possibili esiti

Il passo successivo sarà verosimilmente il ricorso al TAR da parte di Ryanair. Nel sistema italiano, l’impugnazione non determina automaticamente la sospensione dell’efficacia del provvedimento: servono specifici motivi cautelari che il giudice amministrativo valuterà. In assenza di sospensiva, la sanzione resta dovuta, pur potendo essere riformata in seguito. I tempi di un contenzioso di questo tipo possono andare dai mesi a oltre un anno, con possibili gradi di giudizio successivi al Consiglio di Stato. Nel frattempo, l’Autorità potrebbe monitorare gli adempimenti e, se del caso, imporre misure comportamentali. Queste sono dinamiche note nei dossier antitrust complessi, e gli osservatori guarderanno a eventuali impegni proposti dal vettore per mitigare le preoccupazioni sull’accesso agli input essenziali. (Ricostruzione su prassi e cornice giuridica; l’eventuale calendario di udienza non era pubblico al momento della pubblicazione.)

Impatti pratici per agenzie e viaggiatori

Per le agenzie: nel breve termine, la sanzione invia un messaggio di tutela dell’intermediazione come canale che genera confronto di offerte e bundling efficiente. Se l’istruttoria ha messo a nudo frizioni su pagamenti e autenticazioni, le agenzie possono attendersi – almeno finché il caso resta sotto i riflettori – un’attenzione regolatoria maggiore a garanzia di accessi non discriminatori.

Per i viaggiatori: per chi acquista tramite OTA o agenzie tradizionali, l’effetto auspicato dal regolatore è una maggiore fluidità dell’esperienza d’acquisto e la possibilità di combinare voli Ryanair con hotel, noleggi, assicurazioni e altri servizi, confrontando prezzi e condizioni. Resta da verificare se, e in che misura, pratiche come il riconoscimento facciale selettivo verranno riviste o standardizzate.

Per il mercato: il caso italiano potrebbe diventare un precedente europeo. In più Paesi, il nodo della distribuzione aerea – tra canale diretto e intermediazione – è oggetto di attenzione. Se la multa reggerà ai ricorsi, le compagnie con quote elevate potrebbero essere indotte a ripensare API, termini d’uso, pagamenti e policy antifrode per non incorrere in contestazioni di chiusura del mercato.

La posta in gioco: oltre la multa, un modello di mercato

La vera domanda è quale equilibrio tra efficienza della vendita diretta e pluralità dei canali consenta ai consumatori di ottenere prezzi bassi senza perdere servizi e tutela. La narrativa delle low cost ha sempre legato la disintermediazione alla compressione dei costi. Ma quando un operatore raggiunge quote tali da diventare quasi infrastrutturale per l’accesso a un mercato nazionale, la linea di confine tra legittima strategia commerciale e comportamento escludente si fa sottile. È esattamente su questo crinale che si muove la decisione dell’AGCM.

Il tema sensibile della biometria

Tra i punti più discussi c’è l’uso del riconoscimento facciale. In sé, la tecnologia non è vietata; vari scali europei sperimentano da anni procedure biometriche per imbarco o security. Ma quando la biometria diventa un filtro selettivo, applicato – come sostiene l’Antitrust – in modo differenziato a seconda del canale di acquisto, il profilo competitivo si intreccia con quello della protezione dei dati e della non discriminazione. L’intervento del Garante privacy su sistemi biometrici in contesti aeroportuali nel 2025 (seppur in un caso distinto) mostra come l’asticella di trasparenza e proporzionalità si stia alzando. Per le compagnie, ciò significa che l’adozione di tecnologie sensibili richiede valutazioni d’impatto solide e regole uniformi tra canali, per evitare che lo strumento di sicurezza si trasformi in un potenziale vantaggio concorrenziale indebito.

Una lezione per il 2026: concorrenza e interoperabilità

Il settore aereo europeo vive una stagione di consolidamento e di margini in ripresa. Eppure, la partita si gioca sempre di più sull’interoperabilità: come si integrano API, metodi di pagamento, autenticazioni e servizi ancillari tra compagnie, OTA e TMC (le travel management company che servono il corporate travel). L’esito del caso Ryanair–AGCM potrebbe accelerare la definizione di standard condivisi e impegni di non discriminazione per operatori con elevato potere di mercato. Per i consumatori, l’auspicio è un ecosistema in cui il canale diretto resti competitivo senza trasformarsi in una porta girevole che si richiude per tutti gli altri.

Cosa devono fare adesso gli attori del mercato

Compagnie aeree con alte quote nazionali: verificare che controlli antifrode, KYC e biometria siano proporzionati e channel‑agnostic, con policy pubbliche e auditabili.

OTA e agenzie: documentare con rigore eventuali interruzioni o rallentamenti tecnici, predisporre piani di continuità sui pagamenti e rafforzare la compliance su informativa prezzi e commissioni per non offrire sponde alle critiche.

Regolatori: chiarire le linee guida sull’uso di biometria e sugli standard di accesso per gli input essenziali, evitando zone grigie che alimentano contenziosi.

Consumatori: confrontare prezzi e condizioni sul canale diretto e su OTA affidabili; in caso di richieste inattese (per esempio riconoscimento facciale), verificare se si tratta di una procedura standard o legata al canale di acquisto e, se necessario, esercitare i diritti di portabilità e trasparenza sui dati personali.