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Fisco

Bonus mobili 2026: la guida definitiva per non perdere un solo euro di detrazioni anche per le seconde case

Il vademecum operativo (e senza fronzoli) per ottenere il 50% su arredi ed elettrodomestici collegati alla ristrutturazione, con esempi e regole aggiornate

22 Gennaio 2026, 11:49

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Un carrello della spesa “insolito”: una cucina completa, un frigorifero di classe giusta, due lampade e un materasso. Totale: poco più di 5.000 euro. A prima vista è solo un acquisto importante. In realtà, se la ristrutturazione è partita nel momento corretto e si pagano gli acquisti con i mezzi giusti, quel carrello vale una detrazione IRPEF di 2.500 euro in dieci anni. In un Paese in cui la fiscalità sulla casa cambia spesso, il “bonus mobili ed elettrodomestici” resta uno degli incentivi più concreti: semplice da usare, misurabile al centesimo, e ancora disponibile fino al 31 dicembre 2026. Vediamo come portarlo davvero a casa, evitando gli errori che fanno perdere il diritto al beneficio. Il bonus mobili al 50% adesso vale pienamente anche per le seconde case. I dubbi e le limitazioni sono stati confermati dall'Agenzia delle Entrate che ha pubblicato l'aggiornamento per il 2026 della guida.

Che cos’è, in due righe (davvero due)

Una detrazione IRPEF del 50% sulle spese per mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio. Il beneficio si ripartisce in 10 quote annuali uguali.

Il tetto di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 5.000 euro per il 2026: quindi detrazione massima 2.500 euro.

Le quattro regole d’oro (se salti una, addio bonus)

1) La ristrutturazione deve iniziare prima degli acquisti

Per il 2026 è necessario che i lavori di recupero edilizio sull’immobile siano iniziati almeno dal 1° gennaio 2025 (cioè l’anno precedente agli acquisti agevolati). Conta l’“inizio lavori”, non la fine. La prova può essere la CILA/SCIA, la comunicazione alla ASL ove richiesta, o una dichiarazione sostitutiva per gli interventi senza titolo abilitativo.

Per gli acquisti destinati alle parti comuni condominiali (portineria, lavanderia condominiale ecc.), la detrazione spetta pro-quota solo se i beni arredi sono destinati a quelle parti comuni. Non spetta se il singolo condomino arreda casa propria “agganciandosi” ai lavori condominiali.

2) Il pagamento va fatto con mezzi tracciabili

Sono ammessi: bonifico bancario/postale, carta di credito o debito. Niente contanti, niente assegni. Anche il pagamento tramite finanziamento è ok, purché la finanziaria paghi il fornitore con le stesse modalità ammesse e si conservi la ricevuta del pagamento. Per le carte, fa fede la data di utilizzo (non l’addebito in conto).

3) Spese ammissibili: non solo il mobile

La detrazione copre anche trasporto e montaggio. Sono inclusi mobili nuovi (cucine, letti, divani, illuminazione, materassi) e grandi elettrodomestici nuovi con le classi richieste. Sono esclusi porte, pavimenti, tende e altri complementi d’arredo non ricompresi nell’elenco dell’Agenzia.

4) Rispetto dei requisiti energetici per gli elettrodomestici

Per gli apparecchi con etichetta energetica l’acquisto è agevolato solo se la classe non è inferiore a: A per i forni; E per lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie; F per frigoriferi e congelatori. Gli apparecchi privi di etichetta sono ammessi solo se per quella tipologia non è previsto l’obbligo.

Quanto si risparmia davvero: esempi chiari

  1. Caso standard: acquisti nel 2026 per 5.000 euro “agganciati” a una ristrutturazione iniziata nel 2025. La detrazione è il 50% di 5.000: 2.500 euro, in dieci rate da 250 euro ciascuna in dichiarazione dei redditi, dal periodo d’imposta successivo.
  2. Spesa oltre tetto: se spendi 6.200 euro, la detrazione resta 2.500 euro perché si applica solo fino al massimale di 5.000. L’eccedenza non produce beneficio.
  3. Più unità, più bonus: il limite di 5.000 euro è per ciascuna unità immobiliare (con pertinenze) o per la parte comune oggetto di ristrutturazione. Se ristrutturi due appartamenti distinti, puoi replicare il bonus due volte.
  4. Accorpamenti o frazionamenti: per il calcolo del limite si considerano le unità risultanti in Catasto all’inizio dei lavori, non quelle a fine cantiere.
  5. Se hai già comprato l’anno prima: quando gli interventi si estendono su più anni, il limite va “eroso” di quanto già detratto l’anno precedente per lo stesso intervento. Esempio tipico fornito dalla prassi dell’Agenzia: se hai speso 8.000 euro nel 2021 (con relativo tetto di quell’anno) e chiedi il bonus nel 2022, il residuo su cui calcolare la detrazione del 2022 è 2.000 euro. La stessa logica di “netto al limite” vale per le annualità successive.

Come si richiede in dichiarazione

Il bonus si ottiene solo in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF), indicando le spese sostenute nell’anno. La detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce anche della detrazione per i lavori: se i lavori li ha pagati un coniuge e i mobili l’altro, il bonus non spetta a nessuno dei due. Non è prevista, per il bonus mobili, la cessione del credito né lo sconto in fattura: il recupero passa esclusivamente per la detrazione IRPEF.

Attenzione al calendario: le spese 2026 si detraggono nella dichiarazione presentata nel 2027 (periodo d’imposta 2026). Se non si ha capienza IRPEF sufficiente in un dato anno, la quota non utilizzata non si recupera negli anni successivi oltre le dieci rate previste.