la decisione
Antitrust, stangata da 9 milioni a eDreams: quando gli “sconti” spingono la mano
Due pratiche scorrette, una strategia digitale aggressiva e l’ombra dei “dark patterns”: l’Autorità colpisce tre società del gruppo.
Immaginate di prenotare un volo low cost a tarda sera, con il cursore che lampeggia e un conto alla rovescia che svuota la pazienza più in fretta del portafoglio. Un banner vi promette un risparmio “solo per oggi”, mentre una casella è già spuntata: la versione “Plus” di un abbonamento che giura di farvi spendere meno “per sempre”. Poi, qualche settimana dopo, sul conto compare un addebito non proprio da voli in offerta. Non è un racconto da forum: è lo sfondo concreto della decisione con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato tre società del gruppo eDreams per 9 milioni di euro il 4 febbraio 2026. Due pratiche commerciali scorrette, tutte in ambiente digitale, costruite — secondo l’Autorità — attorno a “dark patterns”, interfacce manipolative capaci di piegare le scelte dell’utente.
Cosa ha deciso l’Antitrust (e perché conta)
La sanzione colpisce Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. e si articola in due capitoli distinti:
- Una prima condotta, valutata come ingannevole e aggressiva, che vale 6 milioni di euro di sanzione: qui l’AGCM contesta l’uso di prospettazioni fuorvianti e di tecniche di indebito condizionamento per spingere gli utenti ad aderire all’abbonamento Prime (talvolta inconsapevolmente), anche tramite time pressure e artificial scarcity; inoltre, l’Autorità rileva una rappresentazione ingannevole degli sconti collegati a Prime e scarsa trasparenza sulle differenze di prezzo in base al percorso d’accesso (diretto o via metasearch) o allo stato di adesione a Prime.
- Una seconda condotta, sanzionata con 3 milioni di euro, relativa agli ostacoli al recesso e alle strategie di retention (anche via servizio clienti) prima della fine del periodo di prova e durante la vigenza dell’abbonamento.
Secondo l’AGCM, la libera scelta del consumatore è risultata compromessa anche perché risultava preselezionata la versione più costosa dell’abbonamento (Prime Plus) e perché alcuni utenti, pur non avendo i requisiti per il periodo di prova gratuita, si sono visti addebitare immediatamente il prezzo annuale senza adeguata informazione preventiva. La fattispecie ricade, stando alle ricostruzioni giornalistiche del provvedimento, in diverse norme del Codice del Consumo: gli articoli 20, 21, 22, 23(1)(g), 24, 25 e 26(f) per la prima pratica e gli articoli 20, 24, 25 e 26(f) per la seconda. Un profilo normativo che rafforza la lettura sistematica del caso come esempio di interfacce manipolative sanzionabili nell’e-commerce.
Il cuore del caso: che cosa sono i “dark patterns”
Con dark patterns si indicano schemi di design delle interfacce che, anziché facilitare scelte consapevoli, orientano l’utente verso opzioni più favorevoli al venditore: conto alla rovescia fittizi, scarcity artificiale, pulsanti evidenziati in modo asimmetrico, default “furbi” (come una preselezione), percorsi di opt-out tortuosi. Non è un concetto nuovo, ma la novità italiana sta nel rigore con cui l’AGCM lo inserisce entro la cornice del Codice del Consumo, ancorandolo a una violazione concreta e quantificata. In ambito europeo, il tema è al centro delle Linee guida 3/2022 dell’European Data Protection Board (EDPB) sui deceptive design patterns, adottate nella versione 2.0 il 14 febbraio 2023: un repertorio di pratiche e contromisure che lega il design manipolativo anche alla validità del consenso in ottica GDPR.
Proprio le Linee guida EDPB spiegano come interfacce fuorvianti rendano “non valido” un consenso acquisito tramite pressioni visive ed emotive: un principio che non sostituisce le regole del Codice del Consumo, ma le affianca in un ecosistema di tutele crescente. In parallelo, il dibattito sul futuro Digital Fairness Act — su cui la Commissione europea ha avviato consultazione nel 2025 — va nella direzione di standardizzare a livello UE divieti e definizioni contro i modelli di progettazione manipolativi.
Il significato di una sanzione “esemplare” per il mercato delle piattaforme
La dimensione della multa — 9 milioni — è in linea con un filone recente dell’Antitrust che, in Italia come in Europa, aumenta la vigilanza su interfacce e funnel di piattaforme online. Che si tratti di app, marketplace o travel tech, il messaggio è chiaro: i principi di trasparenza e la libertà di scelta non finiscono ai margini dello schermo. Gli importi raccontano anche una gerarchia delle responsabilità: più pesante la sanzione dove l’Autorità ha visto ingannevolezza e aggressività (la “spinta” verso Prime), significativa — e distinta — quella per gli ostacoli al recesso, un tema delicato nell’economia degli abbonamenti.
Non è un caso isolato. A livello europeo, cresce la spinta politica a uniformare il quadro: mentre il Digital Services Act (DSA) ha iniziato a mettere un argine a certi design manipolativi delle grandi piattaforme e il GDPR sanziona i “consensi” carpiti con trucchi di interfaccia, il Digital Fairness Act ambisce a colmare le zone grigie tra regole verticali e orizzontali. Per i player digitali che operano su scala continentale, il caso eDreams è un promemoria: compliance by design non è uno slogan, ma una necessità competitiva.