Previdenza
Inps, escluso da ricongiunzione verso Gestione separata chi ha contributi ante 1996
Obbligo di ricongiunzione completa e onere calcolato al 33% sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi
Nella ricongiunzione dei contributi previdenziali dei professionisti in entrata verso la Gestione separata dell’Inps «dovrà essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione in entrata di chi possiede periodi contributivi precedenti al 1° aprile 1996 (data di istituzione dell’obbligo contributivo per tale gestione)».
Lo chiarisce il ministero del Lavoro sulla base della circolare Inps appena pubblicata sulla materia spiegando che «non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali».
La ricongiunzione è onerosa, l’aliquota da considerare verso la gestione separata è quella dei collaboratori in via esclusiva, fissata al 33%.
«La natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata - si legge nella circolare - non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo».
«Non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, spiega l’Inps, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996)».
L’onere per la ricongiunzione è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale, ossia applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di ricongiunzione. L’aliquota IVS da utilizzare è quella riferita ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non titolari di pensione, pari, per il 2025, al 33%.