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Rottamazione-quinquies: come non sbagliare nemmeno un giorno (e una rata)

La guida completa e pragmatica per non perdere i benefici della nuova definizione agevolata: chi rientra, come si aderisce, calendario, costi, rischi e strategie operative.

20 Febbraio 2026, 17:54

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C’è un calendario appeso vicino al frigorifero. Su tre caselle sono cerchiate in rosso le date che, per migliaia di contribuenti, valgono più di una vacanza rimandata: 30 aprile 2026, 30 giugno 2026, 31 luglio 2026. Una sequenza secca, senza “cuscinetti”: la nuova rottamazione-quinquies non concede la “cortesia” dei cinque giorni di tolleranza. Un solo giorno di ritardo può far saltare tutto. Eppure, per chi ha debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, questa è la finestra più lunga (fino a 9 anni) mai vista per rientrare pagando solo il “cuore” del debito, senza sanzioni e interessi accessori.

Cos’è, in sintesi, la rottamazione-quinquies

La rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82–101), consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagando il solo capitale e alcune spese (notifica e procedure esecutive), con esclusione di sanzioni e interessi di mora; per le violazioni al Codice della strada resta dovuta la sanzione “pura”, mentre sono scontati interessi e maggiorazioni. È una misura di “definizione agevolata”, non un condono.

Le tre date che contano davvero

30 aprile 2026: termine ultimo per presentare la domanda, esclusivamente online sul portale di Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER).

30 giugno 2026: AdER invia la “Comunicazione delle somme dovute” con esito, importi, piano rateale e moduli di pagamento.

31 luglio 2026: scadenza sia per la soluzione unica sia per la prima rata del piano.

Queste scadenze sono il “binario” amministrativo su cui corre l’intera definizione. La presentazione oltre il 30 aprile 2026 preclude l’accesso; il mancato allineamento al 31 luglio 2026 fa decadere i benefici fin dalla partenza.

Chi può aderire: il perimetro oggettivo e temporale

  1. Periodo dei carichi: affidati all’agente della riscossione tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.
  2. Tipologie ammesse (in via prevalente):
  3. imposte dichiarate ma non versate (controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
  4. omesso versamento di contributi INPS (non da accertamento);
  5. sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da Prefetture.
  6. Restano esclusi i carichi derivanti da “attività di accertamento” (il contenzioso sull’accertamento non rientra nella quinquies).

La norma ha “maglie” più strette rispetto a precedenti edizioni: non tutto ciò che è a ruolo è automaticamente definibile. Verificare sempre il dettaglio del singolo carico nel prospetto informativo online prima di presentare domanda.

Come si presenta la domanda (e come non sbagliare la procedura)

La domanda si presenta solo via web, sul sito di AdER, scegliendo una di queste strade:

  1. Area riservata (SPID, CIE, CNS): il sistema propone automaticamente i carichi “definibili”, riducendo il rischio di errore; non è richiesta l’allegazione del documento.
  2. Area pubblica: si compila il form, si allega un documento d’identità e si indica una e‑mail non PEC per ricevere ricevute e link di conferma.

Suggerimento operativo: prima di inviare l’istanza, richiedere online il prospetto informativo (sia in area riservata sia in area pubblica) per visualizzare l’elenco dei carichi definibili e la simulazione degli importi dovuti in misura agevolata.

Il calendario dei pagamenti: bimestrale, lungo e “rigido”

  1. Piano massimo: 54 rate bimestrali (circa 9 anni).
  2. Scadenze 2026: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre.
  3. Dal 2027 al 2035: ultime di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno; chiusura piano indicativamente a maggio 2035 secondo i prospetti AdER.
  4. Interessi di dilazione: 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 (sulla seconda rata e seguenti); nessun interesse se si paga in unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
  5. Rata minima: 100 euro. Per debiti contenuti la soglia minima “taglia” il numero effettivo di rate: se il conteggio genera rate inferiori a 100 euro, AdER accorcia il piano.

La novità più visibile è l’allungamento a 54 rate, contro le 18 della “quater”. Ma il vero cambio di paradigma è l’assenza di tolleranza sui ritardi.

Tolleranza zero: quando (e come) si decade

La rottamazione-quinquies abbandona il “cuscinetto” dei 5 giorni di grazia tipico di alcune precedenti edizioni. Le scadenze vanno rispettate “a giornata”. Le regole-chiave:

  1. Si decade per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento dell’unica rata (soluzione unica), dell’ultima rata, o di due rate (anche non consecutive).
  2. Non si decade al primo “salto” di una rata intermedia (diversa da prima e ultima): ma dalla seconda omissione non c’è rimedio.
  3. L’assenza della tolleranza di 5 giorni impone di evitare qualunque slittamento, anche minimo, nelle giornate “calde” del 31 luglio e, in seguito, di fine bimestre.

Gli importi già versati, in caso di decadenza, restano acquisiti a titolo di acconto; riprendono a correre sanzioni e interessi ordinari e AdER può riattivare le azioni di riscossione (fermi, ipoteche, pignoramenti) per il residuo.

Quinquies e “quater”: sovrapposizioni e tranelli da evitare

Chi ha in corso la rottamazione‑quater deve pianificare con cura. Nel 2026 le giornate del 31 luglio e del 30 novembre possono sovrapporre pagamenti di piani diversi. Due punti fermi:

  1. La “quinquies” non riammette automaticamente i carichi regolari della “quater” al 30 settembre 2025: quei debiti restano fuori, anche se si dovesse successivamente mancare una rata della “quater” nel 2026.
  2. Possono invece rientrare nella “quinquies” i carichi per i quali la “quater” sia già risultata inefficace alla data del 30 settembre 2025, purché rientrino nel perimetro tipologico (omesso versamento, ecc.).

Tradotto: attenzione a non “contare” sulla quinquies per “recuperare” ritardi della quater. Le due definizioni convivono, ma con barriere normative precise.