Stati uniti
La mossa-lampo di Trump dopo lo schiaffo della Corte Suprema: tariffa globale dal 10% al 15%
Una decisione che cambia il quadro, un vuoto normativo: perché l’annuncio sulle importazioni può ridisegnare il commercio USA (ma anche finire ancora in tribunale)
Una decisione che cambia il quadro, un vuoto normativo che brucia: perché l’annuncio del 15% sulle importazioni può ridisegnare il commercio USA — ma anche finire in tribunale.
Poco dopo l’alba a Washington, con un post su Truth Social Donald Trump scrive che la tariffa su tutte le importazioni negli Stati Uniti sale dal 10% al 15% “con effetto immediato”. È il contraccolpo politico a un verdetto storico pronunciato meno di 24 ore prima dalla Corte Suprema: quelle tariffe “onnicomprensive” che il Presidente aveva imposto appellandosi ai poteri d’emergenza erano andate oltre i limiti della legge e della Costituzione, serviva il Congresso.
Trump dunque non arretra: cambia base giuridica, si appella alla sezione 122 del Trade Act del 1974, che consente fino al 15% per 150 giorni, e rilancia. Il risultato? Un paese che si sveglia tra nuove aliquote doganali, vecchi contenziosi e un interrogativo enorme: dove finisce l’autorità presidenziale sul commercio e dove ricomincia quella del legislativo.
Negli Usa è il caos istituzionale: venerdì la Corte Suprema (decisione 6-3) ha stabilito che l’uso dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per imporre dazi generalizzati non è autorizzato: la potestà di fissare tariffe in tempi di pace appartiene primariamente al Congresso. Poche ore dopo, la Casa Bianca pubblica una proclamazione presidenziale: un sovrapprezzo del 10% su (quasi) tutte le merci importate invocando la sezione 122 del Trade Act del 1974, con entrata in vigore alle 00:01 del 24 febbraio 2026 e con alcune eccezioni merceologiche. È una base legale diversa dall’IEEPA e, soprattutto, temporanea. Oggi il secondo strappo: Trump annuncia che il 10% diventa 15% su tutti i Paesi, sempre sotto la sezione 122. L’effetto immediato è rivendicato nel messaggio politico; dal punto di vista formale, però, la firma di un nuovo atto attuativo o l’emendamento della proclamazione precedente non risultano ancora pubblicati al momento dell’annuncio, e la stessa Casa Bianca non conferma l’immediata esecutività del rialzo al 15%.
Il fulcro della scommessa legale sta in una norma di mezzo secolo fa: la sezione 122 del Trade Act del 1974. In casi di “problemi fondamentali dei pagamenti internazionali”, il Presidente può imporre un sovrapprezzo fino al 15% per un massimo di 150 giorni, prorogabili solo per legge del Congresso. La proclamazione di venerdì giustifica il 10% invocando un “grave deficit di bilancia dei pagamenti” e un interesse nazionale minacciato da squilibri esterni; il testo precisa inoltre una lista di esclusioni merceologiche e coordinamenti con dazi esistenti, ad esempio quelli sotto la sezione 232 (sicurezza nazionale). Dal punto di vista strettamente testuale, la norma dà al Presidente margini reali — ma temporanei — per un dazio “a colpo unico”. La scalata al 15% rientra dunque al limite superiore della stessa sezione, ma non azzera la prospettiva di ricorsi: dovrà essere dimostrato che le condizioni economiche invocate soddisfano lo standard legale e che l’applicazione pratica rispetta i paletti procedurali.
La decisione della Corte Suprema non ha semplicemente spento la base legale dell’IEEPA per dazi “globali”; ha anche ridefinito l’equilibrio tra potere esecutivo e legislativo in materia commerciale. I giudici hanno chiarito che l’IEEPA è pensata per congelare beni, limitare transazioni con entità straniere in contesto d’emergenza, non per riscrivere il “codice tariffario” su scala planetaria. In altre parole, stabilire dazi generalizzati e duraturi resta competenza del Congresso, salvo deleghe chiare e specifiche. Il messaggio politico è potente: non basta l’evocazione dell’“emergenza economica” per imporre un’imposta di fatto nazionale sull’import. La decisione è destinata a pesare su qualunque amministrazione futura tenti scorciatoie analoghe, e costituisce un caso-simbolo dell’uso della “major questions doctrine” per richiedere una base statutaria esplicita nelle scelte di grande impatto economico.
Stime indipendenti elaborate prima del rialzo al 15% suggerivano che i dazi ampi basati su IEEPA avrebbero ridotto il PIL di lungo periodo degli USA di circa 0,3%; sebbene quella base legale sia stata bocciata, la logica economica dietro l’impatto di una tariffa generalizzata non cambia: un’aliquota al 15% per 150 giorni può comprimere i margini delle imprese importatrici e innescare rincari su beni di largo consumo. L’Tax Foundation ha stimato che le misure tariffarie della precedente impostazione avrebbero potuto raccogliere fino a 1,4 trilioni di dollari nel decennio 2026-2035 e che i dazi sotto la sezione 232 già esistenti peserebbero per 635 miliardi nel prossimo decennio, con un costo medio di circa 400 dollari per famiglia nel 2026. Queste grandezze offrono una cartina di tornasole: anche una finestra di 150 giorni al 15% può muovere decine di miliardi nell’arco di pochi mesi, incidendo su prezzi e scelte d’acquisto.
Le associazioni di importatori e alcune imprese hanno già ottenuto una vittoria pesante davanti alla Corte Suprema sul fronte IEEPA. È ragionevole attendersi nuovi ricorsi mirati al perimetro della sezione 122: i legali potrebbero contestare l’esistenza di “problemi fondamentali dei pagamenti internazionali” tale da giustificare un dazio generalizzato, oppure mettere in discussione la proporzionalità e la selettività delle esclusioni. Inoltre, resta aperto un dossier non secondario: i rimborsi dei dazi ritenuti illegittimi dalla sentenza del 20 febbraio. Tra 134 e oltre 160 miliardi di dollari sarebbero stati incassati sotto regimi ora cassati, secondo diverse stime; capire “se, come e quando” rimborsare è un rebus operativo e politico insieme.
Per i partner commerciali degli Stati Uniti, un dazio “piatto” al 15% rappresenta un cambiamento di scenario per esportatori di beni intermedi e finali. Paesi integrati nelle catene nordamericane — pensiamo a Canada e Messico — vedranno pressioni sui margini e possibili riallineamenti di prezzo nell’USMCA. Per l’Unione Europea, l’effetto combinato tra dazio aggiuntivo e tasso di cambio può modificare la competitività di componentistica, beni di consumo durevole e prodotti alimentari. Per la Cina, l’aliquota “orizzontale” si somma alla rete di misure preesistenti, con esiti differenziati tra elettronica, macchinari, tessile e categorie ad alto contenuto tecnologico. È plausibile che emergano richieste di consultazioni in sede WTO, ma l’efficacia di una contestazione formale contro una misura temporanea fondata sulla bilancia dei pagamenti non è scontata: la storia del contenzioso multilaterale insegna che le eccezioni di “balance-of-payments” hanno un loro percorso tecnico e spesso tempi incompatibili con finestre di 150 giorni.
Sul piano interno, la reazione di Trump alla sentenza — con attacchi diretti a membri della Corte Suprema, inclusi due giudici da lui nominati, Amy Coney Barrett e Neil Gorsuch, e l’elogio ai dissenzienti Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Samuel Alito — cristallizza il conflitto tra poteri dello Stato. La narrazione presidenziale punta a presentare i dazi come uno strumento di “sicurezza economica” e “ri-nazionalizzazione” della catena del valore; il pronunciamento della Corte ribadisce invece che un’imposta di tale ampiezza non può scaturire da poteri d’emergenza non pensati a questo scopo. È il perimetro della politica commerciale statunitense che viene ridisegnato, con il Congresso riportato al centro come arbitro necessario per interventi di lungo periodo.