Trasporti
Il sì dell'Ue ai risarcimenti per i voli cancellati a causa del caro carburante: per chi e in quali casi scatta l'indennizzo
La notizia riportata da RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, commentando le dichiarazioni odierne del commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas
L’Unione Europea apre le porte ai risarcimenti in favore dei passeggeri anche in caso di disservizi legati ai carburanti per aerei. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, commentando le dichiarazioni odierne del commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. "La presa di posizione dell’Ue assume in questo momento una enorme importanza per milioni di passeggeri in quanto precisa in modo inequivocabile come la cancellazione di un volo da parte di una compagnia aerea per cause riconducibili agli elevati prezzi del jet-fuel non rientri in quelle circostanze eccezionali che annullano il diritto dei viaggiatori agli indennizzi riconosciuti dal Regolamento CE 261/2004. - spiega il Ceo di RimborsoAlVolo, Giuseppe Conversano -. Questo significa che tutti i passeggeri rimasti a terra a causa delle recenti decisioni di alcune compagnie aeree di tagliare alcune tratte o ridurre il numero di voli come conseguenza del caro-carburante, oltre al diritto alla assistenza, alla riprotezione su altro volo o al rimborso del biglietto, potranno chiedere e ottenere anche il risarcimento fino a 600 euro previsto dalla normativa comunitaria".
In particolare RimborsoAlVolo ricorda che l’indennizzo è sempre dovuto se la cancellazione del volo avviene senza un preavviso di almeno due settimane, o nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza se non viene offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto, o meno di sette giorni prima nel caso in cui non venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
La compensazione ammonta a 250 euro a passeggero per i voli di lunghezza inferiore ai 1.500 km, 400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro per voli oltre i 3.500 km.
Il Codacons plaude a quanto stabilito dall'UE. «L'Unione Europea conferma in pieno le tesi del Codacons circa il diritto al risarcimento in favore di quei passeggeri che, a causa dell'attuale situazione di crisi del jet-fuel, subiscono la cancellazione del proprio volo».
Lo afferma l'associazione, dopo le dichiarazioni del commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas.
«Si tratta di un importante passo in favore degli utenti circa i diritti dei viaggiatori in questa delicata situazione geopolitica che colpisce il trasporto aereo. - spiega l'associazione -.
L'indennizzo riconosciuto in caso di cancellazione del volo, tuttavia, non garantisce quei cittadini che hanno organizzato in modo autonomo viaggi e vacanze, prenotando e pagando oltre a voli aerei anche strutture ricettive e servizi turistici.
Spese per le quali non è previsto il rimborso automatico nel caso in cui non si raggiunga la destinazione, a meno che non sia stato pagato un apposito supplemento per la cancellazione anticipata dei servizi acquistati.
In tale contesto risulta errato anche spingere gli italiani a stipulare una apposita assicurazione sui viaggi - rivela il Codacons -. Si tratta infatti di polizze che arrivano a costare fino all'8% dell'intera vacanza, non coprono tutti i rischi e prevedono franchigie, massimali e limiti.
Tali prodotti assicurativi, ad esempio, rimborsano le spese sostenute per acquisto di voli, strutture ricettive, penali di agenzie di viaggio o tour operator, e servizi turistici già pagati, ma prevedono una serie di esclusioni e limitazioni: la paura di viaggiare, il timore di imprevisti per le nuove condizioni geopolitiche o semplicemente un cambiamento di idea, non sono condizioni che giustificano il rimborso delle spese sostenute per biglietti aerei, hotel o pacchetti vacanza.
I motivi di rinuncia al viaggio devono essere validi e documentati, così come previsto dalle condizioni di contratto delle varie compagnie assicuratrici, condizioni che devono essere lette con attenzione per capire se il prodotto che si sta acquistando sia adatto alle proprie esigenze, conclude il Codacons.