il caso
Reddito di cittadinanza, la Corte Ue contro l'Italia: illegittimo escludere i rifugiati
Secondo i giudici del Lussemburgo il requisito di residenza di dieci anni costituisce una "discriminazione indiretta"
La fine del Reddito di cittadinanza non ha dissolto le sue ombre giuridiche e sociali. Con una decisione destinata a lasciare il segno, la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 7 maggio 2026 (causa C-747/22), ha demolito uno dei cardini più contestati della misura: il requisito dei dieci anni di residenza in Italia.
Un vincolo rigidissimo che per anni ha segnato la linea di demarcazione tra chi poteva accedere alla rete di protezione pubblica e chi ne restava escluso.
La vicenda scaturisce dal Tribunale ordinario di Bergamo e ruota attorno a KH, cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria. A seguito di un controllo amministrativo, l’assegno mensile gli era stato revocato perché privo della residenza decennale prevista dalla normativa nazionale, con gli ultimi due anni richiesti in modo continuativo.
Rilevata la criticità del requisito, i giudici bergamaschi hanno rimesso la questione alla Corte di Lussemburgo: una simile rigidità è compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con gli articoli 26 e 29 della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE), che assicurano la parità di trattamento ai beneficiari di protezione internazionale nell’accesso al mercato del lavoro e all’assistenza sociale?
La risposta è stata netta: l’applicazione di quel paletto integra una forma di discriminazione «indiretta» vietata dall’ordinamento europeo. Il cuore della pronuncia sta nello smascherare la falsa neutralità del criterio. In astratto, pretendere dieci anni di residenza vale per chiunque; in concreto, però, una soglia temporale così elevata finisce per colpire «principalmente gli stranieri» e, in misura ancora maggiore, i titolari di protezione internazionale, ponendoli in un ingiustificato svantaggio rispetto ai cittadini italiani.
Inutile il tentativo difensivo del governo italiano, che ha invocato l’onerosità economica e amministrativa del Reddito di cittadinanza, sostenendo la necessità di un «lungo radicamento» territoriale per circoscriverne la platea. Per i giudici europei, il costo di una prestazione sociale non può mai fungere da grimaldello per comprimere un diritto fondamentale, ancorato ai principi di uguaglianza e parità di trattamento fissati dal legislatore dell’Unione.
La decisione non arriva come un fulmine a ciel sereno. Già nel luglio 2024 l’Unione aveva cassato un analogo requisito per i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, vietando persino sanzioni penali per false dichiarazioni su condizioni incompatibili con il diritto Ue. A chiudere il cerchio è intervenuta poi la Corte costituzionale italiana (sentenza n. 31/2025) che, pur riconoscendo la natura ibrida del sussidio, ha giudicato irragionevole il filtro decennale, riducendolo a cinque anni.
Il Reddito di cittadinanza è oggi abrogato, dal 1° gennaio 2024, e sostituito dall’Assegno di inclusione, che prevede – non a caso – un requisito dimezzato a cinque anni di residenza.
Eppure sarebbe un errore liquidare la pronuncia di Lussemburgo come mera «archeologia normativa». La sentenza detta criteri vincolanti per il presente: offre ai giudici gli strumenti per definire i molti contenziosi ancora pendenti sul vecchio sussidio e lancia un monito destinato a durare. Il diritto al welfare non tollera più discriminazioni camuffate da adempimenti burocratici, e la solidarietà europea non si misura con la clessidra.