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Malattia e visita fiscale: cosa cambia davvero nel 2026 per lavoratori e aziende

Non è solo una stretta: dietro i nuovi controlli c’è un cambio di passo che tocca orari, piattaforme digitali e obblighi quotidiani

15 Maggio 2026, 20:15

20:20

Televisita e certificati di malattia: cosa cambia davvero, quando e per chi

C’è un numero che racconta meglio di qualsiasi slogan quanto il tema sia diventato centrale: nel solo secondo semestre del 2025 all’INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici di malattia. Nello stesso arco di tempo, le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 399mila, con un aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente. Non è un dettaglio statistico: è il segnale di un sistema che si sta attrezzando per controllare di più, più in fretta e con strumenti più capillari. E infatti il 2026 non inaugura soltanto una nuova stagione di verifiche, ma rende più chiaro un principio che riguarda tutti, dipendenti e datori di lavoro: sulla malattia, oggi, la zona grigia si restringe.

Il titolo della stretta, nel racconto pubblico di queste settimane, è semplice: più controlli, più digitalizzazione, regole più uniformi. Ma tradotto nella pratica quotidiana significa soprattutto questo: un lavoratore in malattia deve sapere con precisione dove può stare, quando deve essere reperibile, come deve comunicare eventuali spostamenti e quali conseguenze rischia se sbaglia. Un’azienda, dal canto suo, dispone oggi di canali più rapidi per chiedere una visita di controllo e per seguirne l’esito. La cornice politic è quella della Legge di Bilancio 2026, cioè la Legge 30 dicembre 2025, n. 199; sul piano operativo, però, il cambio di passo si appoggia soprattutto su atti e servizi già messi a terra dall’Istituto tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026.

I numeri da cui parte la nuova stretta

Per capire perché il tema sia tornato al centro, bisogna guardare ai dati dell’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia, pubblicati dall’INPS il 24 febbraio 2026. L’istituto segnala che, tra luglio e dicembre 2025, i certificati medici hanno superato quota 14 milioni, in crescita del 2,8% su base annua. Il 78,7% di queste certificazioni riguarda lavoratori del settore privato. Nello stesso periodo, le visite mediche di controllo domiciliari effettuate sono state circa 399mila. In altre parole: il grosso della platea controllata resta nel privato, ma il sistema dei controlli riguarda ormai in modo stabile entrambi i mondi, pubblico e privato, sotto il cappello del Polo unico.

Questo dato aiuta a mettere ordine anche in un equivoco diffuso. Quando si parla di “nuove regole 2026”, non si deve immaginare una rivoluzione totale nata da zero il 1° gennaio. Piuttosto, il 2026 consolida e rende più visibile un processo già avviato: l’unificazione delle fasce di reperibilità, il rafforzamento del ruolo dell’INPS come perno dei controlli e la costruzione di strumenti digitali che rendono più semplice chiedere, tracciare e consultare le visite fiscali. Il risultato finale, però, per chi lavora o gestisce personale, è comunque molto concreto: oggi è più difficile sbagliare per ignoranza, ma anche più facile essere controllati.

Gli orari: la vera novità percepita da lavoratori e imprese

La modifica più visibile riguarda le fasce di reperibilità. Oggi, per tutti i lavoratori interessati dalle visite mediche di controllo, l’obbligo vale dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per tutti i giorni indicati nel certificato di malattia, compresi sabato, domenica e festivi. È la regola che l’INPS riporta nelle sue schede aggiornate e che, per il pubblico impiego, è stata resa operativa già con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, firmato dal direttore generale Vincenzo Caridi, dopo la sentenza n. 16305/2023 del TAR del Lazio che ha annullato il precedente regime più ampio previsto per i dipendenti pubblici.

Detta in modo semplice: la distinzione storica tra pubblico e privato sugli orari si è sostanzialmente chiusa. Fino a pochi anni fa, i dipendenti pubblici avevano finestre diverse; oggi il principio è quello dell’armonizzazione. Per i lavoratori significa che non serve più districarsi fra due schemi differenti: la regola generale è una sola. Per i datori di lavoro significa, invece, che il terreno dei controlli è più lineare e meno esposto a contenziosi legati a discipline differenziate.

Ma attenzione: l’obbligo di reperibilità non vuol dire reclusione domestica assoluta. L’INPS chiarisce che ci sono assenze giustificabili, per esempio per visite mediche, terapie, accertamenti sanitari o altri motivi fondati. Il punto, però, è che queste uscite devono poter essere documentate. E soprattutto non vanno confuse con il cambio di domicilio: uno spostamento temporaneo per una visita non si comunica con lo stesso canale usato per modificare l’indirizzo di reperibilità. È proprio qui che, nella pratica, molti lavoratori inciampano.

Cosa deve fare il lavoratore, passo per passo

La procedura di base resta quella nota, ma nel 2026 diventa ancora più importante rispettarla senza approssimazioni. Il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante, che lo trasmette telematicamente all’INPS. Prima ancora, però, c’è un controllo preliminare che non andrebbe mai sottovalutato: verificare che i dati inseriti siano corretti, soprattutto quelli anagrafici e il domicilio per la reperibilità. Un domicilio sbagliato o non aggiornato può trasformarsi in un’assenza contestata anche quando la malattia è reale.

Con il certificato telematico, il dipendente è esonerato dall’invio dell’attestato al datore di lavoro, che può visualizzarlo attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS. Se invece, in casi eccezionali, la trasmissione telematica non è possibile e il certificato è cartaceo, allora scatta un termine preciso: va presentato o inviato entro due giorni sia alla struttura territoriale INPS competente sia al datore di lavoro. Il ritardo comporta la perdita del diritto all’indennità per i giorni non giustificati.

Il nodo decisivo, però, è quello della reperibilità durante la prognosi. Se il lavoratore ha bisogno di cambiare indirizzo, deve comunicarlo tempestivamente. Per farlo esiste lo Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo, aggiornato al 27 marzo 2026, che consente ai dipendenti pubblici e privati di indicare la variazione del domicilio, consultare le visite ricevute e stampare i verbali disponibili. Per i lavoratori privati indennizzati, l’INPS è molto chiara: la variazione va comunicata prima di effettuare lo spostamento, proprio per evitare sanzioni dovute all’impossibilità di eseguire una visita al vecchio indirizzo.

Qui entra in gioco una seconda novità concreta, meno discussa ma molto utile: dal 2023 i lavoratori possono anche vedere online lo storico delle visite e i relativi esiti grazie alla funzione “Visualizza visite”. Non è un dettaglio tecnologico. In un sistema che punta alla tracciabilità, poter controllare in autonomia ciò che risulta all’Istituto riduce errori, contestazioni e sorprese.

Cosa cambia per le aziende: controlli più veloci e più tracciati

Per le imprese, la partita del 2026 si gioca soprattutto sul terreno digitale. Dal 31 dicembre 2025, con il messaggio INPS n. 3979, è stato annunciato un nuovo servizio disponibile sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Le funzioni previste sono quattro e dicono molto della direzione imboccata: invio richiesta, consulta richiesta, consulta esito, annulla richiesta. In sostanza, il datore di lavoro può chiedere la visita, seguirne il percorso, verificare l’esito e fermare la procedura se la visita non è stata ancora eseguita.

Anche il manuale utente del nuovo portale, nella versione 2.0 del 26 febbraio 2026, mostra un sistema più strutturato: è possibile selezionare la data della visita entro il periodo di prognosi, indicare se si preferisce la fascia antimeridiana o pomeridiana e, in alcuni casi, accettare che la visita venga espletata presso l’eventuale domicilio comunicato direttamente dal lavoratore all’INPS.

Per le aziende questo comporta anche un’assunzione di responsabilità maggiore. Il sistema consente controlli più rapidi, ma pretende richieste più corrette, coerenti con i dati presenti e con il perimetro delle esenzioni previste. Non è, insomma, uno strumento per moltiplicare controlli “a tentoni”: è un canale formalizzato che lascia traccia. E in un contesto del genere, la qualità della gestione del personale conta quasi quanto la rigidità della norma.

Le esenzioni restano, ma non sono un lasciapassare totale

Nel dibattito pubblico sulla stretta INPS c’è un rischio frequente: raccontare il sistema come se la regola della reperibilità valesse in modo cieco e indistinto. Non è così. Restano le esenzioni per alcune situazioni precise. La circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016 stabilisce, per i lavoratori subordinati del settore privato, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita oppure di stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Anche le ricostruzioni più recenti richiamano inoltre le eccezioni per casi documentati, comprese le assenze legate a terapie o accertamenti.

Ma c’è un punto importante che spesso sfugge: l’esenzione dalla reperibilità non cancella il potere di controllo dell’INPS. La stessa circolare del 2016 precisa che l’Istituto mantiene la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica. Essere esonerati dall’obbligo di stare in casa in quelle fasce non significa uscire dal radar dei controlli.

Le sanzioni: dove il costo dell’errore diventa reale

La parte più delicata, per il lavoratore, resta quella delle conseguenze economiche. L’INPS le riassume in modo netto. Se l’assenza alla visita di controllo è ingiustificata, si può perdere l’indennità di malattia fino a un massimo di dieci giorni di calendario dall’inizio dell’evento in caso di prima assenza; si può perdere il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza; dalla terza assenza ingiustificata, si può arrivare alla perdita totale dell’indennità dalla data di quel terzo episodio. Inoltre, il medico che non trova il lavoratore lascia un invito per la successiva visita ambulatoriale. Anche l’eventuale mancata presentazione a quell’appuntamento può aggravare la posizione del dipendente.

Ed è qui che la stretta del 2026 mostra il suo effetto più concreto: non tanto nell’invenzione di sanzioni nuove, quanto nell’aumento della probabilità che le regole vengano effettivamente applicate, perché il sistema è più connesso, più uniforme e più semplice da attivare per chi controlla. La differenza, per molti, sarà proprio questa: non una norma più dura sulla carta, ma una macchina amministrativa più attrezzata a farla valere.

In conclusione: cosa cambia davvero

 I lavoratori devono tenere a mente tre regole: controllare subito il domicilio indicato nel certificato, rispettare le fasce 10-12 e 17-19, comunicare tempestivamente ogni variazione con i canali giusti. Le aziende, invece, devono capire che l’INPS offre ormai una infrastruttura più rapida e tracciabile per chiedere le visite e monitorarne gli esiti.