la sentenza
Stop a Shein: il tribunale di Parigi vieta in tutta Europa i cloni del logo Lacoste
Non serve la copia perfetta, basta l’evocazione per violare il marchio. La giustizia francese impone lo stop alle vendite in 27 Paesi, assestando un duro colpo al colosso del fast fashion
Un provvedimento cautelare della giustizia francese fissa un precedente di rilievo: per integrare una violazione di marchio non serve una copia pedissequa, è sufficiente “l’evocazione”.
Per Shein, colosso dell’ultra fast fashion, si apre così un nuovo fronte sensibile in Europa.
Secondo l’ordinanza del Tribunale giudiziario di Parigi, “basta un rettile disegnato o cucito in modo ‘abbastanza vicino’” all’originale per attivare la tutela, quando il segno riprodotto richiama il celebre coccodrillo di Lacoste.
Il giudice ha quindi vietato la commercializzazione, in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea, di capi d’abbigliamento, gioielli e accessori che riproducano coccodrilli idonei a evocare il segno distintivo della maison fondata nel 1933 da René Lacoste.
Il principio giuridico richiamato è netto: la messa in vendita di tali articoli genera un “rischio di confusione manifesto” per il pubblico, con un pregiudizio diretto per la casa francese.
Il cuore della decisione non sta nella riproduzione identica del logo, ma nella sua “evocazione”: una somiglianza sufficiente a far credere al consumatore che esista un collegamento economico con il titolare del brand integra, a tutti gli effetti, la violazione.
Nel fashion i simboli contano più dei tessuti. Il coccodrillo Lacoste non è un semplice elemento decorativo, ma l’asse portante dell’identità del marchio, tra i primi al mondo ad aver esibito un logo visibile sui propri capi.
L’immissione sul mercato di prodotti a basso costo con un rettile simile comporta un rischio concreto di diluzione: si attenua l’immediata associazione tra l’emblema e la promessa di qualità, status e posizionamento che l’azienda difende da quasi un secolo.
Quanto più un segno è rinomato, tanto più va protetto da imitazioni che, pur non essendo fotocopie, ne captano indebitamente il valore commerciale.
Pur essendo una misura provvisoria, gli effetti sono immediati e incisivi: l’ordinanza impatta su logistica, disponibilità dei prodotti e inserzioni, con un blocco esteso all’intero mercato unico.
Il messaggio è chiaro e di portata sovranazionale: la rapidità dell’e-commerce non può fungere da alibi per eludere le responsabilità legali.
Il caso si inserisce in un contesto regolatorio sempre più stringente per le grandi piattaforme. Shein, designata dalla Commissione europea come Very Large Online Platform (VLOP) ai sensi del Digital Services Act, è oggetto da febbraio 2026 di un’indagine formale sui meccanismi di contrasto alla vendita di prodotti illegali.
In Francia la pressione è particolarmente forte: se a marzo 2026 la Corte d’appello di Parigi ha respinto la richiesta di oscuramento totale del sito, sul piano amministrativo la DGCCRF ha inflitto a giugno 2026 sanzioni per oltre 22 milioni di euro per violazioni del diritto dei consumatori, che si sommano a una precedente multa da 40 milioni.
A fine giugno 2026 è stata inoltre approvata una legge severa per contenere l’impatto ambientale dell’ultra fast fashion.
In questo clima di crescente diffidenza, la vicenda Lacoste diventa emblematica: non si tratta più soltanto di stabilire “cosa” Shein metta in vendita, ma di comprendere “come” le piattaforme di dimensione globale riescano a governare l’immensità dei propri cataloghi, garantendo il rispetto delle norme e la protezione dei segni distintivi più celebri.