il caso
Superbonus, dalla Sicilia una sentenza destinata a fare giurisprudenza
Annullato lo scarto dell'F24 che aveva fatto decadere dal beneficio: il mancato perfezionamento dell'adempimento è imputabile al sistema telematico dell'Amministrazione finanziaria
Una sentenza destinata ad assumere rilievo nel contenzioso tributario chiarisce i limiti degli automatismi nella gestione telematica degli adempimenti fiscali e riafferma un principio di particolare interesse per imprese e professionisti: il diritto del contribuente non può essere sacrificato quando questi ha rispettato gli obblighi previsti dalla legge e il mancato perfezionamento del pagamento dipende esclusivamente dalle modalità operative del sistema telematico. Con la sentenza n. 4459/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l'appello di una società, annullando lo scarto di un modello F24 disposto dall'Agenzia delle Entrate e riconoscendo che il diritto a utilizzare il credito d'imposta non può essere compromesso quando il contribuente ha tentato di eseguire il pagamento entro il termine previsto e il mancato perfezionamento dell'operazione è dipeso dall'impossibilità di completarla nel giorno di scadenza, coincidente con un giorno non lavorativo.
La decisione affronta una questione destinata a interessare un numero crescente di imprese chiamate a gestire crediti fiscali attraverso procedure interamente digitalizzate. La Corte chiarisce infatti che gli automatismi informatici rappresentano strumenti di gestione degli adempimenti e non possono incidere sull'effettivo esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento quando il contribuente ha agito nel rispetto della normativa. La vicenda riguarda una società che, entro il termine del 31 dicembre 2023, tenta di versare, in regime di ravvedimento operoso, l'Iva relativa al mese di agosto dello stesso anno utilizzando in compensazione crediti d'imposta derivanti da agevolazioni edilizie, tra cui Superbonus ed Ecobonus. I crediti risultano regolarmente disponibili e utilizzabili solo a far data dal 30 dicembre 2023, ovverosia nell’imminenza del termine di decadenza scadente il 31 dicembre 2023. Tuttavia, poiché la scadenza cade in giorni non lavorativi, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate impedisce il pagamento mediante compensazione. La società, quindi, in data 31 dicembre 2023 (ultimo giorno utile per l’utilizzo del credito d'imposta) trasmette il modello di pagamento con delega di versamento posticipata al primo giorno lavorativo successivo, il 2 gennaio 2024.
È proprio in sede di elaborazione dell'F24 che il sistema dell'Agenzia delle Entrate respinge l'operazione con la motivazione «Credito agevolativo concesso: ASSENTE», ritenendo ormai non più utilizzabile la quota annuale del credito in scadenza il 31 dicembre.
Lo scarto impedisce così alla società di perfezionare la compensazione, con il concreto rischio di perdere definitivamente il beneficio fiscale, nonostante il contribuente avesse tempestivamente posto in essere tutte le attività necessarie per effettuare il versamento nei termini previsti.
Ritenendo illegittimo tale esito, la società affida la propria difesa allo Studio Crispino per il tramite dell'avvocato Rosario Antonio Nicolosi, sostenendo che il diritto alla compensazione non potesse essere compromesso da un automatismo del sistema telematico, considerato che il perfezionamento del pagamento il 2 gennaio rappresentava la naturale conseguenza della proroga prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto‑legge n. 70/2011 per gli adempimenti in scadenza nei giorni festivi.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto integralmente l'appello, riformando la decisione e affermando che il corretto esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge non può essere vanificato da un automatismo della piattaforma telematica.
La sentenza affronta anche un secondo profilo di particolare rilievo, stabilendo che lo scarto del modello F24, pur non essendo espressamente ricompreso tra gli atti indicati dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, è autonomamente impugnabile quando produce effetti immediatamente lesivi sulla posizione del contribuente, impedendo l'utilizzo dei crediti d'imposta.
«La Corte ha ricondotto la vicenda alla sua corretta qualificazione giuridica, distinguendo nettamente il comportamento del contribuente dal funzionamento della piattaforma telematica e sconfessando la tesi dell’Agenzia delle Entrate volta a ricondurre la vicenda nei termini di preesistenza del credito d'imposta rispetto al debito oggetto di compensazione» – commenta l'avvocato Rosario Antonio Nicolosi. L'impresa aveva rispettato i termini e posto in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa dimostrando, in corso di causa, l'infondatezza della tesi erariale trattandosi di credito d'imposta risalente all’anno d’imposta 2022. Non era quindi ammissibile che un automatismo informatico determinasse la perdita di un diritto riconosciuto dalla legge.
La Corte territoriale ha, inoltre, affrontato un ulteriore profilo di assoluta rilevanza generale riconoscendo come impugnabile il provvedimento di scarto del modello di pagamento F24, nonostante lo stesso non sia ricompreso nel novero dei tipici dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, in considerazione della dimostrata attitudine ad incidere autoritativamente e negativamente sulla sfera giuridico‑patrimoniale del contribuente. La sentenza riafferma principi destinati ad assumere rilievo anche in controversie analoghe.
A commentare le ricadute della pronuncia per imprese e professionisti è anche Armando Crispino, dottore commercialista, revisore legale, Energy & Agri Financial Specialist e fondatore dello Studio Crispino.
«Negli ultimi anni il rischio fiscale si è progressivamente spostato dall'interpretazione della norma alla gestione delle procedure telematiche. Con questa pronuncia la Corte riafferma un principio fondamentale: gli automatismi informatici non possono prevalere sul diritto sostanziale del contribuente. Parallelamente evolve anche il ruolo del commercialista, chiamato non solo a garantire la correttezza dell'adempimento fiscale, ma anche a renderlo pienamente dimostrabile attraverso processi tracciabili, evidenze documentali e procedure adeguatamente presidiate. La capacità di documentare la diligenza del contribuente diventa così un elemento essenziale di tutela, destinato ad assumere un peso sempre maggiore nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria».
La pronuncia apre un fronte di particolare interesse per il contenzioso tributario nell'era della digitalizzazione degli adempimenti fiscali. Un orientamento destinato a costituire un importante precedente per imprese e professionisti, riaffermando che innovazione tecnologica e automazione devono sempre operare nel rispetto dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento ed effettività delle garanzie riconosciute ai contribuenti.