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L’intervento

Giustizia, perché la riforma «non toglie e non aggiunge»

«L’unico punto in cui davvero incide è sul Csm, con il risultato di indebolire l’organo di auto- governo dei magistrati»

24 Gennaio 2026, 16:31

Giustizia, perché la riforma «non toglie e non aggiunge»

Il presidente della Repubblica in una seduta del Csm

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La conclusione del primo anno di Presidenza Trump è coincisa con l'entrata nel vivo della campagna referendaria per la riforma costituzionale della giustizia.

Il tycoon che governa alla Casa Bianca ha festeggiato la ricorrenza esaltando quelli che definisce successi e che, secondo la stragrande maggioranza degli analisti, sono espressione di una concezione autocratica della politica.

La consultazione referendaria è invece, va sottolineato, una vicenda in cui si inverano in termini dialettici anche aspri le dinamiche della nostra democrazia costituzionale che sono lontane anni luce da quelle che l'aspirante autocrate Presidente statunitense intende imporre a presidio di un nuovo ordine mondiale.

Una ragione in più, questa netta “frattura” e la sua sinistra incombenza, per porre, sul quesito referendario, domande semplici e risposte il più possibile chiare.

La prima domanda è se la riforma costituzionale migliorerà il servizio della giustizia.

La risposta: la revisione non migliorerà il funzionamento del servizio giudiziario. La riforma, infatti, «non toglie e non aggiunge» (parole del giurista Giovanni Verde) perché «i tempi sempiterni dei processi tali rimarranno» e la qualità delle decisioni non migliorerà, travolta com’è dall’inderogabile esigenza di smaltire in tempi rapidi carichi di lavoro soverchianti.

La seconda domanda è se la riforma eliminerà l’errore giudiziario. Anche in questo caso, e spiace ancor di più dirlo, la risposta è negativa. Le regole del processo, infatti, restano quelle del rito vigente, a cui la riforma “non toglie e non aggiunge” alcuna norma che possa escluderlo o limitarlo che non sia la normativa vigente dei mezzi di “controllo” delle decisioni. Affermazione, questa, consapevole del fisiologico funzionamento dei mezzi d’impugnazione e anche autocritica e vicina ai risvolti umani legati a specifiche, drammatiche vicende giudiziarie, ma che, riferita all’oggettivo contenuto della riforma, rivela l’indole di propaganda fuorviante di quanti affermano che con la stessa non ci saranno più errori giudiziari simili a quelli che vengono specificati al fine di delegittimare la magistratura.

Ci si chiede ancora, posto che la riforma separa carriere di giudice e pm, se questo assetto muterà, rinsaldandolo, il ruolo terzo e imparziale del giudice di fronte, oltre che alla difesa, al pm. Premesso che la sancita separazione e i suoi effetti sul ruolo terzo del giudice vanno verificati all’interno delle dinamiche del processo va sottolineato che sul piano pratico la riforma ha effetti quasi nulli perché, dopo le molteplici restrizioni di legge, il mutamento di funzioni dal ramo giudicante al requirente e viceversa rivela annuali numeri statistici pari allo 0,%.

La separazione delle carriere, dunque, sotto il profilo della dinamica del processo si è già in pratica realizzata talché anche in questo ambito la riforma “nulla toglie o aggiunge” al suo attuale assetto e funzionamento, in cui il ruolo terzo e imparziale dei giudici rispetto ai pubblici ministeri è dimostrato nitidamente dai probanti dati statistici relativi all’esito dei processi, anche di rilevante impatto sociopolitico, definiti dai giudici in termini opposti a quelli perseguiti dai pm.

La domanda conclusiva riguarda i fini reali della riforma, che, si è detto, non sono quelli di migliorare tempi e qualità del servizio giudiziario. Occorre perciò in premessa accennare alle parti più incisive della novella costituzionale che sono l'istituzione, al posto del Csm voluto dai Padri costituenti, di due Csm, uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti, e la sottrazione al Csm della funzione disciplinare con la creazione di un’Alta Corte disciplinare. E’ inoltre previsto, per l’elezione dei magistrati componenti dei due Csm, il sorteggio “secco”, a differenza di quanto sancito per i componenti di estrazione parlamentare che vengono sorteggiati tra quelli inclusi in un elenco di eletti dal Parlamento in seduta comune. Identica previsione per la scelta dei membri dell’Alta Corte disciplinare: sorteggio “secco” per i togati e sorteggio previa selezione per i laici. Avverso le decisioni dell’Alta Corte, poi, non è previsto il ricorso in Cassazione, solo l’appello all’Alta Corte in diversa composizione.

Quanto esposto evidenzia che la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri non è lo scopo della riforma, ne è solo l’etichetta fuorviante, il vero obiettivo è l’autogoverno della magistratura così come voluto dal Costituente del 1948 che, nella cornice della forma di Stato basata sulla separazione dei poteri, ne ha sancito l'autonomia e indipendenza da ogni altro potere (art.104).

Forse si può parlare di bersaglio, e non di obiettivo, se si tiene conto di quanto la riforma indebolisca l’autogoverno giudiziario, “sezionato” e già solo così indebolito in autorevolezza e funzionalità, privato della capacità rappresentativa dei componenti togati, scelti a caso a differenza dei laici, con inevitabili riflessi negativi sulla specifica idoneità al ruolo, perchè l’autogoverno richiede attitudini e preparazione diverse da quelle del magistrato iuisdicente.

Va poi notato che la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa ha rilevato che le sanzioni disciplinari erogate dal Csm italiano sono di quattro volte superiori alla media europea. Sono perciò evidenti gli intenti punitivi della sottrazione della potestà disciplinare al Csm e l’attribuzione della medesima ad una Alta Corte la cui composizione, a “selezione differenziata”, sorteggio secco per i togati e di secondo grado per i laici, presenta gli identici difetti segnalati a proposito dei due Csm e per le cui decisioni, di sicura indole giurisdizionale, non è previsto il ricorso in Cassazione - disposizione in forte sospetto d’incostituzionalità.

Per chiarire quanto negativamente il grave indebolimento dell’autogoverno giudiziario incida sul controllo di legalità della magistratura valga la citazione di un frammento della lectio magistralis che il Presidente Mattarella ha tenuto ai magistrati di ultima nomina ricevuti all’inizio della settimana al Quirinale: «Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili proprio perché funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto e non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti, pregiudizi, influenze o per il timore di ritorsioni o di critiche. Per rendere effettiva questa indipendenza, la Costituzione ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura».

*già Procuratore generale a Messina e membro togato del Csm