26 febbraio 2026 - Aggiornato alle 12:20
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L’intervento

Giustizia, quel difficile equilibrio

C’è un terreno che dovrebbe essere sottratto alle suggestioni politiche ed è proprio quello dell’architettura costituzionale della giurisdizione

26 Febbraio 2026, 10:49

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Il confronto sulla riforma costituzionale della magistratura si sta caricando, giorno dopo giorno, di toni sempre più aspri. Favorevoli e contrari si fronteggiano come in una campagna elettorale permanente; magistratura e avvocatura si osservano con crescente diffidenza. Il rischio, tutt’altro che teorico, è che questa polarizzazione produca un danno ulteriore a una giustizia penale già in affanno: la trasformazione di un tema tecnico-istituzionale in uno scontro identitario che comprometta l’equilibrio del sistema e la lucidità dei suoi attori istituzionali nella ricerca del necessario bilanciamento tra l’efficacia del processo e il rispetto delle garanzie del singolo.

Eppure, se c’è un terreno che dovrebbe essere sottratto alle suggestioni politiche, è proprio quello dell’architettura costituzionale della giurisdizione.

Occorrerebbe - come autorevolissimamente più volte invocato - abbassare i toni e recuperare un approccio scientifico, comparato, non ideologico.

Un punto merita di essere chiarito subito: la rigorosa separazione delle funzioni di accusa, difesa e giudizio è un connotato irrinunciabile di qualsiasi sistema processuale che voglia dirsi democratico. Il giusto processo, consacrato dall’art. 111 della Costituzione, presuppone un giudice terzo e imparziale e un contraddittorio effettivo tra le parti. Ma da qui a ritenere necessaria una separazione delle carriere il passo non è affatto obbligato. Una comparazione non superficiale con altri ordinamenti europei ed extraeuropei dimostra che non esiste una correlazione necessaria tra modello processuale accusatorio e assetto delle carriere. In diversi Paesi a forte tradizione accusatoria, pubblico ministero, giudice e - in taluni casi - avvocato condividono radici professionali comuni.

Dunque, la separazione delle carriere, così come congegnata dalla riforma, non è condizione indispensabile per attuare il giusto processo. Soprattutto, essa non appare una risposta ai mali strutturali della giustizia penale italiana. Il problema principale resta la durata irragionevole dei processi, insieme alla cronica carenza di risorse, all’organizzazione inefficiente, alla stratificazione normativa.

In questo contesto, la modifica costituzionale non sembra configurarsi come una terapia adeguata a un processo penale che molti definiscono agonizzante. Anzi, il timore è che la riforma possa determinare un mutamento “genetico” del pubblico ministero, progressivamente schiacciato su mere istanze di repressione. Una figura sempre più distante dalla cultura della giurisdizione e sempre più prossima a quella dell’accusa pura, con il rischio di un rafforzamento selettivo della sua azione in ambiti legati alla marginalità sociale. Una simile evoluzione potrebbe tradursi in un indebolimento delle garanzie, soprattutto per gli indagati e gli imputati non abbienti.

Ma è sul terreno dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, unitariamente intesa, che la riforma solleva le perplessità più profonde. Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura e l’introduzione del sorteggio “secco” per la componente togata rappresentano un cambio di paradigma. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre le degenerazioni correntizie; l’effetto potenziale, però, potrebbe essere l’indebolimento dei presidi di autonomia, tanto per i pubblici ministeri quanto - e forse ancor più - per i giudici. La nuova disciplina prevede che i Consigli Superiori della Magistratura giudicante e requirente siano composti, per un terzo, da membri “laici” estratti a sorte da un elenco di professori ordinari e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, elenco compilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione, e per due terzi da membri “togati” estratti a sorte tra i magistrati, secondo modalità stabilite dalla legge ordinaria. Analogamente, l’Alta Corte disciplinare sarebbe composta da membri laici estratti a sorte da un elenco parlamentare e da magistrati giudicanti e requirenti anch’essi sorteggiati.

Il nodo critico è proprio questo: mentre per i membri laici è previsto un filtro parlamentare nella formazione dell’elenco dei sorteggiabili, per i membri togati la legge ordinaria dovrebbe prevedere un sorteggio “secco”, senza possibilità per il corpo rappresentato di selezionare preventivamente i candidati. Si determina così una disparità di trattamento nella procedura di nomina, priva di una giustificazione evidente, considerato che tutti i sorteggiabili - avvocati, professori, magistrati - appartengono a categorie professionali dotate di pari competenza e autorevolezza. Questa asimmetria potrebbe incidere sui processi decisionali interni agli organi di governo autonomo e disciplinare, creando una maggiore coesione tra i membri laici - selezionati in base a criteri condivisi dalle forze parlamentari - e una frammentazione nella componente togata, priva di una preventiva selezione rappresentativa.

In definitiva, secondo una lettura critica, i nuovi articoli 104, comma 4, e 105, comma 3, rischierebbero di vulnerare il principio di uguaglianza, che la giurisprudenza costituzionale ha annoverato tra i valori supremi dell’ordinamento, non sovvertibili neppure da leggi di revisione costituzionale (come affermato, tra l’altro, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1146 del 1988 e ribadito dalla n. 125 del 2025). Se così fosse, non sarebbe escluso che, una volta entrata in vigore, la riforma possa essere sottoposta a un vaglio di costituzionalità dall’esito tutt’altro che scontato.

Al di là delle contrapposizioni, il punto centrale resta uno: le riforme costituzionali sulla giustizia non possono essere pensate come strumenti di riequilibrio politico contingente. Esse incidono sull’ossatura dello Stato di diritto. Proprio per questo, richiedono uno sforzo di analisi fredda, comparata, non emotiva. Perché quando si interviene sulla magistratura, non si modifica soltanto un assetto ordinamentale: si tocca il delicato equilibrio tra poteri su cui si fonda la democrazia costituzionale.

* Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ragusa