l'osservatorio
Montesquieu e la separazione dei poteri
L’autoreferenzialità un rischio costante che non si contrasta con la creazione di egemonie (anche culturali)
È un’affermazione di comodo (orientata a nobilitare orientamenti conservativi) dire che il principio della cd separazione dei poteri enunciato da Montesquieu nel 1748 trovi una coerente espressione negli assetti costituzionali oggi in vigore. Montesquieu scriveva quando era re di Francia Luigi XV. Le idee che suggeriva non hanno nulla a che vedere con gli assetti dell’“autogoverno” contemporaneo. Riguardavano le pratiche di “governo” di quel tempo.
Le richiamo rapidamente.
Tutte le funzioni di governo erano allora controllate - in tutte le loro espressioni (legislazione, amministrazione generale, amministrazione giudiziaria) - dal monarca. Era lui che nominava i redattori (consigli vari, inclusivi di giuristi fedeli alla Corona) di leggi che dovevano ricevere una sorta di approvazione (registrazione) dal Parlamento di Parigi, un organismo di nomina reale, con competenze più larghe (anche giudiziarie di appello), rappresentativo dei corpi sociali (clero, nobiltà, corporazioni minori). Vi si apparteneva per discendenza (e con facoltà dei titolari originari di “vendere” il proprio titolo). Era sempre il re che sceglieva i consiglieri di stato e i ministri preposti alle varie funzioni esecutive. E lo stesso valeva per i giudici delle corti superiori. Nelle periferie, amministratori e giudici locali erano a loro volta espressione di una società di ceti e di privilegi. Sul loro operato vigilavano tuttavia funzionari (intendenti) di esclusiva nomina reale, con competenze congiunte di giustizia, polizia e finanze.
Orbene. La correzione suggerita da Montesquieu - sintetizzo brutalmente - non riguardava il monarca, che egli considerava anzi uno strumento necessario al buon governo. Riteneva che non vi dovessero essere più organismi che esercitassero all’un tempo tre (o anche solo due) delle necessarie funzioni. Ad esse il monarca avrebbe dovuto provvedere con l’ausilio di organismi di definita distinta competenza, onde appunto si stabilisse un principio di interdipendenza, che impedisse a ciascuno di essi di operare arbitrariamente, dovendo subire il limite delle competenze degli altri. Nella sua visione, i “poteri separati” restavano comunque di comune legittimazione (i titolari sarebbero stati tutti di nomina reale) ed esercitati da soggetti di “compatta” cultura di governo, perché appunto “scelti” dal sovrano, avendone vagliato opinioni e qualità. «Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, poiché questa parte del governo, che richiede quasi sempre un'azione immediata, è amministrata meglio da una sola persona che da più persone». E ancora: «Se non ci fosse un monarca e il potere esecutivo fosse affidato a un certo numero di persone scelte dal corpo legislativo, ciò significherebbe la fine della libertà, perché le due autorità sarebbero combinate, e le stesse persone avrebbero talvolta, e sempre, la possibilità di svolgere un ruolo in entrambe».
La separazione dei poteri di Montesquieu esprime una visione distante anni luce da quella adottata dalle Costituzioni moderne. L’attuale riflette una ben diversa complessità di cose. Espone a problemi che devono misurarsi con una politica governata da milioni di cittadini e non da un monarca. Perché l’esercizio del potere resti “fattualmente” distribuito, richiede combinazioni ben più sofisticate.
Per il politologo francese, la legittimazione dei titolari delle funzioni è comune (li nomina il re). Nella nostra Costituzione (come in tante altre moderne) essa è diversificata: i legislatori sono investiti dal popolo, i governanti dai rappresentanti del popolo, i giudici da esperti delegati allo scopo (commissioni di concorso). Per il politologo francese, i titolari delle funzioni (legislazione, amministrazione, giustizia) sono un numero “limitato” (essendo la società incommensurabilmente più semplice e strutturata delle attuali) e, soprattutto, “controllabile”: provenienza sociale, cultura, personalità sono vagliate da un unico centro decisionale, per di più insindacabile e unipersonale come un monarca assoluto, che può anche rimuoverli. Nelle nostre Costituzioni, essi sono (quanto alle funzioni amministrative e giudiziarie) un numero “grandissimo”, vagliato - nelle competenze e nella personalità - da un numero molto grande di preposti alla selezione. Conservano ordinariamente a vita le funzioni assegnate.
Ogni assimilazione di logiche è priva di qualunque senso. La separazione delle funzioni in regimi di “autogoverno” non può realizzarsi in alcun modo come lo si può in uno di “governo”.
Nei regimi antichi di autogoverno (piccole comunità di piccoli numeri: città‑stato) le funzioni si ripartivano non tra soggetti investiti di esse dai titolari della sovranità, ma tra i sovrani medesimi (i cittadini) e a rotazione. Nei moderni, la dimensione delle comunità (milioni e milioni di cittadini distribuiti su territori di conseguente estensione) ha costretto a circoscrivere la diretta scelta dei cittadini ai titolari della legislazione. Ogni altra è affidata a medianti vari, dal Parlamento (pochissimi casi) al commissario di un concorso (come a sua volta individuato da un mediante intermedio). Quale “compattezza” mai di esercizio potrebbe configurarsene?
Considerata l’ordinaria tendenza all’autoreferenzialità di ogni investito di potere, nasce il problema di limitarla/impedirla. Sono nati così gruppi di pressione (partiti, sindacati, associazioni) per “orientare” (in senso ideologico o di interesse, ovvero in entrambi) l’azione di quegli investiti di pubbliche funzioni. È del tutto umano e sotto gli occhi di tutti. Come lo è il fatto che il rischio del rimedio (la costituzione, cioè, di gruppi di pressione) è il formarsi di egemonie che trasformino il regime di autogoverno in una tirannide di fatto, che non ripudia le forme, ma le piega e se ne serve. Accadde, ad esempio, con i partiti della Prima Repubblica. Torna ad accadere oggi. Nell’azione legislativa, con la generale riserva dei delegati alle segreterie dei partiti. In quella amministrativa, con il formarsi di lobbies corruttive. In quella giudiziaria, con il dilagare di un’indipendenza senza confini.
Chi invoca Montesquieu per difendere l’intangibilità degli assetti oggi vigenti o non sa o fa soltanto consapevole demagogia.
*Sandro Corbino,
studioso di
Diritto Romano,
è stato
professore
ordinario nelle
facoltà di
Giurisprudenza
di Messina,
Catanzaro
e Catania