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20 marzo 2026 - Aggiornato alle 20:15
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Referendum

Sì o No: tra aspettative e rischi per l’equilibrio del sistema giudiziario

Separazione delle carriere, sorteggio per il Csm e nuova Alta Corte: il dibattito tra i rischi di politicizzazione, frammentazione associativa e indebolimento delle garanzie

20 Marzo 2026, 16:36

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Sì o No: tra aspettative e rischi per l’equilibrio del sistema giudiziario

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Nel dibattito sulla riforma della magistratura, una parte dell’opinione pubblica (e dell’Avvocatura) si è schierata a favore del “Sì” al prossimo referendum sulla giustizia. Per quanto riguarda i penalisti, si tratta di una posizione coerente con una battaglia storica, portata avanti soprattutto per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Tuttavia, al di là della coerenza con questa linea di lungo periodo, emerge una questione cruciale: quanti sono pienamente consapevoli delle possibili conseguenze della riforma, non solo sulla professione forense, ma sull’intero sistema di garanzie dei cittadini?

Un primo punto: il tema (apparentemente) centrale, rappresentato dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Se l’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la parità tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo, a mio parere tale principio è già - in atto - adeguatamente garantito nella sua sede naturale, vale a dire all’interno del processo, attraverso regole equilibrate e che non hanno nulla a che vedere con la collocazione nell’ordinamento dei giudici e dei pm.

La riforma interviene senza incidere sulle regole del processo penale, senza velocizzarne i tempi, senza cambiare nulla di quello che interessa ai cittadini, e ciò solleva dubbi sulla sua reale finalità. Guardiamo agli effetti nel medio e lungo periodo: la separazione delle carriere potrebbe avere un impatto significativo sul piano associativo e politico. È difficile immaginare la sopravvivenza di un’associazione unitaria della Magistratura, come quella attuale, in presenza di una netta distinzione tra giudicanti e requirenti.

La nascita di una nuova categoria autonoma di pubblici ministeri renderebbe plausibile la formazione di un proprio sindacato, portatore di interessi specifici e potenzialmente divergenti da quelli dei giudici. La futura associazione dei pm potrebbe promuovere rivendicazioni specifiche in relazione ai diversi interessi rappresentati, arrivando eventualmente a richiedere un trattamento economico distinto rispetto a quello previsto per i giudici. La funzione svolta dai pm presenta caratteristiche peculiari, quali orario di servizio, presenza in ufficio, regime delle festività e ferie, che verrebbero ulteriormente fatte valere qualora venisse meno l’appartenenza all’ordine comune con la magistratura giudicante. Inoltre, l’organizzazione autonoma dei pm potrebbe rafforzare la capacità di incidere sull’opinione pubblica, con la accresciuta possibilità di generare tensioni nei confronti dei giudici, attraverso conferenze stampa delle Procure o iniziative associative volte a contestare decisioni ritenute non favorevoli all’accusa.

Possono emergere dinamiche conflittuali, alimentate da posizioni espresse dai media o da campagne di pressione su decisioni giudiziarie considerate sfavorevoli per l'accusa. Tali tensioni potrebbero influire sulle relazioni tra i due organi di autogoverno introdotti dalla riforma, generando possibili divergenze interpretative o istituzionali e reciproca delegittimazione tra le diverse componenti della magistratura. In definitiva, diverrebbe prassi quella che oggi è vista come patologia del sistema, e la cura sarebbe peggiore del male.

E veniamo al principale argomento del fronte del “No”: il rischio di indebolimento dell’indipendenza della magistratura. Le preoccupazioni si concentrano su due elementi chiave della riforma: la scissione del Csm in due distinti organi di autogoverno e la creazione di un’Alta Corte con poteri disciplinari su giudici e pubblici ministeri; condite, oltretutto, dall’introduzione del sorteggio per la composizione di Csm e Alta Corte. Si tratta di innovazioni strampalate, che presentano una evidente disomogeneità. E vediamo perché.

Già la logica del sorteggio appare assolutamente inconcepibile con un organo di rilievo costituzionale come il Csm, non a caso presieduto dal Capo dello Stato. È inconcepibile che si vogliano presceglierne i componenti secondo la logica dei bussolotti, da individuare come, secondo Erodoto, i Persiani nominarono il sovrano: «Raggiunta la decisione di affidare il potere a uno solo, si decide che allo spuntar del sole, saliti in sella, colui il cui cavallo avesse nitrito per primo, avrebbe avuto la regalità: così, grazie a un trucco, Dario diventa re (Le storie, III, 84-87)».

Riflettiamoci: nessuno ha mai proposto di estrarre a sorte i membri del Governo o gli amministratori delle grandi imprese pubbliche; nel settore privato, non si transige sul principio di competenza. Per fare un esempio paradossale (ma non troppo), persino nelle riunioni della Cupola o della Santa non risulta che qualcuno si sia mai sognato di suggerire che Cosa nostra o la ’Ndrangheta si affidassero alle carte dei Tarocchi per selezionare il Capo dei Capi. Probabilmente, l’incauto consigliere sarebbe stato sciolto nell’acido all’istante.

Ma non basta ancora, perché siamo di fronte a un sorteggio parziale, a una lotteria mascherata. Come si sa, il Csm è composto da magistrati (membri cd togati) e professori o avvocati (membri cd laici). A composizione mista saranno anche i futuri due Csm, come pure l’Alta Corte. Il problema è che, secondo la modifica, il sorteggio dei togati sarà puro e semplice (uno vale uno, costi quel che costi), mentre il sorteggio dei laici sarà solo apparente, essendo i sorteggiabili preventivamente filtrati, come composti chimici nell’alambicco, da una selezione (di competenti, of course) operata dalla maggioranza parlamentare. Questo scenario apre interrogativi sulla possibile esposizione della magistratura a influenze politiche, perché i due Csm e l’Alta Corte saranno composti da togati “consiglieri per caso”, come i partecipanti a una gita domenicale; avvocati e professori saranno invece (pre)scelti sulla base di logiche di schieramento e di fidelizzazione.

In definitiva, la riforma della magistratura solleva interrogativi complessi e profondi. Se è legittimo che l’Avvocatura sostenga una trasformazione coerente con le proprie battaglie storiche, è altrettanto necessario interrogarsi sulle conseguenze sistemiche di tali scelte. Il punto centrale resta uno: la riforma contribuirà davvero a rafforzare le garanzie dei cittadini, oppure rischia di alterare equilibri delicati senza offrire soluzioni concrete ai problemi del processo penale? E ancora, quanti avvocati che oggi si spendono per il “” si rappresentano i possibili scenari che si sono descritti, e quanti aspirano davvero a esercitare la propria funzione in un contesto e con interlocutori simili a quelli qui delineati?


Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ragusa