Il commento
Grazia, miracolo di sovranità ma si pensi anche ai casi umani
Responsabilità, separazione dei poteri e i "casi umani" nel sistema penale
Se il re è il titolare di ogni potere ed è a capo di tutto, se la giustizia è amministrata in nome del re, è normale che lo stesso possa porre nel nulla l’operato dei “suoi” poliziotti e carabinieri, come le sentenze dei “suoi” giudici, e concedere grazie oppure commutare pene. È quanto si disponeva nelle monarchie ed ancora si ripeteva all’art. 8 dello Statuto albertino. Quando sono sorti gli Stati moderni su base democratica e repubblicana, ossia a dire si è affermata la separazione dei poteri, si è sancito che solo il consenso popolare dal basso può essere fonte di legittimazione del potere politico, si è anche stabilito che nessuna carica elettiva può essere a vita, ciò nondimeno si è mantenuto per il capo dello Stato il potere di dare grazie a soggetti condannati in sede penale. È quanto ancora oggi prevede l’art. 87 della Costituzione italiana, che ripete pressoché letteralmente la formula dello Statuto albertino. E si assiste a presidenti Usa, a governatori degli stati americani, a presidenti francesi e tedeschi come, appunto, al capo dello Stato italiano che danno grazia ad individui condannati nelle aule di giustizia dei rispettivi Paesi.
La grazia ha tutta la consistenza di un miracolo, perché come quest’ultimo è un fatto che va contro l’ordine naturale delle cose: un soggetto è riconosciuto e condannato come autore di un reato, ma non sconta la pena o non la sconta per intero perché lo Stato stesso – a mezzo del suo capo – gli crea attorno una sfera di deroga e lo rende immune dall’applicazione della sanzione. Se ci si riflette un poco, è l’apoteosi dell’eccezione: il potere sovrano che si prende cura del soggetto e lo sottrae alla regola generale che continua ad applicarsi per tutti gli altri.
L’adozione della grazia rimane appunto esercizio di sovranità. La Corte costituzionale in una sentenza del 2006, ora ricordata come una sorta di decalogo della materia, l’ha definita atto ispirato da ragioni umanitarie e ne ha re-distribuito le competenze tra ministro di giustizia (sino al 2000 di grazia e giustizia), competente a svolgere l’istruttoria sui casi umani, e presidente della Repubblica, che decide da ultimo in via esclusiva. Ma la grazia non è mai solo un atto umanitario. La Germania si è più volte divisa sulla concessione della grazia ai terroristi della RAF che hanno insanguinato quel Paese. La sentenza della Corte costituzionale italiana del 2006 è stata provocata dal caso Bompressi, condannato per l’omicidio del commissario Calabresi. Grazie sono state concesse al capo della CIA a Milano (Robert Seldon Lady) ed al capo della sicurezza americana della base di Aviano (il colonnello Joseph Romano), condannati per l’affaire Abu Omar del 2003.
Se ci si sposta sul versante della narrazione cinematografica, la grazia suscita altrettanti problemi. Se in “Ieri, oggi, domani”, diretto da Vittorio De Sica nel 1963, nell’episodio addirittura scritto da Eduardo De Filippo, Adelina-Sofia Loren può a mezzo della grazia ricongiungersi al marito Carmine-Marcello Mastroianni ed ai numerosi figli, e quindi la grazia è il tipico istituto di un’Italia dove finisce tutto a tarallucci; nel film che l’anno scorso Paolo Sorrentino ha dedicato appunto a “La grazia”, con un riconoscibilissimo Toni Servillo nelle vesti di un presidente che nutre dubbi e riflette, i problemi sono quelli molto più seri di dover sciogliere i temi della responsabilità penale di fronte ai dilemmi etici della violenza e del fine vita. Insomma, la grazia non come concessione individuale di un beneficio, ma come anticipazione di uno sviluppo del sistema penale, atteso l’immobilismo di chi dovrebbe adottare regole più idonee a disciplinare le vicende di concreti uomini e di reali donne.
A Sorrentino dovremmo essere grati per aver posto il problema. Può il dramma personale di un soggetto essere definito e risolto solo a mezzo dell’intervento “miracolistico” del potere sovrano o casi del genere non dovrebbero nemmeno arrivare alla considerazione politica perché già risolti in sede giudiziaria?
Dal 1946 in Italia sono stati adottati più di 42.000 provvedimenti di grazia, anche se è vero che nel primo periodo della Repubblica sono stati legati alla necessità di ricucire il Paese dopo l’esperienza bellica; dopo il 2006 Napolitano ha concesso 23 grazie e nei suoi due mandati Mattarella 71. Ma tali numeri sono già alti. Le nostre carceri sono piene di uomini e di donne in condizioni disperate di salute oppure con familiari in estrema difficoltà o vittime ancora di altre tragedie. È possibile che il nostro sistema penale, cioè a dire il legislatore che lo confeziona, non preveda istituti e meccanismi a mezzo dei quali i “casi umani” trovino immediata risposta ad opera delle strutture giudiziarie e carcerarie? E ciò anche alla stregua del principio di eguaglianza che guarda con sospetto ad un esito che veda protagonisti gli organi politici.