Viale Kennedy
«Campi da beach volley e 35 bungalow sono abusivi»: tegola giudiziaria su Le Capannine di Catania, c'è l'ordine di demolizione
Una sentenza del Cga dà ragione al Comune che ordina la demolizione di un’area (proprietà privata, non demaniale) nella zona retrostante allo stabilimento balneare
Nel 2002, quando sono state autorizzate, erano definite «strutture in legno di facile rimozione». Ma nel 2015 erano ancora là. Insieme ad altre cose diverse rispetto a dieci anni prima. C'è un'ordinanza di demolizione che pende su una sostanziosa area legata allo stabilimento balneare «Le Capannine» della Plaia di Catania, ritenuta abusiva oltre che dal Comune (che ne vuole l'eliminazione) anche dai giudici amministrativi, che hanno dato torto ai titolari sia al Tar sia al Cga. Il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso il 19 gennaio su una storia iniziata dieci anni fa e che potrebbe essere vicina alla conclusione. «Faremo un ricorso per la revocazione della sentenza», anticipa Giuseppe Sciuto, l'avvocato che difende la società.
La vicenda inizia il 23 marzo 2015 quando la ex provincia etnea invia una segnalazione al municipio sugli impianti collegati al lido. Poco tempo dopo, Palazzo degli Elefanti avvia un «procedimento per opere edilizie abusive riguardanti il cambio di destinazione d'uso del terreno con realizzazione di campi da gioco (sei campi di beach volley, quattro dei quali all'occorrenza trasformabili in due campi di beach soccer e un campo di calcio da spiaggia dotato di struttura in legno con scala per l'arbitraggio), parcheggi, vialetti, strutture sportive e 35 bungalow in legno».
Il 26 settembre 2016, quando il procedimento si trasforma in un'ordinanza di demolizione, fra le cariche politiche più alte del municipio c'è Francesca Raciti, presidente del Consiglio comunale, proprietaria delle Capannine con la sua famiglia.
La società impugna l'ingiunzione di demolizione. Tra le altre cose, i proprietari contestano il fatto che gli accertamenti siano stati eseguiti dalla polizia provinciale, che non avrebbe avuto titolo per farlo. Dicono inoltre che c'è stato un processo penale per le stesse aree, dal quale sono usciti assolti. Il Comune, però, è durissimo. Dice l'amministrazione: «La sentenza penale riguardava opere diverse da quelle oggetto dell'ordinanza di demolizione» e «l'assoluzione in quella sede non preclude l'adozione dei provvedimenti sanzionatori comunali». Le opere contestate, sottolinea Palazzo degli Elefanti, sono «una trasformazione duratura del territorio, tutt'altro che precaria, che necessitava del rilascio di permesso di costruzione».
Per sostenere la propria tesi, il municipio segnala un'altra sentenza del Tar su un giudizio che vedeva contrapposti Comune e società delle Capannine. In particolare, gli avvocati di piazza Duomo fanno riferimento a un'altra area, vicina a quella dello stabilimento balneare, in cui un «originario fabbricato rurale, esteso per metri quadri 116, è oggi divenuto un villino a due piani e del fabbricato rurale non ha conservato nemmeno la superficie, visto che il villino si estende per metri quadri 137». In quella vicenda, su cui ancora si sono pronunciati solo i giudici di primo grado e che il Comune cita come precedente, a essere ritenuti abusivi erano anche le coperture per i cavalli, un forno in muratura e diverse strutture «non censite al catasto».
Pure nel caso di bungalow e campi da beach volley, come in quello sul villino a due piani, la sentenza di primo grado dà torto alla società del lido. Per il Tar il fatto che le opere contestate «siano state mantenute per ben oltre un decennio dimostra proprio che il titolo richiesto è stato poi utilizzato per attuare una trasformazione urbanistica-edilizia non precaria ma del tutto permanente». Le Capannine, quindi, fa ricorso al Cga. E perde anche di fronte al Consiglio di giustizia amministrativa.
A proposito della sentenza penale, per esempio, il Cga sottolinea che l'assoluzione dell'accusa di abusivismo edilizio riguardava il lido balneare: «37 manufatti in legno, corridoio pedonabile, servizi igienici», mentre l'ordinanza di demolizione comunale «ha ad oggetto opere diverse e più ampie, tra cui campi da gioco, parcheggi, vialetti, strutture sportive e 35 bungalow». In una zona retrostante a quella del famoso stabilimento balneare di viale Kennedy, su suolo privato e non su demanio pubblico. Afferma ancora il Cga che se bungalow, campi e il resto fossero stati effettivamente precari, allora sì che non ci sarebbe stato bisogno del permesso. La precarietà dei manufatti, cioè la loro amovibilità, «postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo». Un tempo in questo caso durato 14 anni che «lungi dal legittimarle, ne conferma l'abusività».
La società tenta anche la strada della destagionalizzazione. Esiste, infatti, una norma che tende a favorire i lidi e le loro attività anche lontani dall'estate. «Tale normativa - sentenzia il Cga - non autorizza interventi edilizi senza permesso di costruire, ma si limita a consentire il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare».
Conclude infine il Consiglio di giustizia amministrativa: «L'interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi [...] non può trovare limite nell'interesse privato al mantenimento di opere illegittime, specialmente quando realizzate in area vincolata e nella fascia di inedificabilità assoluta dell' Oasi del Simeto».
«Per noi la storia non è finita» - sottolinea l'avvocato Sciuto - «I giudici dicono che non abbiamo dimostrato la corrispondenza fra le opere già oggetto di assoluzione nel processo penale e quelle del giudizio amministrativo. Ma è una corrispondenza che noi, invece, abbiamo provato, particelle catastali e planimetrie alla mano. Anche per questo la nostra valutazione giuridica è che ci siano i margini per ottenere una revocazione della sentenza del Cga». Per la demolizione degli eventuali abusi, insomma, c'è ancora tempo. Almeno quello di un altro giudizio.