LA POLEMICA
Stupro, il Parlamento cambia rotta: dal “consenso libero e attuale” al “dissenso”. E ora l’Italia rischia di tornare indietro?
La Commissione Giustizia del Senato adotta il testo di Giulia Bongiorno come base: sanzioni più alte, ma la parola “consenso” scompare. Opposizioni sul piede di guerra, giuristi divisi e dati Istat che raccontano un’emergenza strutturale
Una porta che si chiude “a sorpresa”, il buio di una stanza, il silenzio pietrificato di chi non riesce a dire no. È in questi interstizi – dove il linguaggio del corpo si inceppa, e il trauma congela la voce – che una riforma penale può decidere se una donna è credibile oppure no. E oggi, mentre la politica ribalta la bussola semantica dal “consenso” al “dissenso”, è proprio lì che si gioca il confine tra tutela effettiva e ritorno all’antico.
Cosa è successo oggi
Nel pomeriggio la Commissione Giustizia del Senato ha votato per adottare come testo base del cosiddetto “ddl stupri” la proposta della relatrice, la senatrice leghista Giulia Bongiorno. Il nuovo impianto aumenta le sanzioni per la violenza sessuale, ma sostituisce il perno concettuale approvato dalla Camera: non più “assenza di consenso libero e attuale”, bensì “volontà contraria” – in altre parole, il dissenso – come chiave per definire il reato quando non vi siano violenza o minaccia. Tutte le opposizioni (Pd, M5S, Iv, Avs) hanno votato contro, denunciando uno strappo rispetto al patto politico che, in novembre 2025, aveva portato a un voto unanime a Montecitorio.
Dalla stretta di mano al cortocircuito politico
L’iter della riforma nasce come fotografia rara di un’intesa tra Giorgia Meloni e Elly Schlein: inserire nell’articolo 609-bis c.p. la definizione di violenza sessuale come atto compiuto “senza il consenso libero e attuale” della persona. Un allineamento – questo il punto – agli standard della Convenzione di Istanbul (articolo 36), che definisce gli atti sessuali “non consensuali” come penalmente rilevanti e chiede che il consenso sia “dato volontariamente” e valutato “tenendo conto della situazione e del contesto”. La Camera aveva licenziato il testo all’unanimità a metà novembre 2025. Poi, lo stop al Senato, tra i dubbi della Lega e gli allarmi del vicepremier Matteo Salvini sul rischio di “vendette” e processi ingestibili.
A inizio gennaio 2026, la relatrice Bongiorno ha lasciato intendere un compromesso: “consenso riconoscibile”, dunque ancorato a indicatori di contesto. Ma il 22 gennaio 2026 la svolta: nella riformulazione presentata in Commissione, la parola “consenso” scompare e l’architrave diventa la “volontà contraria” della persona. Le pene, qui, vengono differenziate: per gli atti sessuali contrari alla volontà ma senza violenza/minaccia si prevede la reclusione da 4 a 10 anni, mentre rimane a 6-12 anni il range se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso d’autorità. Un’impostazione che ha suscitato l’ira delle opposizioni: per Elly Schlein, la proposta è “irricevibile”, perché sposta il peso probatorio sulla vittima e arretra anche rispetto alla giurisprudenza consolidata.
Oggi, con l’adozione del testo base in Commissione, il segnale è chiaro: la maggioranza punta a portare in Aula il provvedimento a febbraio. Ma lo strappo politico è aperto, e con esso il dibattito giuridico e culturale.
Consenso vs dissenso: perché le parole non sono un dettaglio
Cosa prevedeva il testo della Camera. Il cuore era la formula “senza il consenso libero e attuale”: un atto sessuale è reato se manca un sì, espresso e presente nel momento del fatto. “Libero” significa non viziato da minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità; “attuale” indica che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Questa definizione, approvata in Commissione e poi dall’Aula, intendeva superare le zone grigie in cui l’assenza di resistenza fisica – per esempio in stati di freezing – rischiava di svuotare la denuncia.
Cosa propone la riformulazione Bongiorno. Il reato scatta se l’atto è compiuto “contro la volontà” della persona; la “volontà contraria” va valutata “tenendo conto della situazione e del contesto” e l’atto è “contrario alla volontà” anche quando è compiuto “a sorpresa” o approfittando dell’impossibilità della vittima di esprimere dissenso. La logica si ribalta: non più l’assenza di un sì, ma la presenza di un no riconoscibile. In parallelo, le pene si sdoppiano, con un minimo più basso (4 anni) per i casi senza violenza/minaccia. Dopo le critiche, la stessa Bongiorno ha rivendicato che il suo testo “non arretra” e “aumenta” le sanzioni complessive, ma per le opposizioni la cornice resta sbilanciata.
Il punto non è meramente lessicale. Sul piano probatorio, la scelta tra consenso e dissenso incide su cosa si chiede alla persona offesa: dimostrare che non ha mai dato un sì oppure provare che ha espresso (o avrebbe voluto esprimere) un no. È una distinzione che pesa soprattutto nei casi in cui la reazione è impedita dal trauma, dalla paura di conseguenze o da dinamiche di soggezione. Non a caso, campagne come “Solo sì è sì” nel resto d’Europa insistono sull’idea che il criterio-guida debba essere la presenza del consenso, non la capacità di opporsi.
La cornice internazionale: l’Italia rispetto alla Convenzione di Istanbul
La Convenzione di Istanbul obbliga i Paesi firmatari a criminalizzare gli atti sessuali non consensuali e definisce il consenso come “libera manifestazione della volontà”, valutata nel contesto. Il testo della Camera si muoveva in questa direzione, colmando un ritardo storico dell’ordinamento italiano, spesso segnalato da organizzazioni come Amnesty International. La riformulazione in chiave di “dissenso” non viola automaticamente la Convenzione, che non impone un’etichetta linguistica, ma rischia – secondo molti giuristi e attivisti – di rendere più arduo dimostrare l’assenza di consenso quando la vittima non ha potuto manifestare un diniego. È qui che si gioca il confronto in Senato.
Le ragioni della maggioranza (e della Lega)
La posizione della Lega, rilanciata dal ministro Matteo Salvini, è che una definizione “troppo soggettiva” del consenso potrebbe “intasare i tribunali” e prestarsi a strumentalizzazioni nelle relazioni conflittuali. La relatrice Bongiorno sostiene di voler garantire “il massimo della tutela” delle vittime senza “pregiudicare le dinamiche probatorie” e il diritto di difesa degli imputati. Da qui l’idea del dissenso riconoscibile nel contesto e la distinzione di cornici sanzionatorie. Nelle scorse settimane, membri del governo – tra cui Eugenia Roccella – hanno evocato il rischio di “rovesciamento dell’onere della prova”, pur precisando di non voler arretrare sulla tutela.
Il fronte delle opposizioni
Per Pd, M5S, Iv e Avs, cancellare il “consenso” è un arretramento “anche rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo”, oltre che rispetto alla volontà politica espressa dalla maggioranza in autunno. La segretaria dem Elly Schlein parla di “peso ulteriore sulle spalle delle vittime” e chiede alla premier Meloni di non farsi dettare la linea “dal patriarcato”. Le minoranze annunciano battaglia con emendamenti per ripristinare la formula “consenso libero e attuale” e mantenere un quadro sanzionatorio coerente.
La fotografia dei numeri: perché la legge conta (davvero)
Mentre la politica discute di parole, i numeri raccontano una realtà ostinata. Secondo le stime preliminari Istat relative al 2025, circa 6,4 milioni di donne tra 16 e 75 anni (il 31,9%) hanno subito, nel corso della vita, violenze fisiche o sessuali. Le violenze sessuali toccano il 23,4%; stupri o tentati stupri il 5,7%. Considerando l’ambito di coppia, il 12,6% delle donne ha subìto violenza fisica o sessuale dal partner; la violenza psicologica riguarda il 17,9% e quella economica il 6,6%. Sono dati parziali di un’indagine in corso – il quadro completo arriverà nel 2026 – ma già delineano l’urgenza di una definizione normativa che non lasci zone d’ombra.
In questa prospettiva, la chiarezza del concetto di consenso diventa non solo un criterio penale, ma anche un fattore di fiducia nelle istituzioni: un messaggio che può incoraggiare le denunce e contrastare la vittimizzazione secondaria, quella sensazione – testimoniata da molte sopravvissute – di dover “giustificare” la propria assenza di resistenza.
Cosa cambia sul piano delle pene
- Nel testo votato alla Camera (novembre 2025), la cornice edittale per gli atti sessuali “senza consenso libero e attuale” è di 6-12 anni di reclusione, con la conferma delle aggravanti già previste per i casi di violenza, minaccia, abuso d’autorità o inganno per sostituzione di persona. L’assenza del consenso è l’elemento cardine del reato, senza necessità di qualificare ulteriormente la condotta.
- Nella riformulazione Bongiorno, divenuta testo base al Senato, si introducono due binari: per l’atto “contro la volontà” (senza violenza/minaccia) la pena va da 4 a 10 anni; se l’atto è commesso con violenza, minaccia o abuso d’autorità, resta il 6-12. La relatrice ha poi annunciato, nelle ultime ore, un orientamento ad “aumentare” le sanzioni, segno che il confronto sui numeri è ancora aperto in Commissione e in Aula.
Questa modulazione mira – nelle intenzioni dei proponenti – a distinguere la gravità delle condotte. Ma per una parte del fronte femminista e accademico, la riduzione del minimo edittale in assenza di violenza fisica rischia di svuotare il messaggio: che un atto sessuale senza consenso è comunque grave, e non una forma “minore” di offesa..