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Pacchetto sicurezza, dal fermo preventivo allo “scudo” agli agenti: la stretta sulla piazza che il governo vuole dopo Torino
Dallo choc del poliziotto colpito a martellate all’idea del “fermo fino a 12 ore” (la Lega ne chiede 48): cosa c’è nel provvedimento, perché divide e quali nodi giuridici apre
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Viminale rimettono mano al cosiddetto “pacchetto sicurezza”. Nel mirino finiscono il cosiddetto “scudo penale” per gli agenti e, soprattutto, il ritorno di una misura che fa discutere: il “fermo preventivo” dei sospettati prima dei cortei, fino a 12 ore nella versione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, fino a 48 nella richiesta del vicepremier Matteo Salvini.
Dal video choc al tavolo del governo
Le ore successive agli scontri di Torino sono una girandola di telefoni tra Viminale, Questura e Prefettura di Torino. Il ministro Piantedosi parla di “matrice eversiva, potenzialmente terroristica” per finalità e metodi del corteo, rivendica circa 800 identificazioni nelle ore precedenti e annuncia che “servono strumenti adeguati” per evitare che accada ancora. Meloni va in ospedale alle Molinette per incontrare i due agenti feriti, parla di “tentato omicidio” e fissa la rotta: nuove norme in Consiglio dei ministri entro la settimana. Il giorno dopo a Palazzo Chigi si discute di un decreto e di un disegno di legge con interventi su piazze, tutele per le forze dell’ordine, minori e coltelli.
Che cosa c’è nel pacchetto: le misure-chiave al vaglio
Secondo le bozze e le anticipazioni raccolte negli ultimi giorni, l’architettura sarebbe divisa in due strumenti: un decreto-legge per le misure considerate urgenti e un disegno di legge per gli interventi di sistema. Tra le ipotesi più avanzate:
“Scudo penale” per gli agenti? In realtà, nei testi circolati si parla di un intervento “generale” che mira a superare l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati quando ‘appare’ una causa di giustificazione (per tutti i cittadini, e dunque anche per le forze di polizia). L’obiettivo dichiarato è evitare l’iscrizione “come atto dovuto” in presenza di elementi su legittima difesa, adempimento del dovere o uso legittimo delle armi, lasciando intatte le prerogative della magistratura. Il ministro Piantedosi ha parlato esplicitamente di ripristinare una “presunzione di liceità” per chi è in divisa.
Fermo preventivo prima dei cortei. Nel disegno iniziale del Viminale la soglia sarebbe di 12 ore per trattenere soggetti ritenuti pericolosi per il pacifico svolgimento della manifestazione (es. possesso di armi o strumenti atti a offendere, caschi, travisamenti). La Lega chiede di portarla a 48 ore. Il governo valuta anche l’uso di questa misura in occasione di eventi sensibili, come le Olimpiadi Milano-Cortina.
Perquisizioni “in piazza” e nuove aggravanti. Tra le ipotesi, perquisizioni durante le manifestazioni, aggravanti per reati commessi con volto coperto e una disciplina più severa per blocchi stradali. Si discute anche di estendere le “zone rosse” in città e di potenziare la videosorveglianza nei punti sensibili.
Daspo di piazza e cauzione per gli organizzatori. Riemerge il DASPO dalle manifestazioni per chi abbia riportato condanne (anche non definitive) per reati contro persona o patrimonio negli ultimi 5 anni; la Lega rilancia poi una cauzione obbligatoria a carico degli organizzatori per coprire eventuali danni: un’idea già bollata da Cgil e Cisl come incostituzionale e discriminatoria rispetto al diritto di manifestare.
Coltelli e minori, baby gang. Attesa anche una stretta sulla vendita di coltelli ai minori e interventi contro la violenza giovanile, capitoli a cui spinge in particolare Salvini.
I tempi? Il pacchetto è dato in arrivo al Cdm tra i primi giorni di febbraio 2026, con i due rami del Parlamento che ascolteranno l’informativa del Viminale sugli scontri di Torino.
Il nodo del “fermo preventivo”
Qui si gioca il punto più delicato. Il nostro ordinamento già conosce un “fermo” legato all’identificazione: l’articolo 349 del codice di procedura penale consente alla polizia giudiziaria di accompagnare in ufficio e trattenere, per “il tempo strettamente necessario” e comunque non oltre 12 ore (estensibili a 24 solo in casi complessi e con avviso al pubblico ministero), chi rifiuti l’identificazione o esibisca documenti sospetti. È una misura di polizia legata a un’attività di indagine ben tipizzata, con comunicazione al Pm e limiti temporali rigidi. Esiste poi la vecchia norma speciale del 1978 (legge n. 191), che la giurisprudenza oggi “rilegge” alla luce del principio del favor libertatis, convergendo di fatto sul tetto delle 12 ore.
Quello che il governo valuta è diverso: un trattenimento preventivo finalizzato a evitare che soggetti ritenuti pericolosi “disturbino” il pacifico svolgimento di una manifestazione. Cambiano il presupposto (non la sola identificazione, ma la pericolosità ex ante), la finalità (non l’indagine su un fatto-reato ma la prevenzione del disordine pubblico) e, nella versione spinta dalla Lega, anche la durata (48 ore). E qui s’innestano i dubbi: l’articolo 13 della Costituzione tutela la libertà personale e impone la riserva di legge e la riserva di giurisdizione (cioè il controllo di un giudice) per ogni restrizione; l’articolo 5 della CEDU prescrive che qualunque privazione della libertà sia prevista da legge, non arbitraria e sottoposta a controllo. Anche la dottrina richiama un recente filone della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla legittimità dei trattenimenti per identificazione. Un “fermo preventivo” generalizzato, svincolato da un reato e con margini ampi di discrezionalità, rischia quindi contenziosi sul piano costituzionale e convenzionale se non costruito con garanzie robuste (presupposti probatori, controllo tempestivo del Pm o del giudice, diritti di difesa, limiti tassativi).
La piazza divisa, la replica dei sindacati e i dubbi dei giuristi
Non c’è però solo il racconto dell’aggressione e delle bombe carta. In coda ai cortei di Torino emergono anche le voci di studenti e manifestanti che si definiscono “pacifici”, rimasti coinvolti nella calca dei lacrimogeni e nelle cariche. Il bilancio delle forze dell’ordine parla di oltre 100 agenti feriti e di tre arresti, con indagini in corso anche grazie alla flagranza differita. Sui social e nelle interviste si moltiplicano i frame: la guerriglia, i gruppi organizzati, ma anche la critica alle tattiche di contenimento che avrebbero colpito chi non c’entrava con gli scontri. È il clima in cui la proposta del “fermo preventivo” si gioca consenso e legittimità.
Sul fronte sociale, la Cgil condanna le violenze ma definisce la cauzione per i cortei “assolutamente incostituzionale” e annuncia battaglia legale; anche la Cisl avverte di non confondere i violenti con chi protesta nel quadro della Costituzione. Tra i costituzionalisti si ricordano i paletti dell’articolo 13 e della CEDU e si mettono in guardia da misure di prevenzione personali che, se mal congegnate, assomigliano a una detenzione amministrativa in contrasto con i principi italiani ed europei.
Cosa è lo “Scudo penale”
Anche l’idea dello “scudo” per gli agenti è stata raccontata in modi diversi. Dalle bozze fin qui note non si ricava un salvacondotto per chi indossa la divisa: si tratterebbe di una norma che toglie l’automatismo immediato dell’iscrizione nel registro degli indagati quando emergono fin da subito elementi di scriminante. In pratica, si chiede ai pubblici ministeri di non iscrivere “per atto dovuto” chi ha agito, ad esempio, in legittima difesa o nell’uso legittimo delle armi, salvo ovviamente gli approfondimenti successivi e i poteri di controllo della magistratura. È una formula che il ministro Piantedosi interpreta come un ritorno alla “presunzione di liceità” per l’azione delle forze dell’ordine, ma che le opposizioni etichettano come uno “scudo di fatto”. Il confine tra tutela e privilegio dipenderà dalla scrittura finale: criteri oggettivi, controllo giudiziario e motivazioni puntuali dell’eventuale non iscrizione sono essenziali per evitare zone d’ombra.