25 febbraio 2026 - Aggiornato alle 16:14
×

LA DECISIONE

Smart working, caduta in casa: il giudice fa chiarezza. E per l’Inail è infortunio sul lavoro

Un incidente durante una riunione online, l’altalena delle decisioni dell’Inail e la sentenza del Tribunale di Padova: cosa cambia davvero per chi lavora da remoto

25 Febbraio 2026, 15:55

Smart working, caduta in casa: il giudice fa chiarezza. E per l’Inail è infortunio sul lavoro

Un incidente durante una riunione online, l’altalena delle decisioni dell’Inail e la sentenza del Tribunale di Padova: cosa cambia davvero per chi lavora da remoto

Seguici su

Alle 13.50 di un venerdì di primavera, in una casa di Padova, una riunione su Zoom sta per finire. La lavoratrice si alza per prendere dei documenti dalla borsa, fa un passo, mette male il piede: uno schiocco secco, la caviglia cede, il dolore acuto taglia la concentrazione. La videochiamata prosegue, ma per lei il lavoro si interrompe lì, l’8 aprile 2022. Quella caduta — in smart working, a pochi minuti dal termine del turno — è diventata due anni dopo una sentenza destinata a pesare sulla tutela di migliaia di lavoratori agili: il Tribunale di Padova ha riconosciuto che si tratta di un infortunio sul lavoro, con diritto a invalidità e rimborsi, nonostante l’Inail avesse riclassificato il caso come “infortunio domestico”. Una decisione che, oltre a risarcire una persona, riporta ordine in un’area grigia della protezione sociale italiana.

Il caso: una caduta in casa durante una riunione di lavoro

L’episodio come detto è datato ’8 aprile 2022: la dipendente — una sessantenne dell’Università di Padova, in forza al dipartimento giuridico — partecipa a una riunione in videoconferenza. Si alza dalla postazione per recuperare della documentazione e inciampa, procurandosi la frattura della caviglia in due punti. Seguiranno ricovero e intervento chirurgico, con un percorso terapeutico di 137 giorni, fino al 22 agosto 2022. Secondo i resoconti giudiziari e sindacali, l’incidente si è verificato “a dieci minuti dalla fine del turno”. La sequenza degli eventi non lascia dubbi sul contesto: la donna era al lavoro, in modalità agile, e stava svolgendo un’azione funzionale alla prestazione.

In una prima fase, l’Inail qualifica l’evento come indennizzabile; poi cambia orientamento e riclassifica tutto come “infortunio domestico”, escludendo la copertura assicurativa e costringendo la dipendente a sostenere privatamente visite, medicazioni e persino il noleggio della sedia a rotelle. A quel punto, con l’assistenza del sindacato FGU Gilda Unams (sigla del comparto università) e degli avvocati Luca Scarso e Carmela Furian, la lavoratrice presenta ricorso al giudice del Lavoro.

Il verdetto: perché il Tribunale ha dato ragione alla lavoratrice

La sentenza — n. 462, depositata l’8 maggio 2025 — segna uno spartiacque: il giudice del Lavoro di Padova, Maurizio Pascali, prende atto, nel corso del procedimento, del riconoscimento da parte di Inail della natura di infortunio sul lavoro e dichiara la “cessata la materia del contendere” su quel punto, ma non si ferma lì. Valutando documenti clinici e spese sostenute, il magistrato riconosce alla donna anche il rimborso per 1.284 euro di visite mediche private, ritenendole “congrue” in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico. Inoltre, viene formalizzato il diritto all’invalidità nella misura del 9%, frutto di un accordo tra le parti maturato “a processo già iniziato”. È un passaggio che salda il principio all’impatto economico: tutela sì, ma completa, comprensiva delle conseguenze concrete che il cambio di rotta dell’Inail aveva scaricato sulla lavoratrice.

La decisione viene resa nota pubblicamente a fine febbraio 2026, anche grazie a una nota della FGU Università di Padova, che sottolinea il valore “di precedente” della pronuncia per i casi analoghi di lavoro da remoto. La comunicazione sindacale conferma i pilastri del verdetto: numero e data della sentenza (462/2025), riconoscimento della natura di infortunio sul lavoro, rimborso integrale delle spese e tutela postuma.

Cosa dice la legge: il lavoro agile non è una terra di nessuno

A inquadrare la decisione del Tribunale non è un vuoto normativo, ma un perimetro già tracciato dal legislatore. La legge n. 81/2017 ha consacrato il lavoro agile e, con l’articolo 22, ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza anche per chi opera fuori dai locali aziendali; con l’articolo 23, ha esteso la tutela assicurativa Inail agli infortuni “connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”, includendo anche l’infortunio in itinere verso il luogo prescelto per lavorare, se la scelta è dettata da esigenze di lavoro o di conciliazione e risponde a criteri di ragionevolezza. Sono principi ribaditi dalla Circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017, che fornisce le istruzioni operative proprio sull’obbligo assicurativo e sui confini della copertura per i lavoratori agili.

La cornice normativa non è neutra: esplicita che la tutela vale anche per le “attività prodromiche o accessorie” purché strumentali all’esecuzione della prestazione — come spostarsi per prendere un documento necessario durante una riunione. Di qui il cuore della questione: stabilire se l’evento lesivo sia “in occasione di lavoro”, cioè connesso in modo diretto alla prestazione. Nel caso di Padova, la risposta dei giudici è stata chiara.

Il ruolo dell’Inail: tra prime aperture e ripensamenti

Per comprendere la portata della vicenda è utile ricostruire la traiettoria dell’Inail: un primo riconoscimento di indennizzabilità, seguito da una repentina riclassificazione come “infortunio domestico”. Un’etichetta che, di fatto, escludeva la copertura. Solo con il ricorso in Tribunale l’Istituto ha fatto parziale marcia indietro sulla qualificazione dell’evento, senza però voler rimborsare le spese sanitarie private nel frattempo sostenute dalla lavoratrice. È stato il giudice a chiudere il cerchio, ordinando il rimborso e ponendo un argine alle oscillazioni interpretative. La sequenza è messa nero su bianco nelle ricostruzioni giornalistiche e sindacali, e chiarisce come, in assenza di un accordo scritto sufficientemente dettagliato o di una prassi amministrativa uniforme, possa essere necessario il vaglio del giudice.

Un precedente che fa giurisprudenza (senza essere l’unico)

La sentenza di Padova arriva in un contesto in cui anche altri tribunali, in casi diversi, hanno riconosciuto la tutela in situazioni connesse allo smart working. Nel 2024, il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l’Inail a risarcire una funzionaria che, durante l’orario di lavoro da remoto e munita di permesso, era caduta mentre andava a prendere la figlia a scuola: un’applicazione estensiva del concetto di infortunio in itinere nelle particolari condizioni del lavoro agile. Il risarcimento, in quel caso, è stato quantificato in circa 10.000 euro. Segnale che la giurisprudenza, pur non uniforme in ogni dettaglio fattuale, si muove lungo una direttrice comune: valutare il nesso funzionale tra attività lavorativa e circostanze dell’evento.

Al tempo stesso, il caso padovano ha caratteristiche sue proprie: l’incidente avviene dentro casa, durante una riunione in corso, mentre la lavoratrice compie un’azione direttamente strumentale (recuperare dei documenti). In questa cornice, l’invalidità del 9% concordata e il rimborso delle spese mediche per 1.284 euro non sono soltanto ristori economici, ma l’esito giuridico di una qualificazione che fa da bussola per i datori di lavoro e per gli assicurati.