la sentenza
Il piccolo Giuseppe, ucciso a bastonate dal patrigno: trent'anni alla madre
La severa condanna per la donna del bimbo di 7 anni: "Non impedì il delitto". L'uomo dovrà scontare l'ergastolo
Valentina Casa, madre del piccolo Giuseppe, ucciso a 7 anni, è stata condannata dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli a trent’anni di reclusione per responsabilità omissiva nell’omicidio del figlio e nel tentato omicidio della figlia maggiore, Noemi.
Per il patrigno, Tony Essobti Badre, è stato invece confermato in via definitiva l’ergastolo, epilogo di un percorso giudiziario duro e complesso.
Era il 27 gennaio 2019 quando, nell’appartamento di Cardito, si consumò quello che i giudici di primo grado definirono senza esitazioni “uno spettacolo dell’orrore”. Infastidito dai rumori dei bambini e da un litigio scaturito dalla rottura di un lettino, Badre aggredì i due piccoli con un bastone e una ferocia inaudita. Giuseppe morì sotto le percosse; la sorella Noemi, allora di 8 anni e oggi adolescente, si salvò fingendosi svenuta.
L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità sin dalle prime fasi delle indagini, mentre il cuore della contesa processuale si è concentrato sulla posizione della madre, presente in casa durante il massacro.
Il procedimento si è articolato in tre snodi decisivi. In primo grado, nel novembre 2020, Valentina Casa fu condannata a 6 anni per non aver impedito i reati, mentre all’autore materiale venne inflitto subito il carcere a vita. In appello la decisione nei confronti della donna venne radicalmente aggravata fino all’ergastolo, ma nel 2023 la Corte di Cassazione, pur confermando il “fine pena mai” per Badre, annullò la condanna massima alla madre, disponendo un nuovo giudizio per qualificare con maggiore precisione la sua condotta. La nuova pronuncia del 2026 ridetermina la pena di Valentina Casa in 30 anni.
Un verdetto severo che, tuttavia, fissa paletti giuridici rilevanti: sono state escluse le aggravanti dei "motivi futili" e della "crudeltà", e respinta la richiesta di provvisionale delle parti civili. La responsabilità della donna è stata circoscritta all’omissione, non a condotte attive di aggressione: non le si imputa di aver colpito i figli, ma di non aver impedito che l’orrore si consumasse. Una distinzione cruciale che sposta l’asse della colpa dall’azione alla mancata tutela.