Giudiziaria
Chiara Ferragni nelle motivazioni del processo riconosciuta la pubblicità ingannevole ma non la minorata difesa
I social e l’hashtag #ad non bastano a dimostrare la minorata difesa
Una «pubblicità ingannevole» dietro i messaggi pubblicati sui social per promuovere via web il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua era già stata indicata dall’Antitrust nel procedimento che si era chiuso con una sanzione di più un milione di euro. Ma il mancato riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa di circa 30 milioni di follower, ritenuti difficilmente assimilabili a "seguaci di santoni delle sette religiose" ed anche scevri da un "rapporto di acritica adesione", non ha consentito di entrare nel merito processuale della vicenda.
È questo il senso delle motivazioni depositate oggi con cui lo scorso gennaio il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini ha prosciolto Chiara Ferragni, il suo ex braccio destro Fabio Damato e Francesco Cannillo, rappresentante di Cerealitalia. I tre sono finiti imputati per truffa aggravata per le due campagne pubblicitarie, tra il 2021 e il 2022, in cui sono stati usati slogan che avrebbero indotto in errore i consumatori, convinti di fare un gesto di beneficienza per aiutare i bimbi in difficoltà acquistando i dolci natalizi o pasquali. Ma per via della riqualificazione del reato in truffa semplice e dell’assenza di querela - che è stata revocata dal Codacons e qualche altro privato - non si è potuto far altro che dichiarare «il non doversi procedere». Pur rimanendo, sullo sfondo, un quadro «quantomeno dubbio sulla (...) mendacità e sulla idoneità ingannatoria» delle frasi usate per promuovere i prodotti.
La sentenza accoglie la tesi difensiva sul punto decisivo del processo, escludendo la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa - commentano Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali di Ferragni -. Il giudice ha chiarito che la diffusività del messaggio, l’uso dei social e il rapporto tra influencer e pubblico non bastano, di per sé, a integrare le circostanze idonee a ostacolare la privata difesa. Inoltre, sottolineano gli avvocati, «venuta meno l’aggravante il processo non doveva e non poteva proseguire» e «pronunciarsi nel merito». Il fulcro della decisione - chiudono - resta quindi l'accoglimento della tesi difensiva sull'aggravante, profilo decisivo che ha determinato la definizione del processo.

L’aggravante era stata contestata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco - i quali non dovrebbero impugnare per Cassazione - ma che per il giudice non sussiste.
Anche perché «i social network storicamente non rappresentano il primo strumento di comunicazione che, attraverso una sola condotta, riesce a raggiungere un numero così ampio di persone», in quanto sono esistiti ed esistono le tv.
Inoltre, «nell’esperienza processuale del nostro Paese non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato solo per il numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa».
In più, è stato rilevato, «nessuna prova è stata fornita nel processo in merito a chi fossero gli acquirenti, se fossero follower della signora Ferragni, se presentassero una concreta condizione di vulnerabilità» ossia se "avessero deciso di 'seguirla' per «un’acritica adesione alle indicazioni da costei».
E infine, oltre al fatto che è «quantomeno opinabile» ipotizzare che un consumatore «follower di un influencer (...) riponga una fiducia incondizionata e acritica» nei «consigli per gli acquisti», da un punto di vista formale, «l'indicazione contenuta nei post e nelle stories del profilo Instagram» della influencer, ossia l’hashtag «segnala un contenuto sponsorizzato, indicando che quel post fa parte di una collaborazione commerciale a pagamento», rendendo così "trasparente il compenso economico o la fornitura in favore di chi pubblica».