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24 aprile 2026 - Aggiornato alle 21:17
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Decreto Sicurezza, legge approvata e corretta in tempi record: testo salvato, ma sui rimpatri ci sono crepe

A Montecitorio bastano meno di sessanta minuti per certificare un paradosso politico raro: una legge appena nata viene ritoccata subito, perché una delle sue norme più controverse rischiava di non superare il vaglio costituzionale

24 Aprile 2026, 20:55

21:00

Decreto Sicurezza, legge approvata e già corretta: il governo salva il testo, ma il caso rimpatri ne svela tutte le crepe

A Montecitorio bastano meno di sessanta minuti per certificare un paradosso politico raro: una legge appena nata viene ritoccata subito, perché una delle sue norme più controverse rischiava di non superare il vaglio costituzionale.

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Alle 12,18 di oggi la Camera dei deputati approva in via definitiva il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Poco dopo, in un Consiglio dei ministri lampo presieduto dal vicepremier Antonio Tajani, il governo vara un secondo decreto per correggere proprio uno dei passaggi più contestati del testo appena convertito in legge. In sostanza, il provvedimento viene salvato sul filo del calendario — la scadenza era fissata al 25 aprile — ma il prezzo politico è evidente: l’esecutivo ha dovuto intervenire d’urgenza su una norma che, così com’era, aveva provocato un altolà istituzionale e una rivolta dell’avvocatura.

Il punto che ha costretto il governo alla retromarcia riguarda il cosiddetto “bonus rimpatri”: un contributo di circa 615 euro previsto, nella versione originaria, per i legali che avessero assistito un migrante in una procedura di rimpatrio volontario assistito conclusa positivamente con la partenza. Proprio questo meccanismo — compenso legato all’esito, e dunque a una scelta che tocca direttamente la posizione della persona assistita — è stato giudicato problematico sotto il profilo della compatibilità con i principi costituzionali e con l’autonomia della difesa.

Una legge corretta prima ancora di entrare in scena

La fotografia della giornata parlamentare dice molto più del solo esito numerico. Il decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026, nato come pacchetto ampio in materia di sicurezza pubblica, manifestazioni, immigrazione, armi, reati giovanili e funzionalità delle forze di polizia, è arrivato al voto finale alla Camera dopo la fiducia e una maratona parlamentare di due giorni. Il governo non aveva margini per un ulteriore passaggio parlamentare: modificare il testo in extremis avrebbe significato far decadere il decreto. Da qui la scelta politicamente anomala, ma tecnicamente praticabile, di approvare il testo e affiancargli subito un decreto correttivo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha respinto la lettura di un “pasticcio istituzionale”, sostenendo che esistono precedenti di correzioni operate quando i tempi della conversione non consentivano interventi ordinari. Ma al di là della difesa politica, resta il dato: il governo ha certificato da sé che una parte del provvedimento non poteva restare com’era. Ed è questo il vero elemento di rilievo della vicenda, più ancora del correttivo in sé.

Il nodo dei 615 euro sui migranti

La formulazione originaria prevedeva che il compenso fosse riconosciuto al rappresentante legale munito di mandato che avesse assistito il cittadino straniero nella richiesta di accesso a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo ad esito della partenza. Era il cuore della contestazione: il difensore, per definizione, dovrebbe aiutare il proprio assistito a compiere una scelta libera e informata, non essere economicamente incentivato verso uno specifico sbocco della procedura.

Non a caso, l’Organismo Congressuale Forense ha parlato di una norma che “lede il diritto di difesa effettiva” e “stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato”, proclamando lo stato di agitazione dell’intera avvocatura. Ancora più netto il giudizio dell’Unione Camere Penali Italiane, che ha definito la previsione incompatibile con i principi costituzionali e deontologici, perché l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato. Al centro della protesta non c’era soltanto il merito politico della norma, ma l’idea stessa di una difesa sospinta da un incentivo economico orientato al risultato.

Sul piano istituzionale, le ricostruzioni concordano nel riferire che il Quirinale avrebbe espresso rilievi severi proprio su questo punto. La conseguenza pratica è stata la più netta possibile: la norma contestata viene neutralizzata prima ancora di produrre effetti.

Come cambia adesso la norma sui rimpatri

Il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri modifica l’impianto dell’articolo contestato in almeno tre punti decisivi. Primo: elimina il riferimento esclusivo agli avvocati, allargando la platea dei soggetti che possono assistere il migrante nella procedura. Secondo: cancella il legame tra compenso e partenza effettiva dello straniero, stabilendo che il contributo sarà corrisposto alla conclusione del procedimento amministrativo. Terzo: sopprime il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense come soggetto indicato nel testo originario per la collaborazione e la ripartizione del compenso.

In concreto, dunque, il contributo di circa 615 euro non viene più configurato come premio al legale che “porta a casa” il rimpatrio. La nuova formulazione apre anche ad altri soggetti — associazioni, mediatori, rappresentanti individuati secondo criteri da definire — e affida a un futuro decreto del Ministro dell’Interno il compito di stabilire chi potrà svolgere l’attività di assistenza e come dovrà essere erogato il compenso. Per questo decreto attuativo è indicato un termine ordinatorio di 60 giorni, cui dovranno aggiungersi i tempi della registrazione presso la Corte dei Conti.

Il governo ha anche scelto una tecnica normativa doppia: intervenire direttamente sull’articolo 14-ter del Testo unico immigrazione e, per evitare qualsiasi incertezza interpretativa, prevedere anche l’abrogazione espressa dell’articolo 30-bis inserito nel decreto Sicurezza appena approvato dalla Camera. È una scelta che dice molto della delicatezza del dossier: non una semplice limatura, ma una sterilizzazione esplicita del punto più vulnerabile.

Più costi, più estensione, più interrogativi

Il correttivo non è neutro nemmeno sotto il profilo finanziario. Secondo le bozze circolate e le ricostruzioni disponibili, gli oneri complessivi del nuovo decreto sui rimpatri volontari assistiti superano 1,4 milioni di euro nel triennio, con un incremento di circa 170mila euro rispetto alla previsione contenuta nel decreto Sicurezza. In particolare, per il contributo da 615 euro sono stimati 281.055 euro per il 2026 e 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mentre nel testo precedente gli importi erano inferiori: 246 mila euro per il 2026 e 492 mila euro per 2027 e 2028.

Questo aumento è coerente con l’allargamento della platea dei possibili beneficiari e con il venir meno del vincolo dell’esito finale della partenza. Ma apre una domanda politica ulteriore: se il rimpatrio volontario assistito viene presentato come strumento più efficiente e meno conflittuale del rimpatrio forzato, quale sarà il reale impatto di questo meccanismo una volta uscita di scena la figura del legale come perno operativo? In altre parole, il correttivo salva la norma sul piano costituzionale, ma ne cambia anche in profondità la logica amministrativa.

Che cosa sono davvero i rimpatri volontari assistiti

Per capire il senso della correzione occorre chiarire un punto spesso appiattito nella polemica. Il Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione non è, nelle definizioni ufficiali del Ministero dell’Interno, una semplice espulsione mascherata. Si tratta di un percorso destinato ai cittadini di Paesi terzi che non vogliono o non possono più restare in Italia e scelgono di tornare nel Paese di origine con un supporto organizzativo ed economico: orientamento, copertura delle spese di viaggio, eventuale assistenza sanitaria, sussidio di prima sistemazione e contributi in beni e servizi per facilitare il reinserimento sociale o lavorativo.

In teoria, questo strumento serve a rendere meno traumatico il ritorno e a ridurre il ricorso ai rimpatri forzati. In pratica, però, il suo utilizzo è stato storicamente limitato e discontinuo, anche per la complessità dei programmi e per la necessità di costruire un’effettiva adesione volontaria. È su questo terreno che la norma originaria ha fatto esplodere il cortocircuito: introdurre un incentivo economico direttamente collegato all’assistenza del difensore in una scelta tanto delicata finiva per confondere il piano della tutela dei diritti con quello dell’interesse pubblico alla riduzione della presenza irregolare.

Il resto del decreto:

La correzione sui rimpatri ha oscurato il resto del provvedimento, ma il decreto Sicurezza contiene una serie di misure che promettono di aprire un contenzioso politico e giuridico destinato a durare. Tra le più discusse c’è il fermo preventivo in occasione delle manifestazioni, che può essere disposto fino a 12 ore in presenza di un pericolo attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La misura, nella formulazione approvata, consente il trattenimento sulla base di elementi di fatto, del possesso di materiali sospetti e anche della rilevanza di precedenti penali o segnalazioni di polizia riferite agli ultimi cinque anni.

Sempre sul terreno dell’ordine pubblico, il decreto rafforza le sanzioni per chi non rispetta i limiti imposti a cortei e riunioni, amplia l’area del Daspo urbano e dell’ordine di allontanamento, anche nelle nuove “zone a vigilanza rafforzata” individuate dai prefetti, e introduce un irrigidimento che riguarda non solo comportamenti violenti ma anche condotte ritenute minacciose o insistentemente moleste. Sono disposizioni che la maggioranza rivendica come risposta al degrado e alla violenza urbana, mentre le opposizioni le leggono come un’espansione eccessiva dei poteri di prevenzione amministrativa.

Nel capitolo dedicato alla criminalità giovanile, il decreto introduce nuovi reati e aggravanti sul porto ingiustificato di coltelli e strumenti da taglio, con pene fino a tre anni, e prevede sanzioni amministrative anche a carico dei genitori in alcuni casi che coinvolgono minori. Viene inoltre estesa l’aggravante per fatti commessi su treni e altri mezzi di trasporto, mentre in materia di stupefacenti si restringe il campo della lieve entità quando le condotte risultano continuative e abituali. Anche qui il filo conduttore è chiaro: trasformare la promessa di “sicurezza” in un apparato di prevenzione e repressione più fitto, più anticipato, più visibile.

Il significato politico di una correzione immediata

Al netto della propaganda, il dato che resta è semplice. Il governo ha ottenuto il via libera finale a un decreto simbolico, fortemente identitario, ma ha dovuto correggerlo nello stesso giorno per evitare che una delle sue norme più esposte facesse saltare l’intero equilibrio istituzionale. È La maggioranza può rivendicare di aver portato a casa il provvedimento; l’opposizione può indicare nel correttivo la prova di una forzatura; l’avvocatura può dire di aver ottenuto almeno lo stop al punto più controverso. Ma una riflessione politica sugli equilibri fra esecutivo e potere legislativo forse andrebbe fatta.