la nuova stretta
Espulsioni facili e porti sbarrati: radiografia del nuovo decreto sicurezza, così l'Italia sfida l'Europa sui migranti
Bruxelles chiede garanzie e strutture comuni, Roma risponde con il pugno duro: cosa prevede la legge che ridisegna l'immigrazione tra rischi legali e propaganda
Il 12 giugno 2026 entrerà in vigore in tutta l’Unione Europea il nuovo Patto su migrazione e asilo. L’Italia vi si presenta con la consueta impostazione: sovrapporre interventi d’urgenza e irrigidire l’assetto normativo. L’11 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha licenziato un disegno di legge che, sotto la veste di riforma “organica” per dare attuazione alle direttive europee, ripropone di fatto l’ennesimo pacchetto sicurezza, fortemente orientato al contrasto dell’immigrazione irregolare.
Il “blocco navale” amministrativo e le espulsioni accelerate
Il provvedimento intreccia abilmente politica interna e adeguamento a Bruxelles, ricorrendo al collaudato lessico securitario: più poteri all’autorità pubblica e procedure rapide. Il passaggio più rumoroso è la reintroduzione del concetto di “blocco navale”, declinato però come interdizione amministrativa: il governo potrà vietare in via temporanea l’attraversamento delle acque territoriali a specifiche imbarcazioni in presenza di minacce all’ordine pubblico o di “pressione migratoria eccezionale”, con divieti della durata compresa tra 30 giorni e 6 mesi. Sul piano interno, il cuore operativo del testo riguarda espulsioni e rimpatri. Il ddl amplia le ipotesi in cui un giudice può disporre l’allontanamento di stranieri condannati per reati gravi e punta ad accelerare l’esecuzione dei provvedimenti, in particolare per chi è in carcere. Una linea che prosegue la traiettoria fissata dal decreto‑legge n. 23 del 24 febbraio 2026, concepito per ridurre gli spazi di permanenza irregolare e rafforzare i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).
Stretta su asilo, ricongiungimenti e “modello esterno”
Nel mirino non finiscono solo i nuovi ingressi, ma anche quanti già risiedono in Italia. La riforma irrigidisce i criteri per la protezione complementare e introduce ulteriori limiti ai ricongiungimenti familiari, sfruttando al massimo le leve restrittive offerte dal nuovo quadro europeo sulle procedure di frontiera e sull’elenco dei Paesi di origine sicuri. Avanza inoltre il “modello esterno”: la possibilità di trasferire i richiedenti in “Paesi terzi sicuri” per l’esame delle domande d’asilo, una scelta altamente controversa ed esposta a ricorsi per le potenziali violazioni del principio di non‑refoulement.
L’illusione dell’emergenza smentita dai dati
Questo armamentario normativo viene sostenuto dalla retorica dell’emergenza permanente. Tuttavia, i numeri raccontano altro. Secondo il Ministero dell’Interno, al 31 maggio 2026 gli sbarchi sono stati 11.471, meno della metà rispetto ai 22.971 registrati nello stesso periodo del 2025. Dati lontani da un collasso del sistema, che rendono paradossale l’ulteriore ampliamento di poteri eccezionali.
I profili costituzionali e gli avvertimenti del Quirinale
Mentre Bruxelles sollecita all’Italia maggiore capacità amministrativa e standard omogenei nelle strutture di accoglienza, Roma risponde quasi esclusivamente con la coercizione e la chiusura. Ma questo “atto di forza” dovrà superare passaggi delicati. Nei mesi scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è già intervenuto per correggere alcune distorsioni del precedente decreto sicurezza, ribadendo che l’azione dell’esecutivo incontra limiti costituzionali invalicabili. Il nuovo ddl si candida dunque a essere un vero stress test costituzionale. Qualsiasi tentativo di comprimere il diritto di difesa, restringere l’accesso alla protezione internazionale o aggirare le garanzie europee rischia di trasformare l’attuazione del Patto UE in un boomerang: contenziosi senza fine, sospensioni in sede giurisdizionale e incertezza normativa.